Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25598 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31798-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2347/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2009;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della parte contribuente ritenendo che in ipotesi di tributi armonizzati – come in quello di specie ove trattasi di IVA sussisteva l’obbligo del contraddittorio preventivo, che invece non era avvenuto;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con primo il motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in quanto trattandosi di IVA e quindi di tributi armonizzati, sussisteva sì l’obbligo del contraddittorio, dalla cui violazione però discende la nullità dell’atto solo se il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, circostanza che nel caso di specie non si è verificata;

con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente per non avere la CTR valutato il corretto assolvimento da parte del contribuente dell’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio;

considerato che occorre prioritariamente affrontare il secondo motivo che coinvolge una lamentata nullità della sentenza nella sua interezza;

considerato che, secondo questa Corte, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile” (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. n. 26018 del 2018);

ritenuto che, nella specie, può dirsi rispettato il suddetto “minimo costituzionale” in quanto la pur succinta motivazione della CTR, laddove afferma che in ipotesi di tributi armonizzati – come in quello di specie ove trattasi di IVA – sussisteva l’obbligo del contraddittorio preventivo che invece non c’è stato, spiega chiaramente la ragione per la quale ha ritenuto di accogliere l’appello, peraltro correttamente richiamando il principio di diritto affermato da Cass. sez. U. n. 24823 del 2015, anche se non lo ha altrettanto correttamente applicato, per come si dirà esaminando il motivo successivo;

considerato che il primo motivo di impugnazione invece è fondato in quanto, secondo questa Corte, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass. n. 27420 del 2018; Cass. SU n. 24823 del 2015);

ritenuto che la CTR non si è attenuta al suddetto principio laddove si è limitata ad evidenziare che trattasi di tributo armonizzato (l’IVA) e che ricorre quindi un’ipotesi di obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, ma non ha altresì evidenziato che il contribuente, se fosse stato invitato in fase stragiudiziale dall’Ufficio, avrebbe dedotto circostanze non pretestuose e che ben avrebbero potuto determinare un esito diverso del procedimento cosicchè manca, nella sentenza impugnata, una concreta valutazione circa l’assolvimento da parte del contribuente dell’onere di specifica enunciazione delle ragioni che il medesimo avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato attivato in sede di procedimento amministrativo;

ritenuto pertanto che il primo motivo di impugnazione dell’Agenzia delle entrate è fondato mentre il secondo è infondato e che dunque il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di impugnazione, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

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