Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25597 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/10/2017, (ud. 19/10/2017, dep.27/10/2017),  n. 25597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21614-2013 proposto da:

CEMENTIR HOLDING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C.

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA

COLUCCIA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SPOLETO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 24/2013 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA,

depositata il 13/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Cementir Holding s.p.a. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Spoleto in materia di Ici per l’anno 2004 relativamente ad aree fabbricabili di sua proprietà. La commissione tributaria provinciale di Perugia rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale dell’Umbria sul rilievo che la società contribuente, la quale assumeva trattarsi di terreno pertinenziale ad un fabbricato di talchè l’Ici non era dovuta, non aveva evidenziato nelle dichiarazioni Ici il vincolo pertinenziale rispetto al complesso industriale ove i terreni erano inseriti ed era, perciò, precluso al contribuente contestare l’assoggettamento a tassazione dei terreni stessi.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente svolgendo tre motivi. Il Comune di Spoleto non si è costituito in giudizio.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la CTR non ha esaminato la questione afferente la misura dell’imposta accertata, tenuto conto della relazione tecnica di parte depositata in giudizio da cui si evinceva che una parte del terreno era da considerare pertinenziale al complesso industriale mentre solo la restante parte avrebbe potuto essere considerata edificabile.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. a. Sostiene che la norma citata non prevede che la pertinenzialità di un terreno ad un fabbricato debba essere previamente dichiarata ai fini Ici.

5. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. poichè la CTR ha omesso di esaminare la questione inerente la contestazione della misura dell’imposta accertata con riferimento al deposito della relazione tecnica di parte.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile, non risultando prova della relativa notificazione. Invero la ricorrente non ha prodotto neppure in copia l’avviso di ricevimento della raccomandata spedita dell’ufficio postale il 24.9.2013.

Va dunque fatta applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità secondo cui “ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio on line dell’amministrazione postale, la quale attesti l’avvenuta consegna della raccomandata, poichè solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione” (Cass. n. 25285 del 28/11/2014; Cass. n. 19387 del 8/11/2012). Non si provvede sulle spese, in mancanza di attività difensiva. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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