Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25597 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29561-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COMIR SAS DI G.C. & CO.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1612/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la società contribuente impugnava una cartella di pagamento per mancato versamento IVA quanto all’anno d’imposta 2009 relativamente alla prestazione di servizi resi in favore di ACMS s.p.a. – Azienda Casertana Mobilità e Servizi di Caserta;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo da un lato che l’IVA relativa a prestazioni di servizi in enti pubblici territoriali ed enti ad essi equiparabili è esigibile solo all’atto del pagamento dei correlativi corrispettivi, il che nella specie non avvenne in quanto la ACMS s.p.a. fu sottoposta a procedura concorsuale e dall’altro, in ossequio al principio della effettività dell’imposta IVA, secondo cui non può porsi a carico del contribuente l’obbligo del pagamento di un’imposta che non sia stata a lui versata per difetto del pagamento del corrispettivo della fattura in cui la stessa è inserita; la CTR inoltre respingeva l’appello incidentale con statuizione non impugnata in questa sede;

avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, mentre la società contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6 e 26 in quanto la società destinataria delle fatture in questione non può essere equiparata ai soggetti pubblici per i quali effettivamente l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento in relazione alle prestazioni rese;

ritenuto che il motivo è fondato, in quanto secondo del (testo unico IVA) D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6 (effettuazione delle operazioni):

(1) Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate all’art. 2, nn. 1) e 2), si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

(2) (…).

(3) Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’art. 3, comma 3, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

(4) Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

(5) L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l’imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell’allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al comma 4 dell’art. 4, nonchè per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorchè dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 25, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b), l’imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.

Considerato che, in merito a questa norma, questa Corte ha espresso i seguenti principi:

in tema di IVA, nel caso di cessioni allo Stato ed agli enti pubblici previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 5, il termine per il versamento dell’imposta decorre dalla data di effettivo incasso del corrispettivo da parte del cedente: tale disciplina non trova fondamento nell’oggetto o nella causa del contratto di cessione, ma nella qualità soggettiva del cessionario, ente pubblico sottoposto all’osservanza della normativa in materia di contabilità pubblica, in deroga al principio generale posto dalla prima parte della medesima disposizione, che ricollega l’esigibilità dell’imposta all’effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione per i beni – comma 1 – o pagamento del corrispettivo per i servizi – comma 3) o all’emissione della fattura (comma 4): tale disciplina di favore è volta, infatti, a tutelare coloro che contrattano con soggetti pubblici, ponendoli al riparo da eventuali ritardi nell’effettuazione dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (Cass. n. 24454 del 2018; Cass. n. 20540 del 2006);

in tema di IVA, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 5, secondo periodo, per il quale si considerano effettuate in ogni caso all’atto del pagamento del corrispettivo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte allo Stato, ai suoi organi ed a determinati enti pubblici, contiene un’elencazione degli enti pubblici tassativa e non derogabile, in considerazione del chiaro tenore letterale della norma e del suo fondamento, rinvenibile non nell’oggetto o nella causa del contratto di cessione, ma nella qualità soggettiva del cessionario, sottoposto all’osservanza della normativa in materia di contabilità pubblica, non assumendo rilevanza, ai fini dell’interpretazione estensiva, l’asserita incertezza e frammentarietà della normativa individuante gli enti pubblici (Cass. n. 15193 del 2010; Cass. n. 13682 del 2009);

in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione riconosciuta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c) (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purchè destinati esclusivamente – fra l’altro – allo “svolgimento d’attività assistenziali”, non spetta alle Agenzie Territoriali per la Casa, istituite con L.R. Piemonte n. 11 del 1993, enti pubblici non economici che esercitano nell’ambito locale le funzioni già attribuite agli Istituti Autonomi per le Case Popolari, non essendo sufficiente la pretesa destinazione “esclusiva” allo svolgimento di attività assistenziale, ma occorrendo la destinazione diretta e immediata dell’immobile allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente, aspetto non ravvisabile in caso di utilizzazione indiretta degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi da parte di privati cittadini (Cass. n. 34601 del 2019);

non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, bensì quella del giudice ordinario, nelle controversie afferenti la responsabilità per “mala gestio” imputabile ad amministratori di società a partecipazione pubblica, laddove il danno di cui si invochi il ristoro sia riferito al patrimonio sociale, restando quest’ultimo privato e separato da quello dei soci, nè divenendo una siffatta società essa stessa un ente pubblico, per il solo fatto di essere partecipata da un ente pubblico (Cass., SU, n. 10299 del 2013);

il danno al patrimonio di una società a partecipazione pubblica conseguente a “mala gestio” da parte degli amministratori (o componenti dell’organo di controllo) e dei dipendenti, non è qualificabile in termini di danno erariale, inteso come pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico che della detta società sia socio, atteso che la distinzione tra la società di capitali e i singoli soci e la piena autonomia patrimoniale della prima rispetto ai secondi non consentono di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno che l’illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio dell’ente, nè di configurare un rapporto di servizio tra l’ente medesimo e l’agente; pertanto, la domanda con la quale si fa valere la responsabilità degli organi sociali resta generalmente devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre quella della Corte dei conti è ravvisabile eccezionalmente nelle due specifiche fattispecie delle società “in house” e delle società “legali”, caratterizzate, rispettivamente, da una struttura corrispondente ad un’articolazione interna alla stessa P.A. e da uno statuto speciale che consente di qualificarle come sostanziali enti pubblici (Cass. n. 22712 del 2019);

la categoria dell’organismo di diritto pubblico – elaborata nel diritto Eurounitario per individuare le cd. “amministrazioni aggiudicatrici”, ossia i soggetti tenuti al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica, cui consegue la giurisdizione del giudice amministrativo sulle relative controversie – è ravvisabile quando ricorrano cumulativamente i tre requisiti previsti dal D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 3, lett. d), la cui interpretazione va condotta privilegiando un approccio non formalistico ma funzionale, che tenga conto delle concrete modalità di azione della società, ed in particolare: 1) la “personalità giuridica” intesa in senso ampio, comprensiva degli enti di fatto; 2) l'”influenza pubblica dominante”, integrata da almeno uno dei fattori (partecipazione, finanziamento o controllo pubblico) previsti dalla citata norma; 3) il requisito “teleologico”, da valutarsi avendo riguardo, in primo luogo, all’accertamento che l’attività sia rivolta, anche non esclusivamente o prevalentemente, alla realizzazione di un interesse generale, ovvero che sia necessaria a soddisfare tale interesse, e che il soggetto, pur eventualmente operando in un mercato concorrenziale, non fondi la propria attività principale esclusivamente su criteri di rendimento, efficacia e redditività e non assuma su di sè i rischi collegati allo svolgimento di tale attività, i quali devono ricadere sulla P.A. controllante, nonchè, in secondo luogo, alla circostanza che il servizio d’interesse generale, oggetto di detta attività, non possa essere rifiutato per ragioni di convenienza economica (Cass. n. 8673 del 2019);

considerato che dai suddetti principi si ricava:

che una s.p.a., pur svolgendo una attività di interesse pubblico o pur essendo partecipata da un ente pubblico, non è per ciò solo un ente pubblico;

che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 5 va interpretato nel senso che esso contiene una disciplina di favore, come tale relativa esclusivamente ad un elenco di enti pubblici tassativo e non derogabile;

considerato che la CTR non svolge la minima considerazione per spiegare perchè la società destinataria delle fatture – ossia l’Azienda Casertana Mobilità e Servizi di Caserta – dovrebbe rivestire la natura di ente pubblico (circostanza che per altro di per sè non sarebbe decisiva perchè la suddetta disciplina di favore non si applica nei rapporti con tutti gli enti pubblici ma soltanto nei confronti di alcuni), estendendo arbitrariamente la portata del citato comma 5 ai soggetti “equiparabili” agli enti pubblici citati da tale norma;

ritenuto pertanto che, in assenza di una prova della circostanza che l’Azienda Casertana Mobilità e Servizi di Caserta possa essere qualificata come ente pubblico occorre fare riferimento al principio generale posto dalla prima parte del citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, che ricollega l’esigibilità dell’imposta all’effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione per i beni – comma 1 – oppure pagamento del corrispettivo per i servizi o loro svolgimento – comma 3) oppure all’emissione della fattura (comma 4);

considerato che dalla lettura della sentenza della CTR si ricava che la società contribuente aveva emesso delle fatture nei confronti della predetta Azienda Casertana Mobilità e Servizi di Caserta la quale si era rivelata insolvente, ma ciò nonostante la Comir s.a.s. sarebbe stata tenuta al pagamento dell’IVA per quelle fatture a prescindere dall’effettiva riscossione dell’importo in esso indicato;

ritenuto pertanto che, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto che pertanto, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, c.p.c., comma 2, ultimo periodo, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente;

che possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito in considerazione dell’andamento della controversia, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il motivo di impugnazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Compensa le spese dei gradi del giudizio di merito; condanna 4, contribuente al rimborso, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA