Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25596 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12494/2014 proposto da:

TIEPOLO FINANCE SRL, in persona del Presidente del C.d.A. Dott.

P.A., nella sua qualità di cessionaria anche dei crediti vantati

dall’allora CASSA DI RISPARMIO DI PISA SPA (poi CASSA DI RISPARMIO

DI LUCCA PISA LIVORNO SPA oggi BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA),

in persona del suo procuratore Rag. F.E., elettivamente

domiciliata in ROMA, FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO COSMELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANO BORSACCHI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.P. E MILPRIMA SRL, in persona del proprio legale

rappresentante Sig.ra L.M., elettivamente domiciliati.

in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato

GIAMMARIA CAMICI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CARLO CIABATTI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 155/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato GIOVANNI VERUSIO;

udito l’Avvocato GIAMMARIA CAMICI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La presente controversia trae origine da un’azione revocatoria ordinaria promossa dalla Tiepolo Finance s.r.l. quale cessionaria dei crediti vantati nei confronti di N.P. dalla Cassa di Risparmio di Pisa (oggi Banco Popolare società Cooperativa) al fine di far dichiarare l’inefficacia nei confronti della Tiepolo Finance, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2901, dell’atto di compravendita tra il N. e la società Milprima s.r.l. avente per oggetto la quota di 1/2 della piena proprietà di tre immobili.

Si difesero il N. e la Milpirna chiedendo il rigetto della domanda e con memoria art. 180 c.p.c., eccependo l’intervenuta prescrizione dell’azione revocatoria introdotta.

Il Tribunale di Prato, con la sentenza numero 373/ 2007, dichiarava l’inefficacia nei confronti della Tiepolo Finance della vendita di N. a Milprima s.r.l. dei tre immobili.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 155/2014. La Corte ha respinto la domanda revocatoria proposta dalla Tiepolo Finance.

3. Avverso tale decisione, Tiepolo Finance propone ricorso in Cassazione sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso illustrato da memoria N.P. e Milprima s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione (per l’epoca di riferimento) all’art. 183 c.p.c., comma 4 e violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 24 e 111 Cost.”.

Lamenta che il giudice dell’appello ha violato i principi di garanzia del contraddittorio e di difesa delle parti secondo cui ogni qual volta il giudice decida di rilevare ex officio una questione pertinente al giudizio, ovvero di esercitare i poteri istruttori ufficiosi riconosciutigli dalla legge è tenuto a concedere alle parti la possibilità di spiegare le difese che siano la conseguenza di quel rilievo o di quell’ammissione probatoria. Ciò ha fatto ritenendo che quando il debitore non abbia altre attività che quella derivante da beni immobili, non è dubbio che la vendita di uno di essi per il pagamento del debito sia necessitata. Il fatto che possa scegliere tra due o più beni immobili non è rilevante dato che la necessità della vendita non è esclusa da tale possibilità di sceltà (pag. 5 secondo capoverso sentenza C.A.). E su tale questione non è stato attivato il contraddittorio tra le parti.

Il motivo è infondato.

Nel caso di specie non vi è stata alcuna mancata segnalazione, da parte del giudice, di una questione sollevata d’ufficio che comporti nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale, che determinerebbe nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle stesse, private dell’esercizio del contraddittorio, con le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria. Infatti, la questione di cui si discute era già stata introdotta dalla difesa degli appellanti e il giudice come chiaramente affermato ha effettuato solo una diversa qualificazione delle questioni già introdotte (pag. 4-5 sentenza), restando immutata la causa petendi e non incorrendo così nei vizi denunciati. Del resto il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle para o in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante, purchè restino immutati il petimm e la causa petendi e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio (cfr. da ultimo Cass. n. 2209/2016). Come, appunto, nel caso in esame.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, dell’art. 115”.

La ricorrente sostiene che la sentenza è errata laddove ha ritenuto provato, e non contestato, l’avvenuto pagamento del debito scaduto. Secondo il giudice del merito la circostanza che il pagamento del debito scaduto con le somme conseguite dalla vendita (di cui si chiede la revoca) non sarebbe stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della società attrice o che tale contestazione sarebbe stata tardiva. Circostanza che secondo la ricorrente non corrisponde alla realtà processuale in quanto la contestazione è stata fatta sin dalla memoria autorizzata art. 184 c.p.c.. Ed in ogni caso il principio di non contestazione non si applica ai giudizi pendenti anteriormente al 4 luglio 2009.

Il secondo morivo è inammissibile perchè non consente in modo autosufficiente di valutare le circostanze dedotte nel motivo. E’ generica, infatti, l’affermazione della ricorrente secondo cui la contestazione vi è stata fin dalla memoria di replica autorizzata 184 c.p.c., senza esplicitarne il contenuto. Inoltre non viene indicato in questa sede dove è stata prodotta la memoria nel giudizio di merito.

4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la “violazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, art. 2901 c.c. e art. 2697 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c., prima parte e art. 116 c.p.c.”.

Si duole la società che il giudice del mento ha errato laddove ha ritenuto provato che il debito che il N. assume aver soddisfatto presso la Banca Steinhauslin fosse scaduto. Ha anche errato laddove ha affermato che non è contestabile che il debito fosse scaduto trattandosi di extrafido che, come tale, è immediatamente esigibile (…).

In ogni caso non ha valutato che nell’estratto conto del 31 mappa 1998 vi era la precisa indicazione di un tasso dell’8% a decorrere dal 6 novembre 1998, percentuale che nel documento n. 2 del medesimo estratto conto si riconduce al tasso entro fido.

Ma la sentenza è errata anche dove il giudice ha ritenuto l’irrevocabilità dell’atto di vendita per essere stata tale operazione l’unico mezzo per far fronte al debito asseritamente scaduto non avendo il N. altre risorse.

Il terzo motivo è infondato.

E’ principio di questa Corte che ad escludere la revocatoria ex art. 2901, non basta la sola esistenza di un debito già scaduto, ma occorre la prova che il debitore non aveva altra possibilità per soddisfare tale debito e che quindi la alienazione da lui compiuta dipese esclusivamente da tale necessità (Cass. 7747/2016; già da Cass. n. 2555/1962). Nel caso di specie, la Corte d’Appello non è incorsa in alcun errore in quanto ha verificato la regola del carattere necessario dell’atto di disposizione effettuando una corretta disamina dei presupposti (pag. 5 sentenza C.A.) ed ha ritenuto che la dismissione di altri immobili effettuata dal debitore N.P. (…) per soddisfare altri creditori non potesse essere oggetto di revocatoria.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.800,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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