Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25596 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1625-2018 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CORRADO SCHIAFFONATI giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del Curatore fallimentare,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. DA CARPI 6, presso lo

studio dell’avvocato RICCARDO SZFMERE, che lo rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 3915/2015 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,

depositata il 24/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.p.a. proposta dal Fallimento (OMISSIS) S.r.l. contro l’esclusione di tre crediti per prestazioni rese dalla società in bonis in favore della (OMISSIS) S.p.a. (servizio di pulizia a bordo degli aeromobili e assistenza all’attività di firll-handling in forza di contratto di appalto e successivo affitto di ramo d’azienda), insinuati rispettivamente al chirografo (per le prestazioni effettuate prima del deposito della domanda di concordato preventivo da parte di quest’ultima), in prededuzione L. Fall., ex art. 161, comma 7, (per quelle svolte successivamente, ma prima della sua dichiarazione di fallimento) e in prededuzione L. Fall., ex art. 111 bis, (per quelle rese durante l’esercizio provvisorio).

2. Avverso detto decreto il Fallimento (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a un motivo e corredato da memoria, cui la curatela fallimentare intimata ha resistito con controricorso.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Parte ricorrente lamenta la “violazione degli artt. 2709 e 2710 c.c., in relazione alla L.F., art. 104, per avere il Tribunale ritenuto non opponibili al Fallimento (OMISSIS) Sp.A., e comunque prive di ogni efficacia probatoria, le fritture emesse nei suoi confronti dalla Società (OMISSIS) (allora in bonis) per le prestazioni rese a favore del fallimento nel periodo di esercizio provvisorio dell’impresa”, non potendosi il curatore considerare terzo “nell’ambito dei rapporti contrattuali che lui stesso instaura per la gestione dell’impresa”. Di conseguenza il Tribunale, piuttosto che rigettare la domanda per l’esito negativo della prova testimoniale sullo svolgimento delle prestazioni, avrebbe dovuto far gravare sul Fallimento convenuto l’onere di fornire una prova idonea a superare la presunzione di esecuzione delle prestazioni desumibile dalle fatture prodotte.

5. Il motivo è inammissibile, in quanto censura solo una delle due rationes decidendi esplicitate a pag. 3 del decreto impugnato, segnatamente quella relativa alla mancanza di prova “dell’effettiva esecuzione delle prestazioni richieste con le fatture azionate”, ma non anche quella relativa al “corretto adempimento del servizio di pulita oggetto del contratto di appalto stipulato inter partes”. Invero, il tribunale ha chiaramente affermato che “le prove testimoniali non hanno offerto alcuna dimostrazione dell’avvenuto corretto espletamento del servizio oggetto del contratto, atteso che nulla si è offerto di provare idoneo a confutare efficacemente le avverse prove testimoniali (v. teste S.O.) e documentali in ordine alle eccepite carenze del servizio di pulizia a bordo degli aeromobili.

6. Al riguardo questa Corte ha stabilito che, qualora il debitore convenuto sollevi eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., o di inesatto adempimento del creditore attore, potrà limitarsi ad allegare l’inadempimento o l’inesatto adempimento della controparte (ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione), con sostanziale inversione dei ruoli delle parti ai fini dell’onere probatorio (Cass. 3373/2010, 25584/2018).

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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