Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25595 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato DE MATTEIS

FERDINANDO MARIA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MEI ALESSANDRO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo

l.r.p.t. Dott. C.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo studio dell’avvocato

RUFFOLO UGO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

M.E. (OMISSIS) in qualità di Direttore responsabile

del quotidiano LA REPUBBLICA, GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO S.P.A.

(OMISSIS) in persona dell’Amministratore Delegato e legale

rappresentante Dott.ssa M.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, P.ZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio

dell’avvocato RIPA DI MEANA VIRGINIA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARTINETTI MAURIZIO giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

CA.GI.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1722/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/10/2008, R.G.N. 2475/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato PIERA CARTONI MOSCATELLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.M. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa e alla riparazione L. n. 47 del 1948, ex art. 12 da lei proposta nei confronti della Poligrafici Editoriale S.p.A., di Ca.Gi. (rispettivamente editore e direttore del Resto del Carlino), del Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. e di M.E. (rispettivamente editore e direttore de La Repubblica), in relazione ad una serie di articoli pubblicati sul Resto del Carlino e sulla Repubblica.

Resistono con controricorso sia fa Poligrafici Editoriale S.p.A., che ha pure depositato memoria, sia il Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. ed M.E..

Il Ca. non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, lamenta l’omessa indicazione, in sentenza, dei motivi logico-giuridici per i quali il Secondo Giudice ha ritenuto che la rappresentazione dei fatti contenuta negli articoli de quibus fosse “…nella sostanza…” identica alla verità giudizialmente accertata.

1.1.- Il primo motivo è fondato.

Si discute se, quando la R. è intervenuta per soccorrere la vicina di casa F. che aveva partorito, disfacendosi del bambino nel water, questi fosse o meno ancora vivo e se dunque la R. avrebbe potuto salvarlo.

La Corte di Assise di Bologna, dinanzi alla quale la F. è stata giudicata per il delitto previsto e punito dall’art. 575 c.p. e dall’art. 577 c.p., n. 1, e la R. è comparsa in qualità di teste, scrive che nessuno è in grado di stabilire se al momento dell’arrivo della R. la neonata fosse già deceduta.

Negli articoli contestati si scrive che una vicina di casa (nella quale è agevole individuare la R.) vide la neonata che tentava di respirare e tuttavia non la estrasse.

Secondo la Corte di appello di Bologna il resoconto dei fatti contenuto negli articoli di giornale non travisa la realtà.

L’affermazione appare tuttavia apodittica e non coerente con le premesse, nè la motivazione appare consapevole del fatto che la diffamazione è prospettata proprio in quanto si afferma negli articoli – in tesi, contrariamente al vero – che la R. in sostanza si sarebbe avveduta che la bambina era ancora viva e, pur potendo salvarla, non lo fece.

2.- Resta assorbito il secondo motivo, relativo a contraddittorietà di motivazione quanto alla compensazione delle spese.

3.- In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione affinchè proceda ad un nuovo esame degli appelli.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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