Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25595 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6435-2014 proposto da:

C.C., V.M.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato ILARIA

ROMAGNOLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE MORETTI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCO POPOLARE SOC. COOP., in persona del procuratore speciale

dott.ssa A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 59, presso lo studio dell’Avvocato LINDA MARIA DI

RICO, rappresentata e difesa dall’Avvocato ALBERTO BORSIERI giusta

procura in calce al controricorso;

BANCA CREMONESE CREDITO COOPERATIVO, in persona del suo Presidente

legale rappresentante pro tempore sig. D.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio

dell’Avvocato SIMONA GALLICANI, rappresentata e difesa dall’Avvocato

LUCA MARIO NELLO PEDERNESCHI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

contro

P.C., M.L.G.;

– intimati –

e contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA in persona del Responsabile del Deputy

Head – Recupero Crediti Dott. AC.ST., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI VAL CARDENA 3, presso lo studio

dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende giusta

procura in atti;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 1097/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato ETTORE ROMAGNOLI per delega;

udito l’Avvocato ATTILIO TERZINI per delega;

udito l’Avvocato LINDA MARIA DI RICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Banca Cremonese Credito Cooperativo Soc. Coop, (già Banca di Credito Cooperativo del Cremonese Casalmorano Soc. Coop. a r.l., la Banca popolare di Crema e successivamente anche la Banca Nazionale del Lavoro con autonomo giudizio, convennero in giudizio C.C. e V.M.R., quali fideiussori della Tekne s.r.l., per sentir dichiarare l’inefficacia nei loro confronti ex art. 2901 dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale. A seguito di decreto ingiuntivo richiesto dalla Banca Popolare di Crema venne intimato al C., a V., al M. ed alla P. di pagare la somma capitale di Lire 1.065.474.759 sulla base della fideiussione prestata.

Riuniti i giudizi si difesero convenuti sostenendo la nullità della fideiussione per mancanza di causa e contestando l’ammontare dei crediti e opponendosi al decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Crema accolse la domanda attorca e dichiarò inefficace ex artt. 2901 e 2902 c.c. nei confronti della Banca di Credito Cooperativo del Cremonese, della Banca Popolare di Crema s.p.a. e della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. l’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai coniugi C.- V.; confermò il decreto ingiuntivo emesso in accoglimento del ricorso presentato dalla Banca Popolare di Crema nei confronti di C., V., M. e P. respingendo l’opposizione proposta.

2. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 1097 del 4 ottobre 2013, ma solo in punto di quantum. la Corte ha ritenuto di liquidare a favore del Banco Popolare un minor imporlo, per il resto ha confermato la sentenza.

3. Avverso tale decisione, C.C. e V.M.R. propongono ricorso in Cassazione sulla base di 4 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resistono con controricorso, illustrato da memoria, la Banca Cremonese Credito Cooperativo, il Banco Popolare Soc. Cop.. La Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. deposita procura speciale solo per essere ammessa alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. Fall., artt. 653 e 659 previgente, artt. 2788 e 2855 c.c. in relazione all’omessa revoca del decreto ingiuntivo opposto; in relazione all’ingiunzione di pagamento degli interessi; violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 96 c.p.c., comma 2, sulla omessa determinazione del danno per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; per violazione e falsa applicazione degli art. 170, art. 2653 c.c., n. 5 e art. 2655 c.c., comma 3 in relazione all’omessa pronuncia sull’inefficacia dell’ipoteca giudiziale e sua cancellazione per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”.

4.2. Con il secondo motivo, denunciano la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 1 e al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 4, comma 1 e 2, in relazione alla errata determinazione delle spese di iscrizione dell’ipoteca giudiziale e conseguente liquidazione della spese non imponibili del giudizio di primo grado”.

Con i primi due motivi lamentano che il giudice del merito è incorso in errore laddove ha effettuato una ricostruzione non precisa del fatto con la conseguenza che il capitale ingiunto è superiore all’importo dovuto al netto della capitalizzazione trimestrale degli interessi e non ha determinato le spese non imponibili nella minor somma di 15.664,24.

4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 167, 170, 2901 e 2902 c.c. per l’insussistenza del crediti vantati dalle banche; per l’insussistenza dei presupposti per la revocazione, difetto, carenza e contraddittoria motivazione”.

Si dolgono che il giudice del merito non ha valutato le contestazioni effettuate dai coniugi C.- V. sia dei crediti posti a fondamento delle domande sia degli estratti conto prodotti in giudizio e sulla capitalizzazione degli interessi. E ciò ha influito poi sull’accertamento della sussistenza del credito anche ai fini della esistenza dei presupposti della azione revocatoria.

I primi tre motivi sono inammissibili.

E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, i ricorrenti, come nel caso di specie, non possono rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente come, appunto, nel caso di specie. infatti l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo l’omessa pronuncia doveva essere censurata attraverso l’art. 112 e violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, o comunque con univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (cfr. Cass. Sez. Un. 24 luglio 2013, n. 17931). L’omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacchè queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa (Cass. 329/2016).

4.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione agli artt. 1418, 1325, 1949 e 1955 c.c. sulle eccezioni di nullità, estinzione ed inefficacia delle fideiussioni per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Anche tale motivo è inammissibile.

Il motivo per quanto riguarda il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 è inammissibile perchè la sentenza impugnata è stata depositata il 4 ottobre 2013. Pertanto, nel giudizio in esame, trova applicazione, con riguardo ai motivi concernenti la denuncia di vizio di motivazione, l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ai ricorsi proposti avverso provvedimenti depositati successivamente alla sua entrata in vigore (11 settembre 2012).

Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Scompare, invece, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ogni riferimento letterale alla motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà.

Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, con riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19881).

Alla luce dell’enunciato principio, risulta che i ricorrenti, denunciando il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, non hanno rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 6, n. 5.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in favore della Banca Cremonese e Banca Popolare in Euro 7.800,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, e nei confronti della BNL in Euro 5.800,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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