Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25595 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 12/11/2020), n.25595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33226-2018 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANDREA NENCHA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1330/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 20/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Bari, con sentenza n. 2658/16, sez 7, accoglieva il ricorso proposto da Z.G. avverso l’avviso di intimazione (OMISSIS) per irpef, ilor e altro, anno 1995.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Puglia censurando la compensazione delle spese.

Proponeva appello incidentale l’Agenzia delle Entrate contestando la propria legittimazione essendo l’Agenzia delle entrate -riscossione l’unica controparte del contribuente.

La Commissione regionale, con sentenza 1330/2018, accoglieva l’appello principale liquidando le spese del doppio grado di giudizio a favore dello Z.. Accoglieva altresì l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate dichiarandone la carenza di legittimazione passiva ed estromettendola dal giudizio.

Avverso la detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il contribuente contesta la ritenuta carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate.

Con il secondo motivo lamenta che la liquidazione delle spese di causa in proprio favore sia stato effettuato al di sotto dei minimi tariffari.

Il primo motivo è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che nel processo tributario regolato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il concessionario del servizio di riscossione è parte (art. 10) quando oggetto della controversia è l’impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, e cioè solo nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell’avviso di mora, come quando quest’ultimo non sia stato preceduto da rituale notifica della cartella esattoriale.

Il concessionario per la riscossione dei tributi, infatti, prima di emettere l’avviso di mora deve accertarsi dell’esistenza e della ritualità della notifica della cartella, in mancanza delle quali l’avviso stesso è illegittimo, almeno con riguardo alla richiesta di interessi e accessori secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e va impugnato dinanzi al giudice tributario nel termine di decadenza previsto, chiamando in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell’atto. In tali casi non è, perciò, configurabile un litisconsorzio necessario con l’ente impositore, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell’amministrazione, dovendosi escludere la possibilità di disporre successivamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario. (Cass. 3242/07 – Cass. 27653/08).

Come è noto, la legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate – ente impositore – sussiste invece solo nel caso in cui il contribuente faccia valere il vizio o l’inesistenza degli atti prodromici alla emanazione di quelli della riscossione. (vedi Cass. sez. un 16412/07;Cass. 10528/17; Cass. 8295/18).

Nel caso specie l’oggetto della controversia, per come risulta dalla sentenza impugnata, riguarda un avviso di intimazione che è atto dell’agente della riscossione che è, dunque, l’unico legittimato passivo a fronte dell’impugnazione di tale atto.

Il ricorrente deduce, invero, di avere con il ricorso introduttivo contestato anche gli atti impositivi a fondamento della cartella di pagamento (circostanza contestata dall’Amministrazione), ma in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non riporta i brani del ricorso introduttivo in cui tali asserite contestazioni sarebbero state avanzate.

Il motivo risulta pertanto inammissibile.

Quanto al secondo motivo, il ricorrente deduce che la Commissione regionale avrebbe dovuto liquidare per i due gradi di giudizio la somma di Euro 6.236,00 in luogo dei 5.000,00 riconosciuti.

Il motivo appare fondato dal momento che la somma complessivamente calcolata dalla Commissione regionale per i due gradi di giudizio risulta inferiore al livello minimo di cui al D.M. n. 44 del 2014 tenendo conto per il giudizio di primo grado dello scaglione da 52 mila Euro a 360 mila e dello scaglione da 1.100 Euro a 5.200 Euro.

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al secondo motivo con rinvio alla CTR Puglia che provvederà a nuova liquidazione delle spese di giudizio di merito a carico dell’Agenzia delle Entrate -riscossione (già Equitalia) nonchè alle spese del presente giudizio tra la predetta Agenzia riscossione e il contribuente.

Lo Z. al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti della Agenzia delle Entrate liquidate in Euro 1000,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa tra le predette parti le spese della fase di merito.

PQM

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Puglia limitatamente alla controversia tra il ricorrente e l’Agenzia delle entrate riscossione. Condanna il ricorrente Z. al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti della Agenzia delle Entrate liquidate in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa tra queste ultime parti le spese della fase di merito.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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