Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25594 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIACOBBE

GIOVANNI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

BALDINI CASTOLDI DALAI EDITORE SPA (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio

dell’avvocato PERSICHELLI CESARE, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CAVALLARI LAURA, FERRARI GIORGIO;

S.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO

ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato LAURI FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MALAVENDA CATERINA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1208/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato MARCO STEFANO MARZANO;

udito l’Avvocato ANTONIO GRIECO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso

incidentale FORMAZZA; inammissibilità o rigetto ricorso incidentale

ANAS; accoglimento p.q.r. del ricorso principale A.T.I..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.C. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa e riparazione pecuniara L. n. 47 del 1948, ex art. 12 proposta nei confronti della Baldini & Castoldi s.r.l (ora Baldini Castoldi Dalai Editore S.p.A.) e di G.A. S. in relazione ad alcuni passi del libro “Lo spreco. Italia:

come buttare via due milioni di miliardi”.

Resistono con separati controricorsi sia la casa editrice che lo S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e segg. e dell’art. 595 cod. pen., il ricorrente sottopone a critica la tesi del giudice di merito secondo cui i due passi del libro da lui indicati non sarebbero diffamatori.

1.1.- Il primo motivo è inammissibile, risolvendosi nella richiesta di un nuova valutazione, da parte del giudice di legittimità, riguardo alla sussistenza in fatto del reato di diffamazione a mezzo stampa, sia pure, sotto il profilo della violazione dell’art. 2043 cod. civ. e dell’art. 595 cod. pen., quanto alla latitudine del diritto di critica e della continenza assunte dal giudice di merito.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente prospetta il difetto di motivazione della sentenza, individuando i fatti controversi nei due brani del libro di S. (…) e, con riferimento ad essi, nel ruolo dell’azione politica dell’on. M. realizzatasi, sia in (OMISSIS), sia sul piano nazionale, quando egli era ministro dell’agricoltura.

2.1.- Il secondo motivo è inammissibile, per l’evidente genericità di fatti controversi. A prescindere dal fatto che i due brani del libro di S. non sono fatti controversi ma – nella prospettazione dell’attore – fatti lesivi, il ruolo dell’azione politica dell’on. M. è espressione del tutto generica, inidonea a dare concretezza a qualsivoglia censura della sentenza.

3.- Il ricorso va quindi rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate quanto a Baldini Castoldi Dalai Editore in Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e, quanto allo S., in Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, quanto a Baldini Castoldi Dalai, ed in Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, quanto allo S..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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