Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25594 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep.27/10/2017),  n. 25594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26666-2011 proposto da:

COMUNE DI VENEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. TORTOLINI

34, presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLETTA ONGARO,

GIULIO GIDONI;

– ricorrente –

contro

ESU VENEZIA AZIENDA REGIONALE DIRITTO STUDIO UNIVERSITARIO,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERGAMO 43, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO VEDOVA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONIA MAZZOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2010 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 12/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Il Comune di Venezia propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 61/7/10 del 12 Ottobre 2010 con la quale la commissione tributaria regionale del Veneto, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento notificati ad ESU Venezia Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, per Ici non versata negli anni 2002, ‘03, ‘04 e ‘05 su tre immobili da quest’ultima posseduti.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – per un immobile (in (OMISSIS)) il Comune non potesse pretendere l’Ici per i periodi di imposta antecedenti al novembre 2006, posto che soltanto da questa data ESU aveva acquistato il diritto di proprietà sul medesimo, per effetto del versamento del prezzo nell’ammontare da ultimo stabilito dalla corte di appello di Venezia con sentenza ex art. 2932 cod. civ.; – per gli altri due immobili ((OMISSIS)) il Comune di Venezia non potesse pretendere l’Ici per l’anno 2003, dal momento che, trattandosi di immobili oggetto di variazione di classamento, l’effetto fiscale della attribuita rendita catastale doveva farsi decorrere non dall’anno della sua notificazione (2003) bensì dal 1^ gennaio dell’anno successivo.

Resiste con controricorso ESU Venezia.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1360 e 2932 cod. civ.; nonchè art. 329 cod. proc. civ..

Per avere la commissione tributaria regionale omesso di considerare che la proprietà del bene era stata da ESU Venezia acquisita, ex art. 2932 cod. civ., non già con il versamento (19 ottobre 2006) del prezzo nell’ammontare stabilito dalla corte di appello di Venezia, ma già con il passaggio in giudicato (16 giugno 2001) del capo di sentenza con il quale il tribunale di Venezia aveva disposto il trasferimento dell’immobile per un ammontare poi rideterminato dalla corte di appello; la quale era stata investita di gravame unicamente su quest’ultimo ammontare, non anche sul diritto di ESU Venezia di acquisire la proprietà dell’immobile dedotto nel contratto preliminare inadempiuto. Ciò in ragione, altresì, del generale effetto retroattivo dell’avveramento della condizione sospensiva costituita dal versamento del prezzo (art. 1360 cod. civ.), nonchè del fatto che proprio la sentenza di primo grado era stata trascritta, quale titolo di acquisto, presso la conservatoria dei registri immobiliari.

p. 2.2 Questo motivo – concernente l’immobile in (OMISSIS) – è infondato.

La decisione della commissione tributaria regionale si pone infatti in linea con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia di decorrenza dell’effetto traslativo ex art. 2932 c.c., i cui passaggi fondamentali possono così riassumersi: a. ove le parti del contratto preliminare di compravendita immobiliare abbiano pattuito che il versamento del prezzo dovesse avvenire all’atto della stipulazione del contratto definitivo, l’effetto traslativo della sentenza ex art. 2932 cod. civ. è subordinato al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente (Cass. nn. 1964/00; 11695/99 ed altre); b. il fatto che il pagamento del prezzo sia imposto dal giudice sotto forma di “condizione” al verificarsi dell’effetto traslativo, non toglie a detto pagamento la natura, ad esso propria, di prestazione corrispettiva, destinata in quanto tale ad attuare il sinallagma contrattuale (Cass. n. 10827/01); c. ciò implica che il passaggio in giudicato della statuizione sul trasferimento di proprietà dell’immobile non determina, di per sè, l’effetto traslativo, quanto soltanto l’irretrattabilità e l’esigibilità dell’obbligo di versamento del prezzo, al quale l’effetto traslativo medesimo resta subordinato (Cass. nn. 11756/92; 8250/09).

Ciò considerato, non si ritiene condivisibile la tesi, sostenuta dal Comune di Venezia, secondo cui il pagamento del prezzo fungerebbe da vera e propria condizione di efficacia del trasferimento, con conseguente applicabilità del principio di generale retroattività degli effetti dell’avveramento della condizione, di cui all’art. 1360 cod. civ..

A parte il fatto che è questa stessa norma a prevedere che tale retroattività possa subire deroga allorquando “per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati ad un momento diverso”, è dirimente osservare come il pagamento del prezzo dipendente da sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. non si atteggi quale evento futuro ed incerto – accidentale rispetto all’atto di trasferimento, ed afferente alla mera efficacia di quest’ultimo – bensì quale elemento essenziale intrinseco di ripristino della corrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo. Tanto che il mancato versamento del dovuto all’esito del passaggio in giudicato della sentenza non costituisce ragione di automatica inefficacia del trasferimento ex art. 1353 cod. civ., bensì causa di inadempimento risolutivo (Cass. 10827/01 cit.; così Cass. 25364/06 e 10605/16).

Applicando questi principi al caso di specie, l’Ici sugli immobili in oggetto risultava, pertanto, da ESU Venezia dovuta solo a far data dal versamento del prezzo (2006) in ottemperanza a quanto stabilito dalla corte di appello; posto che soltanto da tale momento essa era divenuta proprietaria del bene e, per ciò solo, soggetto passivo dell’imposta. Tale conclusione non viene meno per effetto dell’avvenuta trascrizione della sentenza di primo grado, posto che tale trascrizione – appunto avvenuta una volta corrisposto il prezzo stabilito dalla corte di appello – non poteva di per sè esplicare effetto traslativo-acquisitivo, quanto soltanto di generale opponibilità dell’acquisto.

In definitiva, infondata è la pretesa con il quale il Comune di Venezia vorrebbe ottenere il pagamento dell’imposta anche per le annualità precedenti al perfezionamento della fattispecie acquisitiva, allorquando la proprietà del bene era ancora in capo al promittente venditore.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 337, (finanziaria 2005); per non avere la commissione tributaria regionale considerato che, trattandosi non già di immobili non dichiarati (c.d.’fantasmà) bensì di immobili fatti oggetto di richiesta di variazione catastale, gli effetti fiscali della nuova rendita decorrevano dall’anno della sua notificazione (12 novembre 2003) e non dal 1^ gennaio dell’anno successivo.

p. 3.2 Questo motivo – concernente gli altri due immobili, in (OMISSIS) – è fondato.

Il richiamo alla disciplina di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337 (legge finanziaria 2005) non è nella specie conferente; dal momento che si è qui trattato di istanza di variazione catastale proveniente dalla parte, non già di prima “emersione” di immobili non dichiarati a fini Ici, ovvero di richiesta di adeguamento catastale da parte dell’amministrazione comunale.

Il caso andava dunque risolto in base al diverso regime L. n. 342 del 2000, ex art. 74, comma 1, secondo cui: “a decorrere dal 1^ gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, art. 21 per proporre il ricorso di cui all’art. 2, comma 3, stesso D.Lgs.. (..)”

Il dettato legislativo è chiaro nel far decorrere gli effetti degli atti attributivi o modificativi della rendita catastale – di natura meramente dichiarativa e non costitutiva – a decorrere dalla loro notificazione; non già “dal 1^ gennaio dell’anno successivo”, come erroneamente sostenuto dalla commissione tributaria regionale.

Ricorre, in termini, quanto stabilito da questa corte di legittimità, secondo cui: “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso” (Sez. U, Sentenza n. 3160/11; così Cass. nn. 14402/17, ord.; 23600/11).

La notificazione della rendita attribuita, in definitiva, costituisce il presupposto (oltre che per l’impugnazione da parte del contribuente) per l’utilizzo della stessa da parte dell’amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell’Ici; e ciò con riguardo anche alle annualità pregresse (ed a maggior ragione per quella ancora in corso al momento della notificazione) in ordine alle quali la posizione Ici non risulti essere stata definita proprio in attesa dell’attribuzione della rendita notificata: “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell’immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purchè successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale coincidente con la notificazione dell’atto – con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica” (Cass. 13443/12; così Cass. 20775/05).

p. 4. In definitiva, la sentenza va cassata in relazione al secondo motivo di ricorso. Poichè non sono necessari – sul punto – ulteriori accertamenti in fatto, nè sono state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., mediante rigetto del ricorso introduttivo della parte contribuente in relazione all’Ici 2003 sugli immobili di (OMISSIS).

Il solo parziale accoglimento delle ragioni dell’amministrazione comunale giustifica la compensazione delle spese di merito e legittimità.

PQM

respinge il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente in relazione all’Ici 2003 sugli immobili di (OMISSIS); compensa le spese di merito e legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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