Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25594 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 25/05/2016, dep.14/12/2016),  n. 25594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11072-2013 proposto da:

NORA DI D.P.M. SAS, (OMISSIS), in persona del suo socio

accomandante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMANUELA PREVE giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, V. DAMASO

CERQUETTI 34, presso lo studio dell’avvocato ANGELA TORCHIANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO BRUNO giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1023/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 26/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO. FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato GIANLUCA CONTALDI per delega;

udito l’Avvocato GEMMA SURACI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi 2,

3 e 4.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Nora s.a.s. di M.D.P. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, M.E. chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 147.808,63, pari al costo delle opere di manutenzione straordinaria eseguite sull’immobile di proprietà della M. dalla società attrice, subentrata nella locazione di detto immobile a seguito di cessione di azienda.

Nel contraddittorio delle parti, espletata consulenza tecnica, il Tribunale condannò la convenuta al pagamento della somma di Euro 83.397,65, oltre IVA e interessi legali.

In parziale accoglimento del gravame proposto dalla M., la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 26.10.2012, ha rideterminato in Euro 54.143,44, oltre interessi legali, la somma dovuta dall’appellante alla società conduttrice.

Contro la suddetta decisione la Nora s.a.s. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria.

Resiste con controricorso M.E..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto ossia violazione del principio desumibile dall’art. 112 c.p.c. in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Sostiene la ricorrente che con l’appello proposto M.E. aveva chiesto, con riguardo alle spese di manutenzione ordinaria, la riforma della sentenza di primo grado limitatamente al ripristino delle finestre, delle persiane e dei serramenti per l’importo di Euro 12.017,25, mentre la corte di appello era incorsa in vizio di ultrapetizione detraendo, sempre a titolo di manutenzione ordinaria, dalla somma riconosciuta in primo grado il maggiore importo di Euro 29.254,00.

Il motivo è infondato, atteso che la M., nelle conclusioni formulate nell’atto di appello, dopo aver dichiarato di essere disposta al rimborso dei costi relativi “all’impianto elettrico, all’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua e al consolidamento statico dell’angolo sudovest”, ha chiesto – senza alcuna ulteriore specificazione – di “dichiarare che nessun altro rimborso è dovuto dall’appellante M. alla Nora s.a.s.”.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per omessa motivazione, per incoerenza della motivazione, totale inidoneità a far comprendere le ragioni della decisione, deducendo che il giudice di appello era pervenuto alla riduzione della somma spettante alla società conduttrice senza specificare le ragioni e i calcoli matematici che avevano determinato siffatta decisione.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, avendo omesso la ricorrente di riportare il contenuto della sentenza oggetto di censura, impedendo così a questa Corte di avere la completa cognizione della controversia e di cogliere il significato e la portata delle critiche rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere agli atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.

3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ossia in merito alla motivata richiesta fatta dall’appellato di rinnovazione della CTU resa in secondo grado ovvero di richiesta di chiarimenti del CTU.

Il motivo è inammissibile perchè privo di autosufficienza, non avendo la ricorrente adempiuto all’onere di trascrivere i passaggi salienti e non condivisi della consulenza tecnica e di riportare il contenuto delle critiche sollevate, onde consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza delle ragioni prospettate nell’istanza di rinnovazione dell’indagine peritale ovvero di richiamo del c.t.u. a chiarimenti.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la discordanza esistente tra la motivazione della sentenza impugnata, ove era fatto riferimento alla circostanza che la sentenza di primo grado non era stata oggetto di impugnazione riguardo all’IVA attribuita sulla somma capitale, e il dispositivo, nel quale non veniva menzionata l’IVA.

La censura va disattesa, dovendosi ritenere che la somma per cui vi è condanna – indipendentemente dalla omessa materiale indicazione debba essere maggiorata dell’IVA, alla luce del consolidato principio secondo cui la portata di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto delle statuizioni finali contenute nella parte dispositiva, ma anche delle enunciazioni riportate nella motivazione, la quale, nelle decisioni di accertamento e di condanna, incide sul momento precettivo della pronuncia tanto da considerarsi integrativa del dispositivo stesso, supplendo, eventualmente, alle lacune di questo in quanto rivelatrice dell’effettiva volontà del giudice (da ultimo, Cass. civ., sez. 2, 21-01-2016, n. 1079).

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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