Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25594 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. II, 12/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 12/11/2020), n.25594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24450-2019 proposto da:

P., alias P.S., alias S., rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLETTA MARIA MAURO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. 3030/2019 del TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con decreto del 23.7.2019, il Tribunale di Lecce rigettò il ricorso di P.S., cittadino del (OMISSIS), avverso la decisione della Commissione Territoriale di Lecce di diniego della domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1.Per quel che ancora rileva nel giudizio di legittimità, il Tribunale non ravvisò i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) perchè in (OMISSIS) non era in atto un conflitto armato interno o internazionale, sulla base delle informazioni tratte dal sito Amnesty International, Refworld Human Rights Watch e (OMISSIS).

1.2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso T.B. sulla base di un unico motivo.

1.3. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) dell’art. 15 della Direttiva 2004/83/CE e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 perchè il Tribunale non avrebbe accertato, attraverso le informazioni fornite dall’ACNUR, dal Ministero degli Esteri e da altri enti a tutela dei diritti umani che in (OMISSIS) era in atto una situazione di conflitto generalizzato.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).

1.3.Va dunque ribadito che costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni tese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

1.4. Nella specie, il ricorrente non indica le ragioni per le quali le informazioni tratte dai siti Amnesty International, Refworld Human Rights Watch e (OMISSIS), che costituiscono fonti qualificate per accertare la situazione del paese di provenienza, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 non siano idonee alla verifica della sussistenza di un conflitto generalizzato, nè ha allegato fonti successive o di segno contrario (Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, n. 26728).

1.5.Del resto, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 mentre il ricorrente non indica il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso e che avrebbe condotto ad una decisione differente.

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

5.1. La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).

5.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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