Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25594 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27565-2017 proposto da:

UNICREDIT SPA, e per essa la sua procuratrice doBANK SPA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUIGI LILIO 95, presso lo studio dell’avvocato CARSILLO

TEODORO, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SAS, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo

studio dell’avvocato LINI ADOLFO, rappresentato e difeso

dall’avvocato RUGGIERO VINCENZO per procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 2059/2017 del TRIBUNALE, di TORRE

ANNUNZIATA, depositato il 17/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA

PAOLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.a.s. in quanto proposta dalla Unicredit s.p.a. solo nel marzo 2017, ben oltre il termine lungo ex art. 327 c.p.c. decorrente dalla data di deposito dello stato passivo esecutivo (27/02/2014), potendosi perciò prescindere dalla validità o meno della relativa comunicazione effettuata dal curatore in pari data;

2. avverso tale decreto Unicredit ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e corredato da memoria, cui la curatela fallimentare ha resistito con controricorso;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. il primo motivo – con cui si lamenta l’omesso esame del contenuto del provvedimento di rigetto del giudice delegato e della relativa comunicazione a mezzo 1317.’,C del curatore – è inammissibile, non solo per inosservanza dei canoni prescritti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (in primis per mancata individuazione di un “fatto storico” e della decisività del suo omesso esame), ma anche perchè non viene colta la ratio decidendi del decreto impugnato, nel quale alla tardività dell’opposizione viene dato pregiudiziale e assorbente rilievo rispetto al suo contenuto;

5. con il secondo mezzo si denunzia, in termini analoghi, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 96-99, in combinato disposto con l’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., per non avere il tribunale considerato il contenuto nè della PEC del 27/02/2014 (con cui il curatore si era limitato a comunicare l’avvenuto rigetto della domanda di ammissione al passivo) nè del provvedimento del g.d. (nel quale compariva solo la decisione di “rigetto”, senza motivazione);

5.1. il motivo è infondato poichè, anche a reputare inesistente il decreto del giudice delegato mancante della succinta motivazione prevista dalla L. Fall., art. 96, comma 1 – sempre che non sia ravvisabile, in fatto, una motivazione implicita per relationem (cfr. Cass. 24794/2018) – la relativa decisione non può che essere censurata attraverso uno dei tre rimedi impugnatori tassativamente previsti dalla L. Fall., art. 98;

5.2. invero, l’ulteriore rimedio dell’astio nullitatis (cui si fa riferimento a pag. 7 del ricorso), oltre a non essere espressamente contemplato dalla lex Jpecialis fallimentare, non è nemmeno compatibile con le esigenze di celerità della relativa procedura, in quanto esperibile in ogni tempo (in alternativa agli ordinari mezzi di impugnazione: Cass. 18948/2006, 10839/2008), senza che ciò integri un pubnis al diritto di difesa, tenuto conto della natura bifasica del procedimento di accertamento del passivo, in cui l’oggetto sostanziale della fase impugnatoria dinanzi al tribunale fallimentare non è il provvedimento assunto dal giudice delegato nella prima fase sommaria, bensì la stessa pretesa del creditore (cfr. Cass. 9163/2005 e 25877/2013, in tema di 1.c.a.);

5.3. peraltro, financo nella più radicale ipotesi di inesistenza della decisione (e non della sola motivazione), questa Corte ha recentemente affermato che, in tema di accertamento del passivo, il silenzio serbato dal giudice delegato sulla domanda tempestiva di ammissione di un credito assume valore implicito di rigetto, contro il quale il creditore, per evitare il formarsi di una preclusione, è tenuto a proporre opposizione allo stato passivo ai sensi della L. Fall., art. 98, restando conseguentemente inammissibile la successiva domanda di insinuazione tardiva fondata sul medesimo credito (Cass. 7500/2019; cfr. Sez. U, 6060/2015 in tema di l.c.a.);

6. con il terzo mezzo (violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 90,95,97 e 99, in combinato disposto con l’art. 327 c.p.c., comma 2) si deduce che – a fronte di: i) una semplice comunicazione dell’udienza di verifica, non corredata dal progetto di stato passivo; ii) una comunicazione L. Fall., ex art. 97, tutto generica e priva dell’informativa sul diritto di proporre opposizione;

un’autorizzazione formale alla consultazione del fascicolo fallimentare solo in data 09/02/2017 – l’impugnazione del 22/03/2017 (ampiamente entro i sei mesi dalla acquisita conoscenza del progetto di stato passivo) doveva ritenersi tempestiva ai sensi dell’art. 327 c.p.c., senza poi considerare l’applicabilità (mutatis mutandi.) del comma 2 di quest’ultima norma, che consente l’impugnazione oltre il termine lungo in caso di nullità della citazione, della sua notificazione o della notificazione ex art. 292 c.p.c. (da calibrare analogicamente sul progetto di stato passivo, sulla comunicazione L. Fall., ex art. 97 sulle modalità di accesso al fascicolo fallimentare L. Fall., ex art. 90);

6.1. la censura è infondata poichè – ferma restando l’applicabilità del termine lungo ex art. 327 c.p.c., comma 1, in mancanza di comunicazione L. Fall., ex art. 97 (Cass. 17829/2005 citata anche a pag. 13 del ricorso: cfr. Sez. U, 25174/2008, Cass. 8869/2017, 11366/2018), non è condivisibile la tesi per cui detto termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il creditore ottenne l’autorizzazione alla consultazione del fascicolo della procedura, in applicazione analogica dell’art. 327 c.p.c., comma 2, se non altro perchè si tratta di ipotesi che (come si legge anche a pag. 25 del ricorso) è applicabile solo nel caso in cui la parte contumace dimostri di non avere avuto conoscenza del processo, mentre nel caso di specie è pacifico che il curatore ebbe a comunicare al creditore, in data 27/02/2014, il rigetto della domanda di insinuazione al passivo;

7. al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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