Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25593 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ROMEO ROMEI 15, presso lo studio dell’avvocato PESATURO

ATTILIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PICCIONI CELIO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 308, presso lo studio dell’avvocato RUFFOLO UGO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERTI CARLO giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

Z.A.;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 819/2008 della CORTE D’APPELLO di

BOLOGNA, depositata il 22/05/2008, R.G.N. 2238/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato LUDOVICA PESATURA per delega;

udito l’Avvocato PIERA CARTONI MOSCATELLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.G. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha rigettato (rectius dichiarato inammissibile) i suo appello incidentale avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa avanzata nei suoi confronti da Z. A., condannando tuttavia esso ricorrente al pagamento delle spese nei confronti della parte da lui chiamata in causa, B. M., che aveva raccolto l’intervista ritenuta diffamatoria dallo Z..

Resiste il M. con controricorso, illustrato da successiva memoria, mentre Z.A. non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- L’avv. Z.A. ha convenuto dinanzi al Tribunale di Rimini il prof. L.G. chiedendone la condanna per diffamazione a mezzo stampa in relazione ad un’intervista, di contenuto asseritamente diffamatorio, da questi rilasciata al giornalista M. e pubblicata sul Resto del Carlino.

Il L., in primo grado, ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa il M..

Il Tribunale di Rimini ha respinto la domanda dello Z..

Rilevando peraltro che nell’atto di citazione costui aveva dichiarato di non avere alcuna lagnanza da proporre contro il giornale, che non poteva essere ritenuto responsabile della volontà diffamatoria del L., aveva interpretato tale dichiarazione come rinuncia dell’attore ad avvalersi della solidarietà e, quindi, all’eventuale parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del giornalista, coautore dell’illecito, che non era stato neppure convenuto in giudizio e da ciò aveva fatto scaturire l’inconfigurabilità della chiamata in causa del giornalista come corresponsabile diretto del danno. Rilevato quindi che si trattava di una chiamata in garanzia, senza tuttavia che il convenuto avesse chiarito il titolo in base al quale si venisse a configurare un obbligo di manleva, aveva dichiarato inammissibile la chiamata in causa e condannato il convenuto L. alle spese relative.

Avverso tale statuizione il L. ha proposto appello incidentale, che è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Bologna sul rilievo che le motivazioni oggi prospettate per motivare la chiamata in giudizio del terzo sono del tutto nuove.

Avverso tale capo di sentenza il L., con il primo motivo, prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. ed il vizio di motivazione.

1.1.- Il primo motivo è fondato, nei sensi che seguono.

L’assunto da cui muove la Corte di appello, che cioè la chiamata in causa del M. fosse generica e perciò inammissibile, appare smentita dal contenuto stesso della comparsa per chiamata in causa del terzo, che questo giudice di legittimità può esaminare trattandosi di error in procedendo, nella quale si prospettava il concorso necessario del giornalista nella eventuale causazione del fatto di diffamazione – a prescindere dalla decisione dell’attore di non agire nei suoi confronti – cosicchè il motivo di appello, con il quale si chiariva ulteriormente che la chiamata in causa del terzo doveva intendersi ai fini del regresso ex art. 2055 cod. civ., non poteva ritenersi nuovo.

2.- I motivi dal secondo al quarto restano assorbiti dall’accoglimento del primo.

3.- La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento, per quanto di ragione, dell’appello incidentale del L. e la compensazione, per evidenti ragioni di equità, delle spese dei giudizi di primo e secondo grado tra il L. ed il M.. Quest’ultimo va condannato al pagamento delle spese di cassazione in favore del L., liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, accoglie l’appello incidentale del L. per quanto di ragione, compensa le spese di primo e secondo grado tra il L. ed il M. e condanna quest’ultimo al pagamento delle spese di cassazione, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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