Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25593 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep.27/10/2017),  n. 25593

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25161-2011 proposto da:

COMUNE DI DICOMANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAZZONI

GIUNIO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FEMIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTON UGO SERRA;

– ricorrente –

contro

G.P.L., M.V.;

– intimati –

Nonchè da:

M.V., G.P.L., elettivamente domiciliati in ROMA

CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN

MARCO GREZ, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO ROCCHINI;

– controricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI DICOMANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 75/2010 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 28/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Il Comune di Dicomano (FI) propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 75/5/10 del 28 settembre 2010 con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento per Ici 2003/2005 notificati a M.V. e G.P.L. in relazione a taluni terreni edificabili da questi ultimi posseduti.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’Ici in questione non fosse dovuta perchè i terreni, effettivamente edificabili negli anni di riferimento, erano successivamente divenuti inedificabili per delibera comunale del febbraio 2007; sicchè “è un fatto oggettivo che il terreno, perdendo la sua edificabilità, registri un decremento di valore e mal si spiega come tale decremento, conseguente ad un provvedimento dell’autorità comunale, possa giustificare un incremento di imposta”.

Resistono con controricorso la M. ed il G.; i quali propongono anche un motivo di ricorso incidentale condizionato.

Il Comune ha depositato memoria.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso principale si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – l’insufficienza di motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. f) e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che, nelle annualità prese a riferimento negli avvisi di accertamento opposti, i terreni erano edificabili in forza di variante generale al PRG adottata con delibera del marzo 2001. La successiva inedificabilità (disposta con delibera consiliare del febbraio 2007) non comportava la non debenza del tributo per quelle annualità; così come non ne avrebbe consentito il rimborso, in quanto espressamente escluso, D.Lgs. n. 446 del 1997 cit., ex art. 59, comma 1, lett. f) dal regolamento comunale in materia di Ici.

Con il secondo motivo di ricorso principale si lamenta carenza motivazionale nonchè violazione della normativa sulla edificabilità dei suoli ai fini Ici: – D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b); – D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, conv. in L. n. 248 del 2005; – D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. in L. n. 248 del 2006.

p. 2.2 I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la loro intima connessione, sono fondati.

La commissione tributaria regionale non ha infatti adeguatamente considerato che, nelle annualità oggetto degli avvisi di accertamento opposto, i terreni in questione dovevano ritenersi edificabili perchè come tali previsti dal PRG del Comune di Dicomano.

Ricorre, in proposito, il consolidato orientamento di questa corte di legittimità (si tratta di indirizzo già segnato da Cass. SSUU n.25506/06 e successivamente più volte ribadito, fino a Cass. nn. 16485/16 e 12308/17), secondo cui: “in tema d’ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, conv. con modif. nella L. n. 248 del 2005 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. con modif. nella L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi”.

SSUU cit. hanno tra l’altro osservato che “l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f), (…)”.

Nemmeno, poi, la non debenza dell’Ici per le annualità in questione potrebbe qui indirettamente argomentarsi con riguardo alla disciplina del rimborso del tributo. Con riferimento, cioè, all’ipotesi in cui il Comune – con ciò riconoscendo esso stesso l’insussistenza del presupposto impositivo – avesse previsto in via generale il rimborso dell’imposta, in tal senso esercitando la potestà regolamentare ad esso espressamente attribuita dalla disposizione legislativa da ultimo citata, secondo cui (comma 1) “Con regolamento adottato a norma dell’art. 52, i comuni possono: f) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici”.

Infatti, nel caso di specie è pacifico che il regolamento Ici così adottato dal Comune di Dicomano con Delib. consiliare n. 14 del 2007 abbia, al contrario, espressamente escluso il diritto al rimborso nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un’area precedentemente edificabile.

Ricorre, in proposito, quanto stabilito da Cass. 7100/10, secondo cui: “in tema di imposta comunale sugli immobili, a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (1 gennaio 1998), il rimborso dell’imposta pagata per aree successivamente divenute inedificabili può essere chiesto solo se sia disciplinato, quanto a termini, limiti temporali e condizioni, dal regolamento comunale previsto dal D.Lgs. n. 446 cit., avendo tale provvedimento soppresso, all’art. 58, comma 1, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l’ art. 13, comma 1, che in precedenza consentiva al contribuente di richiedere al comune il rimborso, senza prevedere la necessità del predetto regolamento”.

Il diritto al rimborso – secondo quanto previsto dalla legge statale sussiste dunque solo se l’amministrazione comunale l’abbia previsto e disciplinato nell’ambito della propria discrezionalità di normazione secondaria, “avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici”; ferma però restando, in ogni caso, l’effettiva debenza del tributo per quelle annualità nelle quali l’attribuzione ai suoli del carattere di edificabilità ne aveva, per ciò soltanto, incrementato il valore venale (SSUU cit.).

p. 3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, i contribuenti rilevano la sussistenza di obiettiva incertezza normativa sul requisito di edificabilità dei terreni ai fini Ici; con conseguente istanza subordinata (da essi già proposta nel ricorso originario, e ritenuta assorbita dalla commissione tributaria regionale) di non applicazione delle sanzioni L. n. 212 del 2000, ex art. 10, comma 3.

Il motivo non può trovare accoglimento.

I contribuenti sovrappongono infatti, all’elemento interpretativo oggettivo, l’incertezza applicativa derivante dal proprio incolpevole convincimento soggettivo; là dove, al contrario, rileva il costante indirizzo secondo cui: “in tema di responsabilità amministrativa tributaria, la condizione d’inevitabile “incertezza normativa tributaria” sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in un’oggettiva impossibilità, accettabile esclusivamente dal giudice, d’individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l’incertezza soggettiva, derivante dall’ignoranza incolpevole del diritto o dall’erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa” (Cass. n. 13076/15 e molte altre).

Nè essi potrebbero a tal fine invocare un potenziale fattore di incertezza oggettiva – la sopravvenuta dichiarazione di inedificabilità dei terreni – insuscettibile, proprio perchè successivo, di influire sull’obbligo impositivo così come perfezionatosi nelle annualità considerate.

p. 4. La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del ricorso principale.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè sono state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., mediante rigetto dei ricorsi introduttivi riuniti della parte contribuente.

La peculiarità della vicenda – segnata dal rapido e regressivo mutamento di destinazione edificatoria dei terreni ad opera della stessa amministrazione comunale – depone per la compensazione delle spese dei gradi di merito. Le spese del presente giudizio di legittimità vengono invece poste a carico dei contribuenti, in ragione di soccombenza.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso principale;

rigetta il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso principale e, decidendo nel merito, respinge i ricorsi introduttivi riuniti dei contribuenti;

condanna parte contribuente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.900,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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