Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25593 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 25/05/2016, dep.14/12/2016),  n. 25593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10897-2013 proposto da:

S.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ROSA MATTIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNA MARZO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.D., elettivamente domiciliato in ROMA, V. G. AVEZZANA 2/B,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CAMMAROTA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE TORTORELLA giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 315/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato ROSA MATTIA per delega;

udito il P.M. in persona del. Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.F. intimò a N.D. sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida davanti al Tribunale di Torino e con richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni dovuti per la locazione di immobile ad uso diverso da quello abitativo.

L’intimato si costituì opponendosi alla convalida. All’udienza del 7.3.2012 il N. offrì banco iudicis la somma di Euro 756,15, integrata, dopo una breve sospensione dell’udienza, con l’ulteriore somma di Euro 1.239,81 “a copertura dell’intero debito per canoni, spese di lite e oneri accessori”. Il procuratore dell’intimante accettò la somma complessiva “a saldo e stralcio dell’intero debito”. Il Giudice, all’esito, dichiarò “cessati gli effetti dell’intimazione”.

La decisione venne impugnata da S.F. la quale dedusse che il primo giudice aveva omesso di convalidare lo sfratto intimato sull’erroneo presupposto dell’applicabilità dell’istituto della sanatoria della morosità alle locazioni ad uso diverso da quello abitativo e che, stante la gravità dell’inadempimento, relativo al mancato pagamento di cinque mensilità, si erano verificati i presupposti della risoluzione del contratto.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 13.2.2013, ha rigettato il gravame condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Contro la decisione S.F. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso N.D..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda subordinata formulata in appello dalla locatrice (art. 360 c.p.c., n. 4), con la quale aveva chiesto la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore ex art. 1453 c.c.

Con il secondo motivo si denuncia violazione/falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 55 (art. 360 c.p.c., n. 3), erroneamente applicato dalla corte di appello al caso di specie, relativo a locazione ad uso diverso da quello abitativo.

Con il terzo e quarto motivo, entrambi rubricati violazione/falsa applicazione dell’art. 667 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la corte territoriale ritenuto che il mutamento del rito a seguito dell’opposizione dell’intimato dovesse avvenire su istanza di parte, desumendo poi dalla circostanza che l’intimante non avesse formulato espressa istanza in tal senso l’implicita rinuncia alla prosecuzione del procedimento con le forme ordinarie e, quindi, a conseguire una pronuncia di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore.

Con il quinto motivo si denuncia violazione/falsa applicazione dell’art. 662 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice di appello errato nel confermare la decisione del tribunale che aveva dichiarato cessati gli effetti dell’intimazione, nonostante la locatrice fosse comparsa all’udienza di convalida.

2. I suddetti motivi – che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

La corte territoriale ha ritenuto che la condotta processuale tenuta dalla locatrice all’udienza fissata per la convalida dello sfratto fosse incompatibile con la volontà della stessa di chiedere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore. Ha al riguardo osservato: “l’interessata, dopo aver ricevuto il pagamento degli importi offertile dal conduttore convenuto ad estinzione integrale del suo credito (ivi compreso quello relativo al rimborso delle spese processuali sino a quel momento affrontate), non avanzò alcuna istanza sottesa a dare ulteriore impulso al processo e finalizzata ad addivenire ad una statuizione terminativa di risoluzione contrattuale, in tal modo denotando una sua, quantomeno implicita ma univoca, intenzione di rinunciare a conseguire una siffatta pronuncia. Pertanto, del tutto correttamente il Tribunale, a fronte dell’inerzia dell’attrice ed alla luce dell’avvenuta sanatoria della morosità, dichiarò la cessazione degli effetti dell’intimato sfratto”.

Dal tenore della motivazione della sentenza impugnata si evince come la corte di merito abbia nella sostanza ritenuto – indipendentemente dalle formule utilizzate – che, in considerazione della condotta processuale tenuta dalle parti, fosse venuto meno l’interesse delle stesse alla naturale definizione del giudizio, sì da determinarne l’estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere. A tale decisione il giudice di appello è pervenuto sulla base di congrua motivazione fondata sul rilievo che il conduttore avesse offerto le somme dovute per canoni di locazione, oltre oneri accessori e spese processuali, e che la locatrice avesse accettato tale importo, ad estinzione integrale del proprio credito. La corte territoriale ha, poi, correttamente valorizzato, quale elemento corroborante il difetto di interesse della locatrice ad addivenire ad una pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto, la circostanza che la stessa non avesse chiesto l’emissione di ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., nè la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie (pur non essendo necessaria una specifica istanza in tal senso).

Ciò posto, osserva la Corte come l’apprezzamento del giudice del merito – espresso nei termini sopra evidenziati – circa la valenza ai fini della definizione del giudizio del comportamento processuale delle parti si sottragga ad ogni censura in questa sede di legittimità, in quanto supportato da motivazione esauriente, logicamente e giuridicamente corretta.

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la ricorrente è tenuta ai versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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