Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25593 del 10/10/2019
Cassazione civile sez. lav., 10/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 10/10/2019), n.25593
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13501/2014 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Commissario Straordinario pro tempore, in proprio e quale
procuratore speciale della S.C.C.I. S.P.A. società di
cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA
D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO e EMANUELE DE ROSE;
– ricorrenti –
contro
T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE AMERICA 93,
presso lo studio dell’avvocato SIMONA TULLI, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA SUD S.P.A., (già EQUITALIA GERIT S.P.A.);
– intimata –
avverso la sentenza n. 10822/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 20/01/2014, R.G.N. 5357/2010;
Il P.M., ha depositato conclusioni scritte.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza del 20 gennaio 2014, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva l’opposizione proposta da T.F. nei confronti dell’INPS anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A. e di Equitalia Sud S.p.A. già Equitalia Gerit S.p.A. avverso la cartella esattoriale da questi ultimi emessa e notificata con la quale gli veniva intimato il pagamento di contributi c.d. a percentuale dovuti alla Gestione Commercianti relativi all’anno 2000;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il credito azionato prescritto dovendosi individuare il dies a quo della decorrenza della prescrizione dei contributi richiesti nel termine previsto per il loro pagamento e quale causa di sospensione del decorso della stessa una condotta che implichi per il creditore non, come nella specie, una mera difficoltà di accertamento bensì una vera e propria impossibilità di procedervi, nella specie neppure dedotta;
che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il T..
Diritto
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2 e D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis, conv. con modif. in L. n. 438 del 1992, lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale per il quale, con riferimento ai crediti c.d. a percentuale dovuti dagli iscritti alla Gestione Commercianti, la prescrizione inizierebbe a decorrere dal termine previsto per il loro pagamento ancorchè successivamente si accerti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, un reddito superiore al minimo imponibile;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2941 c.c., n. 8, L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2 e D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis, conv. con modif. in L. n. 438 del 1992, l’Istituto ricorrente, in via subordinata, deduce l’erroneità del pronunciamento della Corte territoriale in ordine alla non configurabilità nella specie di una causa di sospensione della prescrizione, da ritenersi, viceversa, individuabile nell’occultamento con dolo del maggior reddito da parte del debitore;
che il primo motivo risulta infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., 29.5.2017, n. 13463), secondo cui, in tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell’obbligazione è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4, ancorchè l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’eventuale atto successivo con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato uun maggior reddito, D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1;
che, di contro, inammissibile deve ritenersi il secondo motivo, atteso che la censura sollevata non investe il rilievo espresso in motivazione dalla Corte territoriale per cui l’Istituto allora appellante non avrebbe neppure dedotto quale condotta avrebbe tenuto il debitore tale per cui la stessa fosse risultata idonea a concretare il doloso occultamento del debito, apprezzabile ai sensi dell’art. 2941, n. 8, quale causa di sospensione del decorso della prescrizione e, secondo la lettura accolta dalla Corte e ancora una volta non fatta oggetto di specifica censura da parte dell’Istituto ricorrente, solo se apprezzabile in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli, qui, peraltro, espressamente escluso dalla stessa Corte in relazione alle circostanze per le quali il debitore aveva puntualmente presentato la propria dichiarazione dei redditi e l’Istituto avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o chiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019