Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25592 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep.27/10/2017),  n. 25592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24919-2011 proposto da:

CIMA COMPAGNIA ITALIANA MOLLE ACCIAIO SPA, elettivamente domiciliata

in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

EMANUELE COGLITORE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARIAGRAZIA BRUZZONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONZA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANTONIO CHIARELLO (avviso postale ex art. 135);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 107/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 19/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. La C.I.M.A. – Compagnia Italiana Molle Acciaio spa propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 107/36/10 del 19 ottobre 2010 con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento notificatile il 19 dicembre 2006 dal Comune di Monza per Ici 2002/2004; ciò in relazione ad un complesso immobiliare in sua proprietà, costituito da fabbricati industriali con annesso terreno.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – il Comune non fosse incorso nella eccepita decadenza per l’anno 2002, risultando rispettato il termine triennale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 nella formulazione vigente ratione temporis; – l’area scoperta annessa al fabbricato industriale non potesse ritenersi pertinenziale D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, lett. a) in quanto suscettibile di specifica capacità edificatoria (come da concessione edilizia già rilasciata), in parte utilizzata dalla società proprietaria.

Resiste con controricorso il Comune di Monza.

La ricorrente ha depositato memoria.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4 e art. 11, comma 2. Per avere la commissione tributaria regionale escluso la decadenza del Comune per l’anno 2002, nonostante che il termine di riferimento applicabile nella specie fosse, in assenza di variazioni sopravvenute alla dichiarazione Ici dalla società presentata al momento dell’acquisto del compendio immobiliare (1998), quello del 31 dicembre del terzo anno successivo (2005) a quello del pagamento dell’imposta (2002); termine non rispettato, vista la notificazione dell’avviso di accertamento nel dicembre 2006.

p. 2.2 Il motivo è infondato.

La eccepita decadenza del Comune per l’anno 2002 è stata correttamente esclusa, dal momento che la dichiarazione Ici iniziale (conseguente all’acquisto del compendio nel 1998) doveva, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 10, comma 4, essere fatta oggetto di denuncia modificativa a seguito della concretizzazione dell’indicata potenzialità edificatoria mediante richiesta e rilascio dell’autorizzazione ad edificare, oltre che della intrapresa dei lavori di edificazione. Elementi, questi, suscettibili di essere valutati dall’amministrazione comunale nella determinazione di un diverso ammontare dell’imposta dovuta per l’anno 2002, in ragione della loro idoneità ad incidere sul valore dei beni anche prima dell’attribuzione ai medesimi della rendita catastale successivamente comunicata da CIMA. Come stabilito dalla commissione tributaria regionale, dunque, il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, non doveva decorrere dall’anno 2002 in quanto “anno del pagamento”, bensì dall’anno 2003 in quanto anno della (mancata) dichiarazione rettificativa (il cui obbligo di presentazione permaneva, fino ad avvenuto adempimento, per ciascuna annualità successiva al verificarsi degli eventi rilevanti). Dal che si evince l’effettiva tempestività dell’avviso di accertamento in questione, perchè notificato entro il 31 dicembre 2006.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. a). Per avere la commissione tributaria regionale escluso la natura pertinenziale dell’area asservita al fabbricato senza considerare la destinazione accessoria di fatto di tale area, e l’irrilevanza, in materia, dell’acquisita capacità edificatoria della medesima.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio. Per avere la commissione tributaria regionale escluso la natura pertinenziale dell’area senza prendere doverosamente in esame le risultanze istruttorie che comprovavano, al contrario, il rapporto pertinenziale ed accessorio (atto di acquisto 30 dicembre 1998; visura catastale di iscrizione unitaria dell’area in questione con il fabbricato, già precensita con graffatura di mappate; reperti fotografici e riproduzioni aeree estratte dal sito Google Maps attestanti la destinazione a parcheggio, area di manovra e vasca antincendio della porzione scoperta in esame; stima sintetica dell’agenzia del territorio di Milano; finalizzazione “orizzontale” dello sfruttamento edilizio mediante mero ampliamento del fabbricato industriale già esistente).

p. 3.2 Anche questi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la loro intima connessione, sono infondati.

Diversamente da quanto sostenuto dalla società contribuente, la commissione tributaria regionale ha escluso la natura pertinenziale dell’area, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, lett. a) non perchè quest’ultima fosse “edificabile”, quanto perchè effettivamente “edificata” (almeno in parte) in forza della concessione edilizia richiesta dalla proprietà. Nella corretta ricostruzione della ratio decidendi del giudice di appello, in altri termini, è stata ritenuta ostativa alla tassazione Ici integrata con il fabbricato industriale non già la circostanza formale della destinazione edificatoria dell’area (la quale, di per sè, ben potrebbe coesistere con una destinazione fattuale permanente di tipo pertinenziale: Cass. 25170/13; Cass. ord. 1390/16), bensì la circostanza sostanziale rappresentata dalla ritenuta distrazione della porzione scoperta – per effetto della sua effettiva parziale edificazione – da tale vincolo pertinenziale di asservimento.

Questa affermazione, basata su un accertamento fattuale demandato alla cognizione del giudice di merito, si pone in linea – e non in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia.

Orientamento che esclude, nel discernimento del rapporto pertinenziale ex art. 2 cit., la rilevanza di fattori di ordine meramente estrinseco e formale, quali le modalità – accorpate o frazionate – di accatastamento dei fondi (Cass. 26077/15); ovvero la graffatura catastale del fondo asseritamente pertinenziale al mappate del fondo principale (Cass. 18470/16). Circostanze che non sono state ritenute tali da esonerare il contribuente che invochi il regime tributario di favore, dall’onere di provare la ricorrenza in concreto, ed indipendentemente dalle risultanze catastali così come degli atti di trasferimento, del carattere di pertinenzialità.

Ciò che, al contrario, rileva è infatti la destinazione effettiva della cosa al servizio ovvero all’ornamento di un’altra, secondo quanto stabilito dall’art. 817 c.c.; nonchè il carattere oggettivamente e soggettivamente stabile e durevole di tale vincolo di destinazione, così che non ne sia possibile la caducazione se non a mezzo di una radicale trasformazione del bene pertinenziale.

Ha osservato Cass. 25127/09 che – fermo restando il criterio fattuale di destinazione concreta del bene – per qualificare come pertinenza di un fabbricato un’area edificabile “è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo “ius edificandi”, e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile “ad libitum””. Nello stesso senso si è pronunciata Cass. 25170/13 cit. (così anche Cass. nn. 22128/10 e 15668/17), secondo cui: “(…) L’asservimento pertinenziale – la cui prova incombe sul contribuente – ricorre, peraltro, ove il bene non sia semplicemente posto al servizio od ornamento di un altro, ma quando tale destinazione sia durevole (sul piano soggettivo ed oggettivo) e non sia possibile una destinazione diversa senza una radicale trasformazione del bene pertinenziale, divenendo altrimenti agevole l’elusione del precetto che impone la tassazione per la natura reale del cespite”.

Sulla base di questo indirizzo, è dunque evidente come la commissione tributaria regionale abbia ritenuto insussistente la natura pertinenziale dell’area in questione in quanto sprovvista di una destinazione di asservimento sufficientemente stabile e permanente; al punto che tale destinazione era, anzi, già venuta meno proprio per effetto della parziale edificazione. Edificazione che rilevava nella sua idoneità a precludere irrevocabilmente – nell’ambito di un autonomo e definitivo sfruttamento dell’area in questione, ancorchè in funzione di ampliamento “orizzontale” dell’esistente – il nesso di pertinenzialità.

Ed è sul medesimo presupposto che la commissione tributaria regionale ha correttamente ritenuto del tutto ininfluenti ai fini di causa – tralasciando di darne conto in motivazione – tutte quelle risultanze che, proprio in quanto finalizzate a dimostrare il rapporto di pertinenzialità mediante elementi di ordine formale, ovvero anche fattuale ma insuscettibili di permanenza e durevolezza, non potevano sortire l’effetto probatorio decisivo che la società contribuente intendeva ad esse ricollegare.

In definitiva, l’asserito rapporto di pertinenzialità – non dichiarato nemmeno dalla società in sede di prima dichiarazione ai fini Ici; circostanza, quest’ultima, che Cass. ord.13017/12 ha ritenuto di per sè ostativa al riconoscimento del trattamento fiscale di favore – è stato correttamente vagliato dalla commissione tributaria regionale, ed escluso sulla base di circostanze pacifiche e dirimenti di causa (l’avvenuta edificazione).

Sicchè è da escludere tanto il vizio di violazione normativa, quanto quello di carente motivazione; non potendo quest’ultimo concepirsi con riguardo alla mancata considerazione di risultanze istruttorie non decisive, ed anzi del tutto ininfluenti ai fini di causa (tra le molte: Cass. 19150/16).

p. 4.1 Con il quarto motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Per non avere la commissione tributarla regionale pronunciato sul motivo di opposizione, da CIMA riproposto in appello, concernente la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione; in quanto privi della allegazione dei documenti estimativi in essi richiamati per relationem (deliberazione del consiglio comunale n. 65/02 determinativa del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili; bollettini del mercato immobiliare 2002/2004).

p. 4.2 Nemmeno questa doglianza – di carattere prettamente procedurale può trovare accoglimento.

Va fatta qui applicazione del consolidato indirizzo secondo cui, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi, in proposito, una specifica argomentazione; dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (tra le molte: Cass. nn. 452/15, 16254/12, 20311/11).

Deve quindi ritenersi, ad esclusione del vizio paventato, che la decisione del giudice di appello sul “merito” della controversia abbia comportato l’implicito rigetto del motivo di opposizione di ordine formale concernente la carente motivazione degli avvisi di accertamento.

Nè tale rigetto potrebbe dirsi errato in diritto; ciò in applicazione del più volte affermato principio secondo cui, in tema di motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente – nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione – si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. 15327/14; Cass. 8504 in materia di Ici, ed altre).

Là dove, nel caso di specie, si trattava di delibere dell’amministrazione comunale adottate e rese pubbliche nelle forme di legge, così da rendersi legalmente note alla generalità; ovvero di listini e quotazioni immobiliari di pubblico dominio ed agevolmente consultabili dagli interessati.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.800,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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