Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25592 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 25/05/2016, dep.14/12/2016),  n. 25592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10524-2013 proposto da:

C.L. (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, V. VAL D’OSSOLA 25, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE LEONTI, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIOVANNI GIACCI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

EDIM SRL, (OMISSIS);

– intimata –

e da:

EDIM SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t. prof.

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G MONTANELLI 11

(STUDIO AMENTA), presso lo studio dell’avvocato PAOLA NAZZARO,

rappresentata e difesa dagli avvocati BENEDETTO CIANCI, FRANCO

CIANCI giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

C.F. (OMISSIS), C.L. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 27/2012 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 01/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La EDI.M. s.r.l. intimava a C.F. sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida davanti al Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, e richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per la somma complessiva di Euro 41.085,83 nei confronti della conduttrice C.F. e del fideiussore C.L..

Questi ultimi, costituitisi in giudizio, deducevano che il rapporto di locazione si era risolto prima della notifica dell’intimazione, contestavano la morosità e proponevano domanda riconvenzionale per i danni subiti per le infiltrazioni di acqua che avevano reso inagibile l’immobile destinato a palestra.

Emessa ordinanza di rilascio e disposto il mutamento del rito, veniva poi riunito al procedimento locatizio il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza della società locatrice per il pagamento dei canoni locativi, oltre quote condominiali e interessi.

Il Tribunale accoglieva in parte la domanda della società EDI.M. e condannava i C. al pagamento della somma di Euro 18.663,66; rigettava la domanda risarcitoria avanzata dai C., che condannava al pagamento della metà delle spese di lite.

La sentenza veniva impugnata in via principale dalla società EDI.M. e in via incidentale dai C.. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza dell’1.3.2012, in parziale accoglimento dell’appello principale, rideterminava in Euro 35.429,05, oltre IVA, il credito della società locatrice e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, disponeva che la somma suddetta fosse maggiorata degli interessi legali dal 30 agosto 2004 al saldo. Le spese del grado erano interamente compensate tra le parti.

Contro la suddetta sentenza C.F. e C.L. propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La EDI.M. s.r.l. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, articolato in tre motivi ed illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità per tardività del ricorso principale formulate dalla EDI.M. s.r.l., atteso che il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, si applica ai giudizi instaurati in primo grado – e non in appello – dopo l’entrata in vigore della legge suddetta, mentre la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale trova applicazione anche nelle controversie in materia di locazione (salvo che per la fase sommaria dei procedimenti di sfratto).

2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 112, 665, 663 e 39 c.p.c.), per avere la corte territoriale esaminato la vicenda processuale in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non al procedimento locatizio instaurato con l’intimazione di sfratto.

Con il secondo motivo si denuncia omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione agli artt. 1575 e 1576 c.c., art. 116 c.p.c., art. 24 Cost.). Sostengono i ricorrenti che la corte territoriale aveva errato nel ritenere che “la diffida del 12 – 14 marzo 2005 non era idonea a condurre alla risoluzione poichè si basava sull’accertamento igienico eseguito dalla ASL”, mentre la diffida si fondava esclusivamente sulle infiltrazioni d’acqua e di umidità che avevano reso la palestra inagibile, fatto controverso e decisivo del tutto ignorato dalla corte di merito.

Con il terzo motivo si denuncia omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 5). Deducono i ricorrenti che la corte territoriale aveva erroneamente considerato solo il primo pignoramento presso terzi e non anche il secondo, con la conseguenza che gli interessi sui canoni colpiti dal pignoramento dovevano escludersi fino al settembre 2005 e non solo fino al luglio 2004; gli interessi, poi, non avrebbero potuto superare il tasso legale.

3. Preliminarmente all’esame dei motivi sopra riportati, deve essere delibata l’ammissibilità del ricorso principale con riferimento al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, relativo all’esposizione sommaria dei fatti della causa.

La struttura del ricorso principale si articola nei seguenti distinti paragrafi: 1 PARTE – PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALLO SFRATTO PER MOROSITA’ (pagg. 1-9), 2 PARTE – PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO (pagg. 9-12), 3 PARTE – DECISIONE DEI PROCEDIMENTI RIUNITI (pag. 12), 4 PARTE GIUDIZIO DI APPELLO (pagg. 12-27).

Ritiene la Corte che il ricorso in esame, strutturato sulla base della dettagliata descrizione dell’attività processuale svolta dalle parti nei due gradi di giudizio, nella riproduzione del dispositivo della sentenza di primo grado e della motivazione e del dispositivo della sentenza di appello, sia inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, stante l’inosservanza del necessario requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno osservato che tale requisito è preordinato allo scopo di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti con eliminazione delle questioni non più controverse ed il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (sent. n. 16628/2009). Si è inoltre rilevato (ord. n. 19255/2010) che l’assolvimento del requisito in questione è considerato dal legislatore come un’attività di narrazione del difensore che, in ragione dell’espressa qualificazione della sua modalità espositiva come sommaria, postula un’esposizione finalizzata a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio che lo svolgimento del processo. Con sentenza n. 5698/2012 le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali, priva del necessario momento di sintesi funzionale, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte di cassazione la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.

Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la tecnica espositiva adottata nel ricorso in esame appare inidonea ad integrare il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3 poichè onera la Corte, per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale, di procedere alla lettura degli atti riprodotti, in via diretta o indiretta, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, difettando quella sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in cui si sostanzia il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile.

4. Resta assorbito il ricorso incidentale, in quanto formulato dalla EDI.M. s.r.l. solo in via subordinata, ove questa Corte avesse ritenuto ammissibile il ricorso principale.

5. In considerazione delle ragioni della decisione, le spese del giudizio di cassazione sono compensate tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i ricorrenti sono tenuti al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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