Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25592 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. II, 12/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 12/11/2020), n.25592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24840-2019 proposto da:

K.A., rappresentato e difeso dall’avv. DAVIDE VERLATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE VERONA SEZ. VICENZA;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

12/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

K.A. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione, proposta in relazione a tutti gli istituti previsti, poichè non credibile il racconto delle ragioni fattuali poste alla base della sua istanza di protezione. Difatti il richiedente asilo narrava come, alla morte dei genitori avvenuta nel (OMISSIS), uno zio paterno cominciò ad avanzar pretese sui beni di famiglia e lo cacciò di casa minacciandolo di morte; come le sue denunzie alle Polizia non sortirono effetto alcuno ed anzi lo zio lo faceva perseguitare da persone a lui sconosciute; come rimase anche vittima di sortilegio e di sensibili traversie in Libia prima di giungere in Italia.

Il Tribunale di Venezia adito ebbe a rigettare il ricorso poichè non credibile il racconto fatto dal richiedente asilo; la situazione socio-politica esistente in (OMISSIS) non caratterizzata da violenza diffusa; non concorrenti specifiche situazioni di vulnerabilità atte a consentire il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il K. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Collegio lagunare articolando due ragioni di censura ed ha depositato documentazione.

Il Ministero degli Interni resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal K. s’appalesa siccome inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome ricostruita la norma ex Cass. SU n. 7155/17 -. In limine deve la Corte rilevare che la documentazione depositata successivamente al deposito del ricorso non appare rientrare in quella consentita ex art. 372 c.p.c., sicchè ne va dichiarata l’inammissibilità.

Il ricorrente con il primo mezzo d’impugnazione lamenta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, dell’art. 8 comma 2 e 3 poichè il Collegio veneziano non ha fatto corretta applicazione delle regole di diritto afferenti alla valutazione delle sue dichiarazioni ed alla materia istruttoria con riferimento alla situazione generale socio-politica della (OMISSIS), caratterizzata da violazione sistematica dei diritti umani e sostanziale inefficienza dell’apparato statale.

La censura svolta dal ricorrente si appalesa siccome inammissibile posto che si compendia in astratta ed apodittica critica all’argomentazione sul punto – credibilità e situazione socio-politica esistente in Libera – svolta dal Tribunale senza in effetti un confronto concreto e specifico con la stessa.

Difatti il K., in primo luogo, lamenta genericamente che il fondamento della decisione assunta dal Collegio marciano sia la statuizione di non credibilità del suo racconto e critica la stessa in modo assolutamente generico meramente asserendo che sia in contrasto con la disciplina legislativa posta al riguardo. Quindi il ricorrente lamenta che, per valutare la situazione generale socio-politica ed amministrativa della (OMISSIS), anche al fine di procedere ad adeguato esame del suo racconto secondo i criteri di legge, il Collegio marciano non ebbe ad assumere informazioni utili al riguardo, specie con relazione all’inefficienza degli apparati di sicurezza – sue denunce alla Polizia rimaste inevase -.

Tuttavia il ricorrente si limita a sua postulazione contraria agli asserti del Tribunale e nulla deduce, con specifico richiamo di documentazione – Cass. sez. 1 n. 26728/19 – lumeggiante una diversa situazione socio-politica, rispetto a quella tratteggiata dai Giudici marciani mediante puntuale richiamo a documentazione redatta da Organismi internazionali, circa il processo – riuscito – di stabilizzazione del Paese dopo i torbidi e la guerra civile del 2003.

Con la seconda ragione di doglianza il K. rileva omesso esame di fatto decisivo rispetto alla sua istanza di concessione della protezione umanitaria e violazione delle regole in tema di valutazione delle prove, ma in concreto svolge argomento critico circa l’apprezzamento, operato dal Tribunale, con riguardo all’assenza di specifiche condizioni di sua vulnerabilità, nuovamente richiamando la precaria situazione socio-politica della (OMISSIS).

La censura s’appalesa siccome inammissibile posto che si compendia nella proposizione di tesi alternativa rispetto alla statuizione adattata dal Tribunale senza nemmeno indicare quale specifico fatto rilevante non è stato esaminato dal Collegio veneto e senza enucleare in modo specifico la regola di diritto, in tema di valutazione delle prove, non rispettato dai Giudici marciani.

Il Collegio lagunare ha puntualmente dato atto dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente – questione cui afferiscono i documenti inammissibilmente dimessi – e messo in evidenza che detto elemento ex se – come insegna il richiamato arresto di legittimità confermato anche dal dictum delle Sezioni unite al riguardo – non sia sufficiente a sostanziare la fondatezza della domanda svolta in tema di protezione umanitaria.

Quanto poi alla “possibile” violazione delle regole codicistiche e della disciplina speciale in materia afferenti all’apprezzamento delle prove, la mera prospettazione di tesi alternativa circa la situazione socio-politica della (OMISSIS), senza puntuale indicazione di informazioni, fornite da Enti internazionali all’uopo preposti, non valutate dal Tribunale – Cass. sez. 1 n. 26728/19 -, sostanzialmente richiede a questa Corte di legittimità un’inammissibile apprezzamento circa il merito della vicenda.

Alla declaratoria d’inammissibilità segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del K. alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione degli Interni delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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