Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25592 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 10/10/2019), n.25592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14579/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, in proprio e quale

procuratore speciale della S.C.C.I. S.P.A. società di

cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO e EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti –

contro

B.M., P.G., nella specifica qualità di

Curatori del Fallimento (OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 26, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE VALENTINI, rappresentati e difesi dagli

avvocati GABRIELE RUSSO e GIUSEPPE RUSSO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4216/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 25/11/2013, R.G.N. 896/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza del 25 novembre 2013, la Corte d’Appello di Lecce confermava la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto l’opposizione proposta da (OMISSIS) s.p.a. nei confronti dell’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della S.C.C.I. S.p.A. ed Equitalia Sud s.p.a., avverso la cartella esattoriale per omesso pagamento della tassa di ingresso per i lavoratori collocati in mobilità, annullandola in parte qua per intervenuta prescrizione estintiva quinquennale del credito azionato;

2. per la Corte territoriale trovava applicazione la prescrizione quinquennale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. a), stante la natura contributiva della tassa d’ingresso o contributo di mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4;

3. per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Fallimento (OMISSIS) s.p.a., in persona dei curatori fallimentari;

4. Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4 e L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. a), lamenta l’erroneità della ritenuta ascrivibilità nel novero della contribuzione previdenziale degli oneri posti a carico delle imprese che collochino in mobilità il proprio personale;

6. il ricorso, tempestivamente affidato all’agente notificante nel primo giorno successivo al giorno festivo di scadenza (arg. ex art. 155 c.p.c., comma 4), è da rigettare;

7. in continuità con le decisioni di questa Corte (v., fra le altre, Cass. nn. 30699 del 2017, 672 del 2018, 12781 del 2019), va riaffermato che la ricomprensione della c.d. tassa di ingresso per la mobilità nella categoria della contribuzione previdenziale è coerente con la lettera e la ratio della norma istitutiva e si inscrive nella variegata tipologia di oneri economici che l’ordinamento offre in materia (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici) con differenze terminologiche che non possono incidere sull’appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.) ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione quinquennale, dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell’accezione lata comprensiva degli oneri economici che, per ciascun lavoratore posto in mobilità, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (corrispondenti, per ciascun lavoratore, ad una somma pari a sei volte il trattamento mensile);

8. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

9. non si provvede alla regolazione delle spese in favore della parte rimasta intimata;

10. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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