Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25591 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep.27/10/2017),  n. 25591

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23880-2011 proposto da:

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO

PURITANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CECILIA FURITANO, MARCO ZANASI;

– ricorrente –

contro

LAVORAZIONE CONSERVAZIONE FRUTTA S. ADRIANO AGRICOLA COOPERATIVA

SUCIETA’, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROTELLINI 88, presso

lo studio dell’avvocato ERMANNO BELLI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2011 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 19/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Il Comune di San Cesario sul Panaro (MO) propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 28 del 19 aprile 2011 con la quale la commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento per Ici 2004 notificato alla società agricola cooperativa “Lavorazione e Conservazione Frutta S. Adriano”; ciò in relazione a taluni immobili da quest’ultima posseduti, ed iscritti in categoria catastale A2, D1 e D7.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che i fabbricati in questione, a prescindere dalla loro classificazione in categorie catastali diverse da quelle di ruralità, fossero esenti da Ici perchè comprovatamente strumentali allo svolgimento dell’attività agricola della cooperativa.

Resiste con controricorso la cooperativa.

Il Comune ha depositato memoria.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della normativa Ici di riferimento (D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. L. n. 133 del 1994; D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. L. n. 14 del 2009; D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a) e art. 9), così come interpretata da Cass. SSUU 18565/09. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che gli immobili in questione non potevano ritenersi esenti da Ici, perchè iscritti in categorie catastali diverse da quelle di ruralità (A6 e D10).

p. 2.2 Con il secondo e terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione altresì della normativa concernente i criteri di accertamento in concreto della “necessaria strumentalità” degli immobili allo svolgimento dell’attività agricola dei soci (artt. 2135-2697 cod. civ.; D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. L. n. 133 del 1994; D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. L. n. 14 del 2009); nonchè del D.L. n. 159 del 2007, art. 42 bis conv. in L. n. 222 del 2007, di modificazione dell’art. 9 cit., in quanto disposizione non retroattiva.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce, subordinatamente, insufficiente motivazione – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – in ordine alla qualificazione di imprenditore agricolo della cooperativa, oltre che di “necessaria strumentalità” degli immobili allo svolgimento dell’attività agricola.

p. 3.1 E’ fondato, con effetto assorbente delle altre censure, il primo motivo di ricorso.

Diversamente da quanto ritenuto dalla commissione tributaria regionale nella sentenza impugnata, non si ravvisano ragioni per discostarsi da quanto stabilito da Cass. SSUU n. 18565/09, secondo cui (in motiv.): “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9,conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”. A tale orientamento hanno fatto seguito innumerevoli pronunce di legittimità (tra cui, Cass. nn. 7102/10; 8845/10; 20001/11; 19872/12; 5167/14), più recentemente confermate – nel senso della ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli, rilevando unicamente il suo classamento – tra le altre, da Cass. n. 16737/15 e da Cass. n. 7930/16.

Va altresì osservato come quanto stabilito dalle SSUU nella sentenza cit. si sia fatto carico anche dei profili di jus superveniens riconducibili all’emanazione sia del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis conv. in L. n. 222 del 2007, come introdotto dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42 bis conv. in L. n. 222 del 2007; sia del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis conv. in L. n. 14 del 2009.

Con la conseguenza che nemmeno in base a questa normativa – salva l’ipotesi di mancato accatastamento – è dato al giudice tributario di accertare in concreto, incidentalmente, il carattere rurale del fabbricato di cui si sostenga l’esenzione da Ici.

La stessa conclusione va, infine, riaffermata (così Cass. 7930/16 cit. ed innumerevoli altre) pur alla luce dell’ulteriore jus superveniens (D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011; D.L. n. 201 del 2011 conv. in L. n. 214 del 2011; D.L. n. 102 del 2013 conv. in L. n. 124 del 2013) che ha attribuito al contribuente la facoltà di presentazione di domanda di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie di ruralità A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente.

Si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l’orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme.

p. 3.2 Nel caso di specie è pacifico che nell’anno oggetto di accertamento (2004) gli immobili in questione fossero iscritti in catasto in categorie (A2, D1 e D7) diverse da quelle considerate come dirimenti dalla su riportata giurisprudenza (A6 e D10); dal che consegue la sottoponibilità all’imposta, indipendentemente dal loro concreto asservimento all’esercizio dell’agricoltura.

Non vale obiettare, con la cooperativa, che tali immobili vennero fatti oggetto di istanza autocertificata di variazione catastale, così come consentito dal D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis, cit.. (v. controricorso, pagina 13; nonchè allegati nn. 9-12).

Ferma restando tale facoltà (prevista da una normativa oggi abrogata, ma applicabile ratione temporis), soccorre in proposito il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124, il quale all’art. 2, comma 5 ter, ha stabilito: “ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre n. 557, art. 9 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

L’istanza di variazione presentata dalla cooperativa il 29 settembre 2011, pertanto, non era idonea a produrre l’effetto richiesto se non a partire dalla annualità di imposta 2006 (limite legale massimo di espansione temporale della retroattività); con conseguente sua ininfluenza ai fini di causa.

p. 4. La sentenza impugnata va pertanto cassata. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè sono state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., mediante rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

Visti il sopravvenire di significative modifiche normative nonchè il consolidamento soltanto in corso di causa dell’orientamento di legittimità in materia, si ritiene che le spese dei gradi di merito debbano essere compensate. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico della società contribuente in ragione di soccombenza.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente;

compensa le spese di lite dei gradi di merito; pone le spese del presente giudizio di legittimità a carico della società contribuente, liquidate in Euro 2.900,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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