Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25591 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 27/04/2016, dep.14/12/2016),  n. 25591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9964-2013 proposto da:

G.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato FRANCA FAIOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO STEFANIZZI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LIGURIA ASSICURAZIONI SPA, P.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 13/2013 del TRIBUNALE DI LECCE – SEZIONE

DISTACCATA di GALATINA, depositata il 17/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato ANTONIO STRILLACI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

G.A. convenne dinanzi al giudice di pace di Galatina P.S. e la Liguria Assicurazione, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito di un incidente stradale.

Il giudice di primo grado accolse la domanda.

Il Tribunale di Lecce, investito dell’impugnazione proposta dalla compagnia assicuratrice, la accolse, e rigettò la domanda risarcitoria ritenendo del tutto carente la prova del nesso eziologico tra i danni lamentati dall’appellato e l’evento che ne sarebbe, a suo dire, stato causa, alla luce delle risultanze della CTU – onde la predicata inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste G.M., figlio del danneggiato, e la ritenuta irrilevanza della mancata presentazione a rendere interrogatorio da parte del P..

Per la cassazione della sentenza della Corte salentina G.A. ha proposto ricorso sulla base di 3 motivi di censura.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.

Tutte le censure mosse alla sentenza impugnata (da esaminarsi congiuntamente, attesane la intrinseca connessione) sono, difatti, irrimediabilmente destinate ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello dianzi descritto, dacchè esse, nel loro complesso, pur formalmente abbigliate in veste di, denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e un di decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360, n. 5 codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel precedente gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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