Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25591 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. II, 12/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23667-2019 proposto da:

U.B., ammesso al patrocinio a spese dello Stato,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Chisimaio n. 29, presso lo

studio dell’avv. Marilena Cardone, che lo rappresenta e lo difende;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro p.t. rappresentato

ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia n. 3532/2019 pubblicato

il 3/7/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto da U.B., cittadino (OMISSIS), richiedente asilo, avverso il provvedimento di diniego reso dalla Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia;

– il ricorrente ha dichiarato di essere fuggito dalla (OMISSIS) poichè si sentiva in pericolo a causa delle persecuzioni poste in essere dalla setta degli (OMISSIS);

– il tribunale bresciano ha rigettato con il decreto qui impugnato il suo ricorso;

– la cassazione del decreto è chiesta dal richiedente asilo sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 e art. 7;

– ad avviso del ricorrente, la motivazione fornita dal tribunale sarebbe tautologica e contrastante con gli specifici atti del procedimento, in particolare con l’atto introduttivo, con il quale il richiedente aveva precisato che il suo rientro in patria avrebbe causato conseguenze di tipo persecutorio;

– il motivo è infondato;

– secondo l’orientamento interpretativo espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 21142/2019id. n. 3340/2019) il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda personale posta a fondamento della domanda, verifica che costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito;

– nel provvedimento impugnato nessuna censura può essere opposta al giudice del merito, il quale ha (a pag 4 e seguenti del decreto impugnato) proceduto alla ricostruzione e verifica dell’intera vicenda alla luce delle dichiarazioni del richiedente da una parte e delle informazioni disponibili sulla società segreta degli (OMISSIS) e ricavabili da fonti autorevoli ed accreditate;

– in particolare il richiedente aveva riferito che il padre era un membro di tale setta e che successivamente alla morte gli aderenti alla stessa avevano preteso la consegna del cuore e a seguito del suo rifiuto perchè il padre era già stato seppellito si erano arrabbiati ed in seguito lo avevano minacciato di ucciderlo; aggiungeva che nonostante si fosse trasferito dall'(OMISSIS), a (OMISSIS) aveva incontrato delle persone della setta che lo avevano riconosciuto e picchiato;

– a fronte di tali dichiarazioni, tuttavia, la corte territoriale aveva legittimamente rigettato la protezione elencando la serie di numerose contraddizioni rilevabili nel racconto del richiedente rispetto al tipico modus operandi della setta degli (OMISSIS) così concludendo il giudizio di non coerenza e plausibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente;

– con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8;

– secondo il ricorrente non sarebbe stato assolto il dovere di cooperazione istruttoria officiosa così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al paese d’origine;

– la censura è infondata;

– nel provvedimento impugnato il giudice, attraverso il riferimento a puntuali fonti internazionali accreditate ed aggiornate (cfr. pagg. 4, 5 e 6 del decreto impugnato), ha provveduto a motivare il rigetto asserendo che la regione di provenienza del ricorrente, e cioè l'(OMISSIS), non si caratterizza per una situazione di violenza generalizzata e ha, così procedendo, adempiuto al dovere di cooperazione previsto dalla legge;

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

– secondo il ricorrente, il giudice avrebbe rigettato tutte le istanze senza operare alcuna valutazione comparativa degli elementi che concorrono a determinare una condizione di vulnerabilità, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;

– il motivo è infondato;

– il giudice, infatti, a pag. 7 del provvedimento impugnato, ha affermato che le criticità presenti nella regione del sud della (OMISSIS) non sono tali da costituire una emergenza umanitaria generalizzata e che la fattiva volontà di inserimento nel contesto sociale del paese ospitante non può sicuramente essere il solo elemento idoneo a giustificare la protezione con ciò dimostrando di avere provveduto ad effettuare una valutazione comparativa nei sensi previsti dal consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 4455/2018; Sez. Un. 29459/2019);

– in ragione dell’esito sfavorevole di tutti e tre i motivi, il ricorso è destinato al rigetto;

– in applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese a favore del Ministero controricorrente così come liquidate in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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