Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25590 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.V. DITTA INDIVIDUALE (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato

OJETTI UGO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CAZZOLA LEONARDO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MERCATINO SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore Sig. P.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato ROMEO CARLO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CALLIPARI NATALE

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1899/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/11/2005; R.G.N. 409/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato UGO OJETTI;

Udito il P.M. in persona del SOST. PROC. GEN. DOTT. GOLIA Aurelio che

ha concluso per inammissibile o comunque rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello proposto dalla soc. Tentazioni e dal D. avverso la sentenza del Tribunale di Verona che aveva dichiarato risolti i contratti di franchising intercorrenti tra loro e la soc. Mercatino e li aveva condannati al pagamento di una somma di denaro.

Il ricorso del D. è svolto in un solo motivo. Risponde con controricorso la Mercatino s.r.l.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è diretto a censurare l’importo risarcitorio di condanna, che è composto dalla somma accertata con riferimento al mancato pagamento del residuo pattuito per “l’entrata” ed ai mancati introiti a titolo di royalties (3% del fatturato) per tutto il periodo residuo di durata del contratto, nonchè ad altra somma determinata presuntivamente per il successivo periodo.

A parte la genericità della censura diretta a denunciare la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. più che altro con riferimento alla sentenza di primo grado, occorre osservare che, con estrema approssimazione, il ricorrente propone questioni di fatto e di valutazione della prova in ordine alle quali la sentenza impugnata fornisce una motivazione congrua, logica ed immune da vizi giuridici.

Peraltro verso, va rilevato che le disposizioni normative che si assume essere state violate attengono alla prova dell’esistenza del danno, mentre nella specie il giudice, nella valutazione necessariamente equitativa del quantum risarcitorio, s’è legittimamente avvalso di presunzioni fondate sugli elementi forniti dalle parti.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA