Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25590 del 27/10/2017
Cassazione civile, sez. trib., 27/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep.27/10/2017), n. 25590
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –
Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22964-2011 proposto da:
EDILIZIA IMMOBILIARE BELLAVISTA SRL, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE
21, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BARONI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO CIAVARELLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 419/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 22/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/10/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.
Fatto
RILEVATO
che:
p. 1.1 La Edilizia Immobiliare Bellavista srl ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 419/14/10 del 22 giugno 2010 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, a conferma della prima decisione CTP Roma 3/22/09, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento per Ici dal 2000 al 2004 notificatile dal Comune di Roma-Roma Capitale in relazione ad immobili di proprietà sociale, siti in (OMISSIS).
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che la pretesa impositiva fosse fondata, perchè basata sulla nuova rendita catastale attribuita dall’agenzia del territorio a definizione dell’istanza di variazione presentata, dalla stessa società, fin dal 1996; ed a quest’ultima poi regolarmente notificata, come da visura catastale in atti (“prot. 1249152”).
Resiste con controricorso Roma Capitale.
p. 1.2 Con memoria 2-4 ottobre 2017 la società ricorrente ha riferito che: in sede di conciliazione giudiziale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 48 l’agenzia delle entrate ha rideterminato, per le annualità 2006/08, la rendita catastale relativa all’immobile dedotto nel presente giudizio, stabilendola in importo inferiore a quello da essa contribuente considerato nella autoliquidazione dell’ imposta per le annualità 2000/04; – tale rideterminazione è stata ritenuta corretta dalla sentenza CTP Roma 25190/21/15; – a seguito di ciò, Roma Capitale ha provveduto sia ad autoannullare parzialmente avvisi di accertamento (2009/11) identici a quelli qui dedotti, sia a liquidare l’imposta per le annualità successive (2012/13) in conformità alla rendita rideterminata, come detto, dall’agenzia delle entrate.
A seguito di tali eventi – di cui alla documentazione allegata alla memoria stessa – la società ricorrente ha chiesto che venisse “dichiarata l’estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere”.
p. 1.3 Ancorchè non sussistano, nella specie, i presupposti per la cessata materia del contendere (non risultando l’avvenuta definizione della controversia anche per le specifiche annualità qui dedotte), l’istanza in oggetto denota – sulla base della narrativa offerta e della documentazione allegata – il venir meno, nella ricorrente, dell’interesse alla coltivazione del ricorso per cassazione; avendo essa ritenuto di poter fruire, anche per queste ultime annualità, della minor rendita come sopra rideterminata, e già recepita dall’amministrazione comunale.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Le spese di lite vengono compensate, anche in considerazione della sostanziale accettazione, da parte dell’amministrazione, delle ragioni della società ricorrente in ordine alla minor rendita attribuibile all’immobile in oggetto.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 18 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017