Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25590 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 21/09/2021), n.25590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16206-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8008/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO depositata il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. C.A., proprietaria di una unità immobiliare sita in (OMISSIS), ricompresa nella microzona 7-XX settembre, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento catastale ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, che attribuiva una nuova classe con conseguente aumento della rendita catastale.

2. La CTP accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello in quanto la notifica dell’appello, effettuata con il servizio privato tramite l’Agenzia Nexive spa, prima del 10.9.2017, data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, art. 57, comma 1, era da considerarsi inesistente.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo. L’intimata non si è costituita.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, artt. 1,2,3,4 e 5, modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, della L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 57 e 58, dell’art. 149 c.p.c., della L. n. 890 del 1982, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 1 e 4; si sostiene la validità della notifica degli atti effettuata a mezzo operatori postali privati.

1.1 Con il secondo motivo viene censurata violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 291 c.p.c. per non avere la CTR ritenuto la notifica mediante raccomandata tramite licenziatario privato affetta da nullità sanata dalla costituzione del resistente.

2. I due motivi, da scrutinarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati per quanto di ragione.

2.1 In materia di validità della notificazione a mezzo operatori postali privati sono di recente intervenute le Sezioni Unite che hanno affermato il seguente principio “in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”. “La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”. (cfr. Cass. 299/2020).

2.2 Alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell’appello eseguita da operatore di posta privata e’, dunque, nulla e non inesistente, come invece ritenuto nella sentenza impugnata.

2.2 Occorre tuttavia verificare se l’atto di appello sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in caso contrario, ritenere l’appello inammissibile in quanto tardivo.

2.3 A tal fine è stata disposta l’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito, nel quale non è dato rinvenire alcuna documentazione relativa alla notifica dell’impugnazione.

2.4 Manca quindi in atti una valida attestazione relativa alla data in cui l’appello è stato ricevuto dal destinatario; conseguentemente, difetta la prova dalla notifica dello stesso prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado. L’appello è dunque inammissibile per tardività. 2.5 Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell’appello, la sentenza impugnata deve essere confermata.

3. Stante la mancata costituzione dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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