Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25590 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 27/04/2016, dep.14/12/2016), n. 25590
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9908-2013 proposto da:
P.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ROBERTO SCOTT 62, presso lo studio dell’avvocato SANDRO CAMPAGNA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO VENERUSO
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ZURITEL SPA, in persona del Procuratore Dott. S.G.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE N.4, presso
lo studio dell’avvocato ANNA MARIA TRIPODI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LORENZO GUZZINI giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
T.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 579/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 15/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/04/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato MARCO VENERUSO;
udito l’Avvocato ANNA MARIA TRIPODI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
I FATTI
Il Tribunale di Milano respinse la domanda di risarcimento del danno proposta da P.F., coinvolto in un incidente stradale, la cui responsabilità era stata ascritta in via esclusiva ad esso attore, che, alla guida di un motociclo, aveva cercato di superare sulla destra un’autovettura in movimento.
La corte di appello di Milano, investita dell’impugnazione proposta dall’attore in prime cure, la rigettò.
Per la cassazione della sentenza della Corte meneghina P.F. ha proposto ricorso sulla base di 4 motivi di censura. Resiste la Zuritel s.p.a. con controricorso.
Diritto
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Tutti i motivi di censura, difatti, mirano ad una rivisitazione del merito della vicenda generatrice del danno lamentato dal P., che ancor oggi dinanzi a questo giudice di legittimità si duole, nella sostanza, della ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale – in piena e condivisibile sintonia con il convincimento espresso dal giudice di primo grado.
La vicenda di danno ancor oggi oggetto di giudizio è stata ricostruita con puntuale analisi ed esauriente valutazione del materiale probatorio da parte della Corte territoriale nella sentenza impugnata, la cui motivazione, che questo collegio interamente condivide, appare scevra dai denunciati vizi logico giuridici, e si sottrae tout court alle censure ripetitivamente mosse ancor oggi ad essa dal ricorrente.
Il ricorso è pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3200, di cui 200 per spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016