Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25590 del 14/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25590 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 16368-2012 proposto da:
eA-612Ac-o

SCOZZOLI ALFREDO elettivamente domiciliatM in ROMA,
PIAZZA DEI GERANI 6, presso lo studio dell’avvocato
DIEGO MARRA, rappresentatA e dife4 dagli avvocati
ZAULI CARLO, ZAULI MENOTTO;
– ricorrente contro

2013
1098

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;

Data pubblicazione: 14/11/2013

- resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 16/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/04/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

ROSARIA SAN GIORGIO;

Svolgimento del processo
Alfredo ed Enrico Scozzoli hanno impugnato per cassazione deducendo otto motivi di censura, illustrati anche con memoria -,
nei confronti del Ministero della giustizia, il decreto,
depositato in data 16 febbraio 2012, con il quale la Corte

ricorsi degli stessi, volti ad ottenere l’equa riparazione dei
danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89,
art. 2, comma 1, in contumacia del Ministero della giustizia,
aveva condannato quest’ultimo a pagare ai ricorrenti la somma di
Euro 1750,00, a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi
dalla pronuncia al saldo, condannandolo altresì alle spese, previa
compensazione per due terzi.
In particolare, la domanda di equa riparazione per
l’irragionevole durata del processo presupposto era fondata sui
seguenti fatti: a) l’odierno ricorrente aveva promosso causa di
risarcimento di danni dinanzi al Tribunale di Ravenna con atto di
citazione notificato in data 19-21 ottobre 2004; b) il Tribunale
adito aveva definito il giudizio con sentenza depositata il 22
febbraio 2010.
La Corte di merito, dopo aver precisato che il giudizio non
presentava profili di particolare complessità, ed avere rilevato
che la durata complessiva dello stesso era stata pari ad anni
cinque e mesi quattro (dall’ottobre 2004 al febbraio 2010), aveva
determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in due anni
e quattro mesi, giudicando congruo il periodo di tre anni per la

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d’appello di Ancona, pronunciando – dopo averli riuniti – sui

definizione del grado. Il giudice di merito aveva, poi, compensato
per due terzi le spese di lite (ponendole per il residuo terzo a
carico dell’Amministrazione soccombente), in considerazione del
ridimensionamento nel quantum della domanda, avendo il ricorrente
chiesto la somma di euro 8000,00, o, in via gradata, dà euro

processo presupposto.
Motivi della decisione
Il Collegio, all’esito della odierna Camera di consiglio, ha
deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Con i motivi di censura, il ricorrente sottopone a critica il
decreto impugnato, sostenendo che il giudice di merito: a) ha
considerato, ai fini dell’equa riparazione, il solo periodo
eccedente la ragionevole durata del processo presupposto, anziché
l’intera durata di esso (primo motivo); b) ha liquidato un
indennizzo inferiore ai parametri utilizzati dalla Corte EDU,
facendo inoltre illegittimamente decorrere gli interessi dalla
data della deliberazione del decreto, anziché da quella della
proposizione della domanda (secondo e terzo motivo; c) ha
liquidato le spese senza tenere conto delle singole posizioni dei
ricorrenti (quarto e quinto motivo); d) ha illegittimamente
ridotto la liquidazione delle spese rispetto alla richiesta del
ricorrente, di cui alla nota debitamente allegata (sesto motivo);
e) ha disposto illegittimamente la compensazione delle spese per
due terzi(settimo ed ottavo motivo).
La censura sub a) è infondata.

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3500,00 o infine di 1250,00 per ogni anno dà durata eccessiva del

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema
di diritto ad un’equa riparazione in caso di violazione del
termine di durata ragionevole del processo, ai sensi della L. 24
marzo 2001, n. 89, l’indennizzo non deve essere correlato alla
durata dell’intero processo, bensì solo al segmento temporale

presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o
irragionevole, in base a quanto stabilito dall’art. 2, coma 3, di
detta legge, conformemente al principio enunciato dall’art. 111
Cost., che prevede che il giusto processo abbia comunque una
durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari,
seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza. Questo
parametro di calcolo, che non tiene conto del periodo di durata
ordinario e ragionevole, non esclude la complessiva attitudine
della L. n. 89 del 2001, a garantire un serio ristoro per la
lesione del diritto in questione, come riconosciuto dalla stessa
Corte europea nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n,
36813/97, e non si pone, quindi, in contrasto con l’art. 6, par.
l, della Convezione europea dei diritti dell’uomo” (Sez. 1^,
Ordinanza n. 3716 del 14/02/2008, 13 gennaio 2011, n. 727). Nè
rileva il contrario orientamento della giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, poiché il giudice nazionale è
tenuto ad applicare le norme dello Stato e, quindi, il disposto
dell’art. 2,

comma

3, lett. a) della citata legge; non può,

infatti, ravvisarsi un obbligo dà diretta applicazione dei criteri
di determinazione della riparazione della Corte europea dei

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eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale

diritti dell’uomo, attraverso una disapplicazione della norma
nazionale, avendo la Corte costituzionale chiarito, con le
sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, che la Convenzione europea dei
diritti dell’uomo non crea un ordinamento giuridico sopranazionale
e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati

internazionale multilaterale, da cui derivano obblighi per gli
Stati contraenti, ma non l’incorporazione dell’ordinamento
giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi
deliberativi possano promanare norme vincolanti,

omisso medio, per

tutte le autorità interne (v., per tutte, Cass., sent. n. 9258 del
2011);
Anche le censure sub b) sono infondate.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, sussistendo
il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di
cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, si considera equo, in linea di
massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi
tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno
dei successivi anni. Pertanto, il giudice di merito, avendo
indicato in due anni e quattro mesi il periodo di durata del
processo eccedente quella ragionevole, ha complessivamente in modo
corretto liquidato la somma di euro 1750,00.
Quanto alla questione degli interessi su detta somma, l’equa
riparazione è stata determinata dalla Corte d’appello con
liquidazione espressamente effettuata all’attualità, sicché
l’importo riconosciuto è da ritenere comprensivo degli interessi

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contraenti, essendo piuttosto configurabile come trattato

maturati dalla domanda al momento del decreto (v. Cass., sent. n.
29312 del 2012).
Infondata è altresì la censura sub c).
Questa Corte (Sez. l, 3 maggio 2010, n. 10634) ha già
affermato che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89

unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la
carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive
posizioni, propongano contemporaneamente distinti ricorsi per equa
riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause
inevitabilmente destinate alla riunione, in quanto connesse per
l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo,
contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che
impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante
dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio
costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto
riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla
proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso impone
per quanto possibile l’eliminazione degli effetti distorsivi che
ne derivano, e quindi la valutazione dell’onere delle spese come
se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine.
Fondata è invece la censura sub d).
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema
di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza
di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può
limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore

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del 2001, la condotta di più soggetti, che dopo aver agito

e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti,
ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e
della riduzione di voci da lui operata (v., tra le altre, Cass.,
7293 del 2011, n. 4404 del 2009).
Infondata è, infine, la censura sub e).

delle spese di lite, giustificata con il riferimento al

ridimensionamento della domanda, deve ribadirsi quanto questa
Corte ha già in precedenza statuito (tra le tante, Cass., Sez. I,
15 marzo 2010, n. 6193), e cioè che i giudizi di equa riparazione
per violazione della ragionevole durata del processo, proposti ai
sensi della legge n. 89 del 2001, non si sottraggono in tema di
spese processuali alla disciplina dell’art. 91 e segg. cod. proc.
civ., con la conseguente applicabilità del principio della
soccombenza e della compensabilità delle spese in presenza di
giusti motivi, sulla base di congrua motivazione.
Nella specie, il decreto della Corte territoriale ha dato
corretto rilievo al discostamento tra quanto liquidato dal giudice
(euro 1750,00) e quanto il ricorrente aveva chiesto (euro 8000,00,

o, in via gradata, euro 3500,00 o infine euro 1250,00 per ogni
anno di durata eccessiva del processo presupposto),compensando
perciò nella misura di due terzi le spese del giudizio, e ponendo
la parte residua a carico dell’Amministrazione.
Conclusivamente, il decreto impugnato deve essere cassato in
riferimento alla sola statuizione concernente la liquidazione
delle spese del giudizio di merito. Non essendo necessari

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Ed infatti, in ordine alla disposta compensazione per un mezzo

ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel
merito riliquidando dette spese come da dispositivo.
Le spese del presente grado dà giudizio seguono la soccombenza
e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

decreto limitatamente alla statuizione relativa alla liquidazione
delle spese del giudizio di merito, che riliquida in complessivi
euro 1647,90, di cui euro 600,00 per diritti, euro 1000,00 per
onorari, euro 47,90 per spese. Condanna il Ministero della
Economia e delle Finanze al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in complessivi Euro 505,75, oltre agli
accessori come per legge. Le spese vanno distratte in favore degli
Avvocati Carlo e Menotto Zauli, che se ne sono dichiarati
antistatari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Civile il 18 aprile 2013.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa il

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