Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25590 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. II, 12/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23327-2019 proposto da:

O.H., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.

Alessandro Praticò, in Torino, via Groscavallo 3, che lo

rappresenta e lo difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro p.t.,

istituzionalmente rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato ed elettivamente domiciliato ex lege presso la sede di

questa, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2019 della Corte d’appello di Milano;

pubblicata il 7/1/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso che il sig. O.H., cittadino (OMISSIS), ha presentato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, che ha rigettato il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di Milano che ha confermato il diniego della protezione internazionale e umanitaria come statuito da parte della Commissione Territoriale di Milano;

– il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del tribunale chiedendo alla Corte d’appello di Milano di riformare integralmente la decisione riproponendo le originarie domande;

– a sostegno della propria richiesta, il sig. O.H. ha dichiarato di essere un cittadino di fede (OMISSIS), incensurato e di essere fuggito dalla (OMISSIS), (OMISSIS), per timore di essere arrestato in esecuzione della condanna all’ergastolo pronunciata in sua contumacia per la morte accidentale di un suo amico nei confronti del quale era accusato di adescamento omosessuale;

– la corte d’appello di Milano non accoglieva nessuna delle domande del ricorrente fondando la sua decisione sull’insussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento delle forme di protezione richieste;

– la cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso tempestivamente notificato ed affidato a due motivi di ricorso cui resiste il Ministero dell’interno con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6, e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, art. 2 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre all’omessa, apparente e contraddittoria motivazione ovvero l’inosservanza dell’obbligo imposto al giudice dall’art. 132 c.p.c., n. 4 nonchè l’omesso esame di fatti decisivi in ordine alla domanda di protezione sussidiaria;

– secondo il ricorrente, la corte milanese avrebbe illegittimamente dato rilievo all’asserita esistenza di aree sicure nella (OMISSIS), paese d’origine trascurando di esaminare in modo specifico la situazione della regione di provenienza del ricorrente e cioè l'(OMISSIS);

– il motivo è infondato;

– questa Corte ha di recente precisato, nell’ambito del rapporto tra valutazione di credibilità del richiedente e potere-dovere istruttorio del giudice, che non appare conforme a diritto la disattivazione di qualsiasi approfondimento istruttorio officioso laddove le dichiarazioni del ricorrente non siano intrinsecamente attendibili alla stregua degli indicatori di credibilità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e ha chiarito che in materia di protezione internazionale, fermo l’onere di allegazione esaustiva che grava sul richiedente, il principio dispositivo è sempre temperato dal dovere di cooperazione istruttoria del giudice (Cass. n. 6926/2020; Cass. n. 8819/2020);

– nel caso di specie, anche alla luce del citato chiarimento interpretativo, ritiene il collegio che nessuna censura possa essere opposta al giudice dell’appello, il quale ha correttamente vagliato le dichiarazioni rese dal richiedente ritenendole, alla luce delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento e non risultando dal ricorso che gli sia stato impedito di chiarirle, legittimamente carenti in relazione alla denuncia a suo carico ed alla condanna pronunciata in sua contumacia ed asseritamente appresa dalla televisione;

– parimenti legittima e completa appare la disamina svolta dalla corte dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, sia con riguardo alle forme di protezione sussidiaria che si fondano sull’esposizione al rischio personale di grave danno sia nelle ipotesi D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub lett. a) e lett. b) sia con riguardo a quella dell’art. 14 cit., sub lett. c);

– infatti, la considerazione della situazione socio-politica dell'(OMISSIS) risulta svolta sulla base di report aggiornati (pubblicazioni dell’UNHCR, cfr. pag. 5 della sentenza) ed attendibili unitamente alla ritenuta non esaustività delle allegazioni costituiscono passaggi valutativi legittimi ai fini della formulazione della conclusione rispetto alle forme di protezione sussidiaria riconducibili all’art. 14, lett. a) e b);

– per quanto riguarda il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c la conclusione sull’esclusione di una situazione di violenza generalizzata nell'(OMISSIS) non è smentita dalla allegazione di report diversi da quelli esaminati dalla corte distrettuale idonei a scalfire la decisione impugnata, in quanto essi non sono di epoca successiva nè di contenuto difforme (cfr. Cass. n. 4037/20).

– con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e degli artt. 2 e 10 Cost. nonchè degli artt. 2 e 8 C.E.D.U. così come, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il difetto di motivazione ex art. 11 Cost. e la motivazione generica e senza sufficiente istruttoria nonchè omettendo l’esame di elementi decisivi, nel vaglio della domanda di protezione umanitaria;

– ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello si sarebbe limitata ad escluderla omettendo una personalizzata indagine sulla situazione del ricorrente sia per la vicenda umana che per le condizioni del paese di provenienza;

– il motivo è infondato;

– il giudice ha argomentato il diniego del riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari all’esito di una valutazione comparativa (conforme a Cass. 4455/2018; Sez. Un. 29459/2019) nell’ambito della quale – come precisato a pag. 8 della sentenza – è emerso che il livello di integrazione in Italia del ricorrente è piuttosto modesto e che nel caso di rimpatrio non sarebbe sottoposto ad una situazione di violazione dei diritti umani fondamentali;

– atteso l’esito sfavorevole di entrambi i motivi, il ricorso va respinto;

– in applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente va condannato alle spese di lite come liquidate in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura di Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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