Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25590 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 10/10/2019), n.25590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10519/2014 proposto da:

SITI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 80, presso lo studio

dell’avvocato ELETTRA BIANCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO PIMPINI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, in proprio e quale

procuratore speciale della S.C.C.I. S.P.A. società di

cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO e EMANUELE DE ROSE;

– controricorrenti –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO, senza numero di R.G. proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, in proprio e quale

procuratore speciale della S.C.C.I. S.P.A. società di

cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO e EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti successivi –

contro

SITI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 80, presso lo studio

dell’avvocato ELETTRA BIANCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO PIMPINI;

– controricorrente al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 349/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 16/04/2013, R.G.N. 78/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di L’Aquila, giudicando sull’opposizione proposta da Siti s.r.l. avverso la cartella di pagamento notificata il 2/3/2009 dall’Agente della riscossione – con la quale era stato richiesto il pagamento di contributi Inps omessi per il lavoratore S.G. per il periodo del mese di gennaio 1998 al mese di ottobre 2000 e per indebita fruizione di sgravi contributivi conguagliati a seguito di trasformazione a tempo indeterminato di n. 4 contratti di formazione e lavoro – confermava la sentenza del Tribunale nella parte in cui questa aveva ritenuto fondata la pretesa creditoria dell’Inps ma prescritti i contributi relativi al periodo anteriore al mese di maggio 1998. In parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava illegittima l’iscrizione a ruolo delle somme aggiuntive e degli interessi di mora relativi al periodo dal 14/10/99 al 16/11/2000, a motivo dell’avere la società applicato gli sgravi seguendo le direttive impartite dall’Inps con la circolare n. 188 del 14 10.1999.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Siti Srl, affidato a quattro motivi, cui ha resistito l’Inps, anche per S.C.C.I. S.p.A., con controricorso.

3. L’Istituto ha proposto altresì autonomo ricorso, a sostegno del quale ha formulato un unico motivo, cui Siti s.r.l. ha resistito con controricorso.

4. I due ricorsi sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c..

5. L’Inps ha depositato memoria ex art. 380 bis.1.c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. Siti s.r.l. deduce come primo motivo del proprio ricorso la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 13,D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 24, per omessa indicazione in cartella dei riferimenti formali e sostanziali della pretesa. Ribadisce che la cartella doveva considerarsi priva di motivazione e dunque nulla non essendovi alcuna precisazione circa la fonte della pretesa.

7. Come secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, in combinato disposto con l’art. 2395 c.c., per intervenuta prescrizione del diritto. Ribadisce che la prescrizione dei contributi dovrebbe decorrere dalla comunicazione di avvenuta dimissione da parte del dipendente, avvenuta nel dicembre 1997, e non dal giorno dal quale i contributi erano esigibili.

8. Come terzo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1324 e 1334 c.c., per non avere la Corte territoriale tenuto nel debito conto l’impegno unilaterale dell’Inps di non procedere al recupero coattivo assunto con il messaggio della Direzione generale n. 17614 del 2/6/2006 e della conseguente inesigibilità del credito, che costituirebbe un’ espressa disposizione auto-limitativa con effetti erga omnes.

9. Come quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 116,245 c.p.c. e art. 111 Cost., per avere la Corte territoriale del tutto omesso, nel ritenere che il rapporto di lavoro con S.G. si fosse protrattolo senza soluzione di continuità dal 16/1/1996 malgrado il successivo contratto di c.f.l. formalmente intercorso, di considerare la prova documentale costituita dalla raccomandata 6/6/2003 e la prevalenza della prova testimoniale assunta nel processo rispetto alle dichiarazioni rese dinanzi all’Ispettore del lavoro, nonchè per omesso esame e carenza di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione.

10. A fondamento del ricorso successivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 338 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a) e b) e della L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 5, per avere ritenuto la Corte non dovute le sanzioni, malgrado l’indebita fruizione di sgravi contributivi e malgrado le sanzioni siano dovute a prescindere dalla volontarietà o meno dell’inadempimento contributivo.

11. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile, non essendo ivi trascritto il contenuto della cartella esattoriale che si assume viziato, nè essendo la stessa ivi localizzata nè allegata al ricorso. Risultano così violate le prescrizioni desumibili dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (nel testo che risulta a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, operante ratione temporis), nell’interpretazione che ne ha in più occasioni ribadito questa Corte, secondo la quale il ricorrente per cassazione, per rispettare il principio di specificità dei motivi del ricorso – da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – ha l’onere di indicare nel ricorso medesimo il contenuto rilevante del documento richiamato, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali: ciò allo scopo di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato, senza compiere generali verifiche degli atti (v. Cass. n. 17168 del 2012, Cass. ord., n. 1391 del 2014, Cass. n. 3224 del 2014).

12. Il secondo motivo è infondato, considerato che il termine di prescrizione dei contributi non può che decorrere ex art. 2935 c.c., dalla data in cui diritto può essere fatto valere dall’istituto previdenziale e dunque dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi. In tal senso questa Corte si è già espressa, con riferimento ai contributi dovuti alla gestione separata (Cass. n. 27950 del 31/10/2018) e con riferimento ai contributi agricoli (n. 2432 del 29/01/2019).

13. Il terzo motivo è infondato, considerato che la Corte territoriale ha giustamente qualificato il messaggio n. 17614 del 20 giugno 2006 dell’Inps come una disposizione interna, priva di effetti vincolanti verso l’esterno, nè diversamente potrebbe essere, trattandosi di un atto che non rientra nella gerarchia delle fonti e che può semmai determinare responsabilità interna degli uffici per la violazione delle disposizioni impartite.

14. Il quarto motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha puntualmente valutato tutte le risultanze istruttorie in relazione al rapporto di lavoro di S.G., ed ha ritenuto prevalenti le dichiarazioni da lui rese agli ispettori nel corso dell’accertamento ispettivo rispetto alla successiva rettifica da questi fatta pervenire all’Inps il 6 giugno 2003 nonchè rispetto all’atto di dimissioni, valorizzandone il difetto di data certa. Il motivo pone quindi in discussione l’accertamento fattuale, senza prospettare fatti decisivi che sarebbero stati ignorati, in violazione dei limiti del vaglio di legittimità sulla motivazione stabiliti dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, quali chiariti dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze del 07/04/2014, n. 8053 e 8054.

Peraltro, anche con riferimento alla vecchia formulazione della norma, questa Corte ha chiarito che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (Cass. n. 13910 del 09/11/2001).

15. Il ricorso dell’Inps, da qualificarsi come incidentale – così dovendosi qualificare ogni ricorso successivo al primo, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante (Cass. n. 5695 del 20/03/2015, n. 26622 del 06/12/2005) – oltre che ammissibile, vertendo su questione di diritto, è altresì fondato.

16. In materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali; l’automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all’obbligazione contributiva, esclude quindi la rilevanza dell’elemento soggettivo (v. Cass. S.U. n. 5076 del 13/03/2015, Cass. n. 12533 del 10/05/2019). Non poteva quindi impedire l’applicazione delle sanzioni l’esistenza di indicazioni fuorvianti da parte dell’istituto previdenziale, delle quali si potrà eventualmente tenere conto nella determinazione dell’ammontare delle stesse della L. n. 388 del 2000, ex art. 116, comma 10.

17. Segue l’accoglimento del ricorso incidentale e la cassazione della sentenza impugnata in relazione ad esso, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, che dovrà procedere a nuova valutazione del fondamento della pretesa impositiva con riferimento alle somme aggiuntive ed agli interessi di mora, attenendosi al principio sopra individuato.

18. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

19. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale dell’Inps, rigetta il ricorso principale proposto da SITI s.r.l.. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA