Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2559 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 25/10/2016, dep.31/01/2017),  n. 2559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26358-2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI, 11, presso lo studio dell’avvocato MARIA MELE, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro

M.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO

CARBONE giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

INA ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA, CONDOMINIO di (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 4015/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

depositata il 10/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato Carlo Carbone difensore del controricorrente che si

riporta ai motivi ed insiste per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il consigliere relatore ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. la seguente relazione:

Ricorrente: S.G..

Controricorrente: M.M.A.;

Intimati: Ina Assitalia Assicurazioni; (OMISSIS).

Provvedimento impugnato: Sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 4015 del 10 ottobre 2014.

1. S.G. ricorre affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che ha rigettato la domanda della S. di risarcimento dei danni patiti a causa di fuoriuscita di acque fognarie promossa nei confronti della M. proprietaria degli immobili detenuti dall’attrice a titolo di locazione.

2. Gli intimati non svolgono attività difensiva.

3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. anche in relazione all’art. 360 bis c.p.c. – potendosi dichiarare inammissibile.

4. I motivi sono inammissibili perchè generici. Nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata. Sono inammissibili quei motivi che non precisano in alcuna maniera in che cosa consiste la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitano ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 1526312007).

Non sono state depositate memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.900,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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