Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2559 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 07/10/2009, dep. 04/02/2010), n.2559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la decisione n. 4/11/07 della Commissione tributaria

regionale di Bologna, emessa il 17 2009 gennaio 2007, depositata il

14 febbraio 2007, R.G. 1347/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7

ottobre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 24 luglio 2009 è stata depositata relazione che

qui si riporta:

Il relatore cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA IN FATTO

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’IRAP versata dal contribuente C.S., esercente l’attività di intermediario di commercio, negli anni dal 1999 al 2001;

2. La C.T.P. di Bologna accoglieva il ricorso ritenendo nella specie inesistente un’autonoma organizzazione dell’attività e la C.T.R. ha confermato tale decisione ribadendo quanto al rigetto dell’eccezione di decadenza relativa all’anno 1999 che il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorre dal saldo del versamento dell’IRAP cosicchè la richiesta di rimborso deve comunque considerarsi tempestiva;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con quattro motivi di impugnazione:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c. e segg., art. 2195 c.c., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36. Motivo rispetto al quale pone il seguente quesito di diritto: se in relazione all’IRAP per gli imprenditori tra i quali, ai sensi dell’art. 2195 e. e. vanno compresi anche gli agenti di commercio il requisito dell’autonoma organizzazione sia intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta (art. 2082 c.c.) e dunque sussista sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre valore aggiunto tassabile ai fini IRAP;

b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3. Motivo rispetto al quale pone il seguente quesito di diritto: se ai fini dell’imponibilità IRAP, un’organizzazione di mezzi umani e strumentali possa considerarsi autonoma se ecceda il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale a prescindere dal fatto che detta attività sia organizzata in forma di impresa nel senso richiesto dall’art. 2238 c.c.;

c) insufficiente motivazione in ordine a un punto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in particolare la ricorrente deduce che la C.T.R. ha omesso completamente di considerare che i beni strumentali utilizzati pari a L. 40.743.000 erano idonei a dimostrare la sussistenza di una autonomia organizzativa;

d) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. Motivo rispetto al quale pone il seguente quesito di diritto: se è tardiva l’istanza di rimborso presentata in data 16 dicembre 2003 avente ad oggetto versamenti in acconto dell’IRAP effettuati dal 15 luglio 1999 al 29 novembre 1999 in quanto è, medio tempore, maturato il termine di decadenza ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

Diritto

RITIENE IN DIRITTO

1. I primi due motivi devono ritenersi infondati. Infatti la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso di ritenere che: “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”. (Cassazione civile, Sezioni Unite n. 12108 del 26 maggio 2009);

2. Il terzo motivo può considerarsi fondato in quanto la motivazione utilizzata dalla C.T.R., al fine di illustrare le ragioni che hanno condotto ad escludere nella specie l’esistenza di un’autonoma organizzazione dell’attività di agente di commercio, è palesemente insufficiente dato che si limita ad affermare che a seguito dell’esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi si è potuto riscontrare che i mezzi impiegati e le spese sostenute non sono di entità tale da costituire un’organizzazione autonoma;

3. Infine quanto al quarto motivo deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti), decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'”an” e del “quantum” dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento Cassazione civile sezione 5^ n. 13478 del 26 maggio 2008);

4. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso.

Ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto quanto al terzo e quarto motivo con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. dell’Emilia Romagna che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. dell’Emilia Romagna che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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