Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2559 del 02/02/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2559 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA
ORDINANZA
sul ricorso 15141-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliatct in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che liq rappresenta e difende;
– ricorrente contro
PATTI MARCELLO;
– intimato –
2017
2453
avverso
la
sentenza
n.
145/2009
della
Siekt
COMM.TRIB.REGLEZ.DIST. di MESSINA] depositata il
28/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/10/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
Data pubblicazione: 02/02/2018
ENZA LA TORRE.
R.G. 15141/2010 Agenzia delle entrate c/ Patti Marcello (socio La Giara s.n.c.)
Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza
della C.T.R. della Sicilia n. 145/2/2009 dep. 28.4.2009, che in
controversia su impugnazione di avviso di accertamento
svolgente attività di produzione e vendita di ceramica, per Irpef
anno 1996, emesso a seguito di p.v.c. della GGFF, conseguente
alla rettifica operata in capo alla società, ha rigettato l’appello
dell’Ufficio e annullato l’accertamento.
La
C.T.R.,
preso
atto
dell’annullamento
dell’avviso
di
accertamento emesso a carico della società per Ilor anno 1996,
di cui alla sentenza dello stesso Collegio, ha conseguentemente
annullato l’accertamento nei confronti del socio per i redditi di
partecipazione, in quanto dal primo dipendente.
L’intimato non si è costituito.
Considerato che:
1. con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia deduce nullità della
sentenza per violazione dell’art. 102 c.p.c. per omessa
integrazione del contraddittorio, trattandosi di ipotesi di
litisconsorzio necessario fra soci e società di persone.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
3.
L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all’art.
5 TUIR e dei soci delle stesse (art. 40 d.P.R. 600/73), comporta
che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda
inscindibilmente la società e i soci, i quali devono essere tutti
parte nello stesso processo. La sentenza impugnata è quindi
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R.G. 15141/2010 Agenzia delle entrate c/ Patti Marcello (socio La Giara s.n.c.)
notificato a Marcello Patti, socio al 25% de “La Giara s.n.c.”,
affetta da nullità rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità,
come da giurisprudenza consolidata, che qui si intende
confermare (Sez. Un. n. 14815 del 04/06/2008; Cass. n. 25300
del 28/11/2014; Cass. n. 23096 del 14/12/2012).
E’ vero che questa Corte ha più volte deciso che nel processo di
cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel
società di persone ed alla conseguente automatica imputazione
dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per
essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i
litisconsorti necessari (società e soci), ma va disposta la
riunione.
Ma ciò ha deciso quando la situazione processuale sia
caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a “causa petendi”
dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso
il
sostanzialmente uninrio 8VViSO di accertdrnento costituente
il
fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che
di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea
trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici
del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali
giudici. (v. ex plurimis, Cass. n. 3830/2010; n. 17633/2014).
Senonché, nel caso in esame, non ricorrono le condizioni sopra
enucleate, in quanto dagli atti non risulta che siano state trattate
congiuntamente le cause riguardanti la società e i soci, risultando
proposto ricorso per cassazione solo da due soci (per un totale
del 50% della compagine sociale), e risultando altresì che il
ricorso contro la società è stato deciso con sentenza della C.T.R.
della Sicilia n. 17/02/2009, i
O/200Y
Ne consegue che l’accertato difetto del simultaneus processus
nei confronti della società e dei soci nei gradi di merito, peraltro
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R.G. 15141/2010 Agenzia delle entrate c/ Patti Marcello (socio La Giara s.n.c.)
merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una
rilevabile d’ufficio anche in questa sede, comporta la nullità della
sentenza impugnata e dell’intero processo.
4. Conclusivamente va dichiarata la nullità dell’intero giudizio e
rimessi gli atti alla C.T.P. di Messina, in diversa composizione.
5. Vanno compensate le spese dell’intero processo, in ragione
dell’affermarsi della giurisprudenza sopra citata in epoca
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata;
dichiara la nullità dell’intero giudizio e rimette le parti innanzi alla
Commissione tributaria provinciale di Messina, in diversa
composizione. Compensa le spese dell’intero processo.
Roma, 13/10/2017
successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.