Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25589 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FRATTINA 10, presso lo studio dell’avvocato FINOCCHIARO

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CONTI ROBERTO EMILIO

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.L. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA T. CULLI 11, presso lo studio dell’avvocato SCHIAVETTI

MARIA CHIARA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIRIBALDI NICOLA

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1055/2006 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata

il 04/08/2006, R.G.N. 1350/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato SCHIAVETTI MARIA CHIARA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. C.L. si oppose all’esecuzione presso terzi promossa in suo danno da F.P. dinanzi al Tribunale di Livorno ed iscr. al n. 1022/05 r.g.e., eccependo la prescrizione dell’azione cambiaria di regresso ai sensi del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 75, comma 2, per essere stato protestato l’assegno su cui era fondata l’esecuzione in data 11.8.04 e notificato l’atto di precetto solo in data 8.7.05;

1.2. disposta la comparizione delle parti, si costituì il creditore, replicando l’intervenuta interruzione della prescrizione: ed il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 7.12.05, rigettò l’istanza di sospensione ed assegnò le somme, disponendo l’iscrizione a ruolo dell’opposizione e “la notifica a controparte”, entrambe a cura del debitore;

1.3. mancati tali adempimenti, nella fase di merito non comparve il creditore ed il tribunale, con sentenza n. 1055/06, pubbl. addì 4.8.06 e indicata come notif. il 9.11.06, accolse l’opposizione, ritenendo erroneamente impartiti gli ordini non adempiuti e non idoneamente interrotto il corso della prescrizione dell’azione cambiaria in virtù di un pignoramento mobiliare infruttuoso in data 28 gennaio 2005, con compensazione delle spese;

1.4. per la cassazione di tale sentenza ricorre il F., affidandosi a tre motivi; resiste con controricorso il C., il cui difensore prende parte alla discussione orale alla pubblica udienza del 25.10.11;

1.5. il collegio raccomanda una motivazione semplificata.

2. Deve al riguardo considerarsi in diritto che il ricorrente formula tre motivi:

2.1. un primo, di “nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 616 e 307 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”, concludendolo con il seguente quesito: se violi il combinato disposto degli artt. 616 (sia nel testo introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14 che in quello anteriore) e 307 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la sentenza che pronunci sull’opposizione all’esecuzione proposta ex art. 615 c.p.c. anzichè ordinare l’estinzione della procedura di opposizione medesima allorquando, essendo fissato dal giudice e/o dalla legge un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito nei confronti dell’opposto, detto termine sia decorso senza che l’opponente abbia introdotto la fase di merito effettuando la notifica disposta dal Giudice, segnatamente, nel provvedimento di fissazione dell’udienza nonchè in successivo provvedimento emesso a seguito di rimessione in termini, ed essendo altresì stata iscritta a ruolo senza rispettare il disposto dell’art. 616 c.p.c.;

2.2. un secondo, di “nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli art. 616 e 101 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”, concludendolo con il seguente quesito: se violi il principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la sentenza che pronunci sull’opposizione all’esecuzione proposta ex art. 615 c.p.c. nonostante che: – si sia preso atto dell’inottemperanza dell’opponente al provvedimento reso dal G.E. all’esito della c.d. fase “cautelare” con il quale veniva fissata l’udienza di comparizione delle parti per la trattazione della causa nel merito e con il quale l’opponente veniva onerato della notifica all’opposto entro un termine espressamente qualificato come perentorio; – si sia rimesso quindi in termini l’opponente mandando nuovamente per la notifica all’opposto; – si sia omesso di verificare alla successiva udienza il rispetto della precedente ordinanza dichiarando la contumacia dell’opposto, nonostante che la notifica non fosse stata effettuata; – si sia posta la causa in decisione nonostante le violazioni di cui ai punti precedenti;

2.3. un terzo, di “violazione e/o falsa applicazione degli art. 2943 e 1219 cod. civ. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3)”, concludendolo con il seguente quesito: se violi o costituisca falsa applicazione degli artt. 2943 e 1219 cod. civ., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, la sentenza che non riconosca l’efficacia interruttiva istantanea propria dell’atto di costituzione in mora all’attività svolta e documentata per iscritto dall’Ufficiale Giudiziario, costituendo essa comunque esercizio dell’azione esecutiva, in quanto portata a conoscenza del debitore nelle forme di legge, anche nel caso di pignoramento infruttuoso.

2.4. ai quali il controricorrente replica negando la fondatezza dei primi due e l’ammissibilità del terzo, pure adducendo la preclusione della doglianza alla stregua del limitato ambito di ricorribilità ai sensi dell’art. 111 Cost..

3. Ora, ad avviso del Collegio, è preliminare ed assorbente il rilievo del mancato deposito della copia autentica della sentenza notificata, nonostante il medesimo ricorrente deduca, in ricorso, che la notifica si sarebbe avuta in data 9.11.06;

3.1. tanto comporta la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2: tale previsione è funzionale al riscontro, da parte di questa Suprema Corte, del rispetto della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, soggetto al termine perentorio previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2; inoltre, si tratta di riscontro a tutela dell’esigenza pubblicistica – e, come tale, non rientrante nella disponibilità delle parti – del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale; ne consegue che, nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia – autentica – della medesima senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile (tra le ultime, v.: Cass. Sez. Un., ord. 16 aprile 2009, n. 9005; Cass. 11 maggio 2010, n. 11376; Cass. 17 febbraio 2011, n. 3849).

3.2. Il ricorso va allora dichiarato improcedibile; ma le spese del giudizio di legittimità possono compensarsi, anche per l’oggettiva opinabilità delle questioni di merito sottese al ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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