Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25589 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep.27/10/2017),  n. 25589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 240-2011 proposto da:

COMUNE DI GENOVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO

CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che

lo rappresenta e difendo unitamente all’avvocato AURELIO DOMENICO

MASUELLI;

– ricorrente –

contro

AUTOSTRADE SPA, ATLANTIA SPA, elettivamente domiciliate in ROMA VIALE

G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che

le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 109/2010 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 28/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Il Comune di Genova propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 109, emessa il 29/1/10 dep. 28 maggio 2010 con la quale la commissione tributaria regionale della Liguria, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento, per omesso versamento Ici 2002, notificato ad Autostrade S.p.A. ed Autostrade per l’Italia S.p.A. in relazione a taluni immobili in proprietà di queste ultime, catastalmente classificati nelle categorie D7-A3-A4-A5.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto di confermare quanto già statuito dalla commissione tributaria provinciale di Genova con sentenza n. 92/20/2008, secondo cui tale avviso di accertamento doveva ritenersi illegittimo perchè concernente – come accertato con effetto pregiudiziale da sentenze della commissione tributaria regionale di Genova nn. 71-72-73-74/11/2006 per le annualità Ici dal ‘98 al 2001 – immobili demoliti (cat.A), ovvero oggetto di rettifica (quelli già iscritti in categoria D) mediante corretto classamento in categoria di esenzione E.

Resistono, con distinti ma uguali controricorsi, Autostrade per l’Italia S.p.A. ed Atlantia spa (già Autostrade S.p.A.).

Tutte le parti hanno depositato memoria.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Genova lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi per il giudizio. Per avere la commissione tributaria regionale recepito per relationem la decisione di primo grado, senza dare criticamente conto delle censure che a quest’ultima esso Comune aveva mosso. Censure concernenti: – la non vincolatività delle citate sentenze pregiudiziali emesse dalla commissione tributaria regionale di Genova, in quanto non passate in giudicato perchè fatte oggetto, da parte del Comune, di ricorsi per cassazione ancora pendenti (ric. nn. 1744, 1745, 1746, 1747/08 rg.); – la circostanza che, a tutto concedere, l’efficacia della classificazione catastale rettificata (E) valesse solo per le annualità successive al deposito di tali sentenze, non anche per quella (2002) oggetto del presente giudizio.

p. 2.2 Il motivo è infondato.

Va premesso che la decisione qui impugnata ha ribadito – in termini del tutto univoci anche se estremamente sintetici e di richiamo alla decisione di primo grado – la vincolatività, nel caso di specie, delle citate sentenze della commissione tributaria regionale di Genova che avevano operato, nel contraddittorio con l’agenzia del territorio, la riclassificazione catastale degli immobili in questione in categoria E.

Tale statuizione – di ritenuta vincolatività – deve ritenersi esatta in diritto, posto che: – l’accertamento della classificazione catastale di corretta spettanza esplicava effetto pregiudiziale sulla controversia concernente la legittimità dell’avviso di accertamento basato, quanto a determinazione della base imponibile, sulla classificazione catastale rettificata; l’accertamento così reso dalla commissione tributaria regionale nelle menzionate sentenze era, al momento della decisione qui impugnata, già divenuto irrevocabile poichè non fatto oggetto di ricorso per cassazione da parte dell’unico soggetto (l’agenzia del territorio) che vi aveva interesse e legittimazione.

Ad ogni modo, la questione deve ritenersi ormai superata sotto ogni profilo formale e sostanziale posto che, nella pendenza del presente giudizio, le suddette sentenze della commissione tributaria regionale sono passate in giudicato in tutte le loro statuizioni.

Nelle more sono infatti intervenute le sentenze di questa corte di legittimità (allegate alle memorie delle controricorrenti) nn. 11245/11246/11247/11248 del 7 aprile-20 maggio 2011 che hanno rigettato, in assenza di attività difensiva da parte dell’agenzia del territorio, i ricorsi proposti dal Comune di Genova.

Tali decisioni hanno ritenuto inammissibili i motivi di ricorso per cassazione proposti dal Comune proprio in ordine al classamento catastale dei medesimi immobili qui dedotti, osservando testualmente che essi: “investendo la decisione del giudice di merito relativa al classamento degli immobili, sono da ritenersi inammissibili, essendosi sulla relativa questione formato il giudicato sulla sentenza favorevole alla società pronunciata dal giudice di appello e non impugnata dall’Agenzia del Territorio, unico soggetto legittimato ad agire al riguardo. In tal senso consolidata, e assolutamente condivisibile, è la giurisprudenza di legittimità nel senso che: “In tema di contenzioso tributano, il rapporto di pregiudizialità sussistente fra la controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di attribuzione della rendita catastale ad un immobile da parte dell’Ufficio del Territorio e quella promossa avverso l’avviso di liquidazione dell’ICI, calcolata sulla base di detta rendita, emesso dal Comune, anche se abbia dato luogo all’opportuna riunione dei processi ed alla pronuncia di un’unica sentenza, non è idoneo, in ragione del diverso ambito soggettivo (essendo il Comune carente di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita catastale) ed oggettivo (essendo diversi i rapporti giuridici in contestazione e le “causae petendi”), a rendere le controversie medesime inscindibili, dovendosi escludere la sussistenza, rispetto alle parti convenute nelle due controversie, di un litisconsorzio necessario processuale. Ne consegue che, qualora il contribuente abbia impugnato congiuntamente il provvedimento di attribuzione della rendita catastale e l’avviso di liquidazione dell’imposta, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado emessa sulla controversia pregiudiziale (conseguente, nella specie, all’omessa impugnazione, in via principale, da parte dell’Ufficio del Territorio), determina il venir meno del presupposto della maggior pretesa tributaria, con conseguente inammissibilità dell’appello proposto dal Comune, e del successivo ricorso per cassazione (Cass. 24.10.2008, n. 25678; cfr. Cass. 9.7.2010, n. 1615; 30.4.2010, n. 10571)””.

Le stesse sentenze di legittimità in esame, inoltre, hanno delimitato l’oggetto del giudizio così definito, riferendolo – da un lato – al “riconoscimento della cat. E per i fabbricati destinati a finalità di interesse pubblico” e – dall’altro – al riconoscimento “dell’avvenuta demolizione degli altri due immobili per i quali era stata fatta valere tale causa di insussistenza del presupposto impositivo”.

La sentenza di appello qui impugnata risulta corretta pure là dove riferisce la classificazione catastale rettificata (E) “anche al periodo di imposta per cui è causa”.

Si tratta, infatti, di affermazione in linea con l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità in tema di Ici, secondo cui qualora il contribuente abbia impugnato la classificazione catastale e la rendita determinate dall’Ufficio, la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario “opera, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, fin dal momento dell’efficacia delle maggiori rendite contenute nell’atto impugnato”; tanto da affermarsi il diritto del contribuente a richiedere al Comune il rimborso delle somme eventualmente pagate in eccedenza nelle annualità pregresse (Cass.11094/08). Soluzione, quest’ultima, che non trova impedimento nel disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 facente richiamo, per i fabbricati iscritti in catasto, al valore risultante dalle rendite catastali “vigenti” al 1^ gennaio dell’anno di imposizione; dovendo evidentemente riferirsi la previsione normativa in esame alle sole rendite catastali “legittimamente” vigenti a tale data (Cass. 11439/10).

Va del resto considerato – sotto diverso profilo – che l’amministrazione comunale non ha dedotto alcun elemento attestante la modificazione della natura e della destinazione degli immobili in oggetto nell’anno 2002, fatto oggetto del presente giudizio. Il che conferma ulteriormente la sussistenza di tutti i presupposti di espansione temporale del giudicato attributivo di rendita anche alle annualità successive a quelle espressamente menzionate nelle sentenze definitive; e, per tale via, l’effettiva illegittimità dell’avviso di accertamento qui opposto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida, a favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 1.700,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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