Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25589 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22861/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CORRADO VECCHIO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 380/23/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI – Sezione DISTACCATA DI LECCE, emessa il

13/02/2015 e depositata il 20/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Alessandro Tozzi (delega Avvocato Corrado Vecchio),

per il controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente S.P., esercente attività di medico di medicina generale, convenzionato con il SSN, il quale resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia – sez. stacc. di Lecce – n. 380/23/2015, depositata il 20 febbraio 2015, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap relativa agli anni dal 2005 al 2007.

La CTR, in particolare, affermava l’infondatezza dell’appello non sussistendo un’organizzazione ed un impiego di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione.

Con i due motivi di ricorso che, in quanto connessi vanno unitariamente esaminati, l’Agenzia denunzia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo la sussistenza del presupposto impositivo Irap, in quanto il contribuente si era avvalso in modo non occasionale di lavoro altrui.

I motivi appaiono infondati.

Ed invero, secondo il recente arresto delle Ss.Uu. di questa Corte, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’ “autonoma organizzazione”, richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. Ss.Uu. 9451/2016). Orbene, nel caso di specie risulta che il contribuente, medico convenzionato con il SSN, ferma la modestia dei beni strumentali come accertata dalla CTR, si sia avvalso dell’apporto di lavoro altrui per l’espletamento di mansioni meramente esecutive (segreteria) e con esborso molto contenuto, dovendo dunque confermarsi la carenza del presupposto impositivo già ritenuta dai giudici di merito.

Considerato che il ricorso è stato proposto prima del recente arresto delle Ss.Uu. richiamato in motivazione, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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