Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25589 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. II, 12/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23472-2019 proposto da:

D.I.A., ammesso al patrocinio a spese dello Stato,

rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Trucco ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Guicciardini, 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro p.t.

istituzionalmente rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato ed elettivamente domiciliato ex lege presso la sede di

questa, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 121/2019 della Corte d’appello di Brescia

pubblicata il 23/1/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso che il sig. D.I.A., cittadino (OMISSIS), ha presentato avverso la sentenza della corte d’appello di Brescia che ha rigettato il ricorso contro l’ordinanza del tribunale di Brescia che confermava il diniego di protezione internazionale ritendo insussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in via subordinata, di quella umanitaria;

– il richiedente asilo aveva allegato a sostegno della propria richiesta di aver fatto parte del partito politico (OMISSIS) e di essere rimasto coinvolto in una manifesta violenta contro i militanti del partito vittorioso alle elezioni legato al presidente eletto O., durante la quale uccideva un militante del partito avversario; aggiungeva di essersi allontanato dalla (OMISSIS) dopo essere riuscito a scappare dal carcere e di temere a causa dell’adesione al partito uscito perdente di essere ucciso o di essere rimesso in prigione e perciò non voleva ritornare nel paese d’origine;

– la corte d’appello di Brescia ha negato al ricorrente il riconoscimento sia della protezione internazionale che di quella umanitaria;

– la cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso affidato a due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) in combinato disposto con il D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 8 anche con riferimento alla mancata audizione del ricorrente ed alla mancanza di motivazione sul punto;

-secondo il ricorrente sussiste una insanabile contraddizione in relazione all’omessa audizione del richiedente per avere la corte d’appello, da un lato, ritenuto superfluo sentire il richiedente e, dall’altro, rilevato contraddizioni nel suo racconto;

– il motivo è infondato;

– come ha già stabilito di recente questa Corte (cfr Cass. n. 7546/2020) in tema di protezione internazionale, la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni – atomisticamente esaminate – insite nella narrazione della sua personale situazione, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata;

– nel caso di specie, il giudice dell’appello ha applicato coerentemente il principio di diritto sopra richiamato e nessuna censura può essere mossa, poichè egli ha rigettato la richiesta di protezione sussidiaria dopo aver sottoposto a scrutinio le dichiarazioni del richiedente ed averle contestualizzate nell’ambito della ricostruzione delle generali condizioni geo-politiche del Paese di provenienza, la (OMISSIS);

– in questo contesto la corte territoriale ha evidenziato che proprio in relazione all’allegata qualità di aderente al partito (OMISSIS) ed alle vicende personali dell’uccisione del militante del partito avversario ed alla prigionia, il racconto del richiedente è rimasto generico e poco circostanziato, diversamente da quanto previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a) e tale genericità intrinseca non è stata superata in occasione della fase impugnatoria avanti al tribunale ovvero avanti alla corte mediante l’allegazione di circostanze integrative, non risultando essere stati forniti ulteriori riferimenti alla vicenda personale e rilevanti ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b);

– la corte territoriale ha, tuttavia ed a prescindere dalla genericità del racconto del richiedente, verificato la sussistenza di eventuali forme di persecuzione nei confronti degli aderenti al partito (OMISSIS), escludendola sulla scorta di fonti (Un Severity Council e Reworld) che non sono smentite dalle fonti citate in ricorso (cfr. pag. 7) con il riferimento alla insicurezza del paese di provenienza;

– alla stregua di altri report internazionali (Amnesty International Report 2017-2018 e Ministero degli esteri) la corte ha poi escluso la sussistenza di una situazione generalizzata di violenza indiscriminata connessa ad un conflitto armato interno e tale conclusione non è attinta dalla censura che, pur allegando un’attuale situazione di insicurezza nella (OMISSIS) Paese non circostanzia con precisi riferimenti ai rapporti genericamente indicati (cfr. pagg. 6 e 7 del ricorso) il giudizio di fragilità e di instabilità politica che contrappone alla ricognizione operata dalla corte d’appello ne;

– con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o erronea applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 ed in relazione all’art. 10 Cost., comma 3;

– secondo il ricorrente la corte bresciana ha rigettato l’appello sul diniego della protezione umanitaria con una motivazione erronea e contraddittoria perchè, nel caso in esame, sarebbe palesemente presente una situazione di vulnerabilità del richiedente asilo stante le drammatiche esperienze subite e i rilevanti elementi di integrazione forniti a riprova di un profondo radicamento nel territorio nazionale;

– il motivo è infondato perchè, sebbene la motivazione sia erronea e vada precisata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, la conclusione è corretta;

– questa Corte (cfr. Cass. n. 4455/2018; id. n. 9304/2019, Sez. Un. 29459/2019) ha infatti chiarito che in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza;

– nel caso di specie, il giudice del merito ha motivato il rigetto richiamando, a pag. 9 del provvedimento impugnato, la statuizione della pronuncia di questa Corte n. 25075/2017 che estrapolata dal riferimento alle circostanze dedotte nel caso di specie nella memoria citata nella motivazione della sentenza, non consente di ricavare il canone interpretativo generale che escluda l’applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione nelle pronunce sopra richiamate circa la rilevanza, seppure non esaustiva -ai fini del giudizio di comparazione sotteso al riconoscimento dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria – dell’integrazione sociale raggiunta nel Paese di accoglienza;

– occorre pertanto ribadire che in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. da ultimo Cass. 1104/2020; Cass. 11743/2020);

– l’esito sfavorevole di entrambi i motivi giustifica il rigetto del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

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