Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25589 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 10/10/2019), n.25589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10096/2014 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., (già EQUITALIA LECCE S.P.A.) C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI GRECO;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO PELLEGRINO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO e CARLA D’ALOISIO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 3199/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/10/2013, R.G.N. 2363/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ricorso depositato il 28 maggio 2009, C.L. esponeva al Tribunale di Lecce di aver ricevuto in data successiva al 1 aprile 2009 un’intimazione di pagamento con la quale Equitalia Lecce S.p.A., oggi Equitalia sud S.p.A., richiedeva il pagamento di quanto precedentemente ingiunto con cartella notificatagli in data 11 giugno 2004. Sosteneva trattarsi di contributi previdenziali relativi alla posizione della sua dante causa Ca.Ma., deceduta il (OMISSIS), e che l’intimazione risultava intestata alla defunta e per essa a lui stesso nella qualità di figlio e presunto erede. Rilevava di non conoscere le ragioni dell’atto impositivo e di non aver ricevuto in precedenza la notifica della cartella di pagamento, nè atti prodromici riferibili ad obbligazioni nei confronti dell’Inps. Concludeva pertanto per la declaratoria di nullità, illegittimità ed inesistenza della pretesa di cui all’intimazione di pagamento.

2. Disposta la chiamata in causa dell’Inps – SCCI e nella resistenza di Equitalia sud S.p.A., il Tribunale di Lecce accoglieva l’opposizione, argomentando che era stata prodotta una relata di notifica della cartella di pagamento in cui il numero della stessa era riportato a penna e da cui si evinceva che si era proceduto all’affissione dell’avviso all’albo comunale ex art. 140 c.p.c.. La notifica sarebbe stata tentata in (OMISSIS), ma la parte convenuta non aveva documentato che alla data del 10/6/2004 C.L. risiedesse effettivamente ivi. Considerato che i contributi pretesi dall’Inps erano relativi agli anni dal 1991 al 1992 e non erano stati prodotti atti interruttivi, la loro prescrizione quinquennale determinava l’accoglimento dell’opposizione.

3. La Corte d’appello di Lecce con sentenza del 18 settembre 2013 rigettava l’appello proposto da Equitalia sud S.p.A.. Argomentava che nessuna censura era stata mossa riguardo alla prescrizione estintiva del credito ritenuta d’ufficio dal Tribunale, maturatasi per il trascorrere del quinquennio dall’esigibilità della prestazione senza atti interruttivi intermedi; inoltre, non essendo stata prodotta in atti la cartella di pagamento asseritamente notificata all’erede, elemento imprescindibile per riferire l’avvenuto azionamento del ruolo da parte dell’agente della riscossione, doveva ritenersi insussistente l’eccepita tardività dell’opposizione e non dimostrato il fondamento della pretesa sottostante all’intimazione di pagamento impugnata.

4. Per la cassazione della sentenza Equitalia sud S.p.A. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui ha resistito C.L. con controricorso; l’Inps, anche per S.C.C.I. s.p.a., ha depositato procura speciale in calce alla copia del ricorso principale e di quello incidentale notificati; il C. ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.

5. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. Equitalia sud S.p.A. a fondamento del ricorso principale deduce, come primo motivo, la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10,26 e 49 e sostiene che con il deposito dell’estratto di ruolo aveva provato di essere in possesso di un valido titolo esecutivo e quindi di aver operato in piena legittimità; inoltre, con il deposito della relata di notifica della cartella di pagamento e dell’estratto di ruolo aveva dimostrato la fondatezza dell’eccezione di tardività dell’opposizione;

7. come secondo motivo, deduce la nullità del processo e della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 276 c.p.c., comma 2 e sostiene che la questione relativa la notifica della cartella era la prima a dover essere affrontata dal giudice di secondo grado, in quanto era oggetto del motivo di gravame ed andava risolta per decidere l’eccezione pregiudiziale di intempestività dell’opposizione sollevata in primo grado da Equitalia e ribadita in sede di appello;

8. come terzo motivo, deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e sostiene che la Corte territoriale aveva tutti gli elementi per valutare l’eccezione di tardività dell’opposizione in considerazione del fatto che il C. risultava residente in Lecce nel primo indirizzo cui era avvenuta la notifica, tanto che costituendosi in appello aveva affermato di avere mantenuto ivi la residenza ma di vivere in Roma già da data anteriore al 10 giugno 2004;

9. come quarto motivo, deduce la nullità della sentenza e del processo e la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 e dagli artt. 140 e 617 c.p.c. e lamenta che la Corte d’appello abbia disatteso l’eccezione di tardività dell’opposizione per violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, pur essendo stata la cartella notificata il 10 giugno 2004 con notifica perfezionata il 20 giugno, 10 giorni dopo l’invio della raccomandata ex art. 140 c.p.c., mentre l’azione era stata proposta solo il 28 maggio 2009. Inoltre, l’intimazione di pagamento era stata notificata il 1 aprile 2009 ed il ricorso in opposizione – dove veniva fatta valere soltanto la mancata notifica della cartella e che dunque costitutiva un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – veniva proposto oltre i 20 giorni ed in particolare in data 28 maggio 2009.

10. Il primo motivo del ricorso principale è fondato: con riguardo al profilo della prova della regolarità della notifica della cartella, basta richiamare la giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Cass. n. 17291 del 2/7/2018) secondo la quale nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, “non sussiste un onere, in capo all’agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa” (cfr. Cass. n. 10326/2014, Cass. n. 12888/2015); ciò perchè “La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L’amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice”. Secondo questa Corte, pertanto, la produzione dell’estratto di ruolo – unitamente alla relata di notifica – è idonea ad individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella, ivi compresa la notifica della stessa (così, Cass. n. 15315/14, ma anche Cass. n. 9111/12, nonchè, Cass. n. 20027/11, ove si precisa che “la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario l’onere eventuale di provare che il plico non conteneva l’avviso”, non operando tale presunzione ed invertendosi l’onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza; cfr., in tale ultimo senso anche Cass. ord. n. 20786/14). Si è così ritenuto che “in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione”.

11. Deve poi aggiungersi che il ruolo contiene, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3, il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa, sicchè neppure è a dirsi che tale pretesa non fosse facilmente individuabile in causa.

12. Il secondo motivo è parimenti fondato, in quanto la notifica della cartella, se rituale, avrebbe reso inammissibile l’opposizione proposta oltre i 40 gg. e dunque non proponibili questioni attinenti il merito della pretesa esattoriale e l’eventuale estinzione per prescrizione maturatasi anteriormente.

13. L’accoglimento del primo e del secondo motivo determina la cassazione della sentenza nella parte in cui non ha proceduto all’accertamento della ritualità della notifica della cartella esattoriale, questione riproposta con i motivi di gravame. Restano assorbiti il terzo e quarto motivo, che attengono alla valutazione relativa alla ritualità della notifica della cartella, che dovrà essere nuovamente compiuta dal giudice del rinvio, nonchè degli effetti della stessa sulla tempestività delle opposizioni.

14. Con il ricorso incidentale condizionato C.L. deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per mancata ammissione di un mezzo di prova e lamenta che la Corte d’appello non abbia accolto le istanze istruttorie formulate nel memoria di costituzione in appello tendenti a dimostrare che egli aveva posto la sua residenza in Roma sin dall’inizio del 2004.

15. Il ricorso incidentale è inammissibile per carenza di interesse, in quanto propone una censura che non è diretta contro una statuizione della sentenza di merito, bensì su questione su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendola assorbita: in relazione a tale questione manca dunque la soccombenza, che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre la questione medesima al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass. n. 22095 del 22/09/2017, conf. Cass. n. 25821 del 10/12/2009 e Cass. n. 574 del 15/01/2016).

16. Il ricorso deve quindi essere accolto in relazione ai primi due motivi, con rinvio alla Corte d’appello di Bari che dovrà procedere a nuovo esame e provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

17. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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