Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25588 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CONTE DI CARMAGNOLA 32, presso lo studio dell’avvocato

UCCELLINI ANNIBALE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE VINCENTIS

GIUSEPPE con studio in 82034 SAN LUPO (BN), VIA CASALENI 7 giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.E., FONDIARIA SAI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3218/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/11/2005, R.G.N. 1548/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato FILIPPO MASOTTA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in

subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In un sinistro stradale il G. cagionò la morte della A., il cui erede (il B.) citò in giudizio l’investitore per il risarcimento del danno. Il convenuto chiamò in causa il FGVS (rappresentato dalla CIDAS) e l’APAL s.m.a. in liquidazione, presso cui sosteneva d’essere stato assicurato all’epoca del fatto. Il Tribunale di Benevento condannò il G. a risarcire al B. una somma di danaro e dichiarò prescritto il diritto azionato dal G. verso la CIDAS, nella sua qualità.

La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello del G., spiegando, tra l’altro, l’inutilità della prova richiesta dall’attore circa il fatto che la prescrizione nei confronti della CIDAS era stata interrotta, siccome l’APAL era società non autorizzata all’esercizio dell’assicurazione e, dunque, legittimato ad agire contro il FGVS era il danneggiato ma non l’assicurato, quale era appunto il G..

Quest’ultimo propone ricorso per cassazione a mezzo di due motivi.

Non resistono gli intimati. Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso è fondato.

L’APAL s.m.a. è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni r.c.a. con D.M. 31 gennaio 1973. Con D.M. 23 novembre 1979 (G.U. 27 novembre 1979) le è stato fatto divieto di assumere nuovi affari e con D.M. 4 marzo 1980 (G.U. 8 marzo 1980, n. 67) è stata dichiarata decaduta dall’autorizzazione all’esercizio assicurativo e posta in liquidazione coatta amministrativa.

Risulta, dunque, che alla data del sinistro in questione ( (OMISSIS)) l’APAL s.m.a. legittimamente esercitava le assicurazioni r.c.a.

Il D.L. n. 857 del 1986, art. 13 (convertito nella L. n. 39 del 1977) stabilisce che: “gli assicurati presso imprese esercenti l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza o che vi vengano poste successivamente, possono far valere, nei limiti delle somme indicate nella L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21, u.c., i diritti derivanti dal contratto nei confronti dell’istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti dell’impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro o, nel caso previsto all’art. 9, nei confronti del commissario liquidatore nell’impresa in liquidazione”.

Nel giudizio d’appello il G. ha censurato la prima sentenza nel punto in cui essa aveva accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla CIDAS (chiamata in giudizio e costituitasi in nome per conto del Fondo). Il giudice d’appello ha respinto il gravame, sostenendo che già in primo grado la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto l’APAL (presso la quale il G. era assicurato) non era autorizzato all’esercizio dell’assicurazione della r.c.a. Ne ha fatto, allora, derivare che solo il danneggiato avrebbe potuto chiamare in giudizio il Fondo, ma non il G. che, nella specie, era il danneggiante.

Alla luce di quanto premesso, l’argomentazione svolta dalla Corte napoletana è errata in quanto al momento del sinistro la APAL s.m.a.

legittimamente esercitava l’assicurazione della r.c.a., sicchè, ai sensi del menzionato art. 13, il fondo è passivamente legittimato nell’azione proposta dall’assicurato G.. La sentenza deve essere, dunque, cassata sul punto, con rinvio al giudice d’appello.

Resta assorbito il secondo motivo che concerne la liquidazione del danno.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche perchè provveda in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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