Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25588 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/10/2017, (ud. 17/07/2017, dep.27/10/2017),  n. 25588

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 228-2011 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA C.

MIRABELLO 17, presso lo studio dell’avvocato MARCO GREGORIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO FORMICA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 192/2010 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 24/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/07/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L.G. ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR delle Marche in epigrafe indicata che, in controversia concernente il diniego di chiusura delle liti pendenti per gli anni 1988, 1989, 1995, ha respinto l’appello della parte privata e riconosciuto che, nel caso in esame, non si era perfezionata la fattispecie premiale L. n. 289 del 2002, ex art. 12 perchè il mancato rispetto del termine previsto per il pagamento della seconda rata aveva implicato la decadenza dal condono, senza che potesse essere invocata la ricorrenza di un errore scusabile.

L’Agenzia delle entrate replica con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 c.p.c., comma 2 e art. 331 cod. proc. civ. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Il ricorrente si duole che, avendo egli notificato l’atto di appello solo all’Agenzia delle entrate, la CTR non avesse disposto l’integrazione del litisconsorzio processuale nei confronti di Marcheriscossioni SPA, parte del primo giudizio. La controricorrente contesta tale affermazione e deposita documentazione dalla quale, a suo dire, si evincerebbe che l’atto di appello venne notificato alla Equitalia Marche SPA e che questa decise di non costituirsi.

1.2. Il motivo è infondato in diritto e va disatteso.

1.3. Trova assorbente applicazione il principio secondo il quale, in tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53,comma 2, secondo cui l’appello dev’essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili: pertanto, ove l’appello abbia ad oggetto solo l’esistenza dell’obbligazione tributaria, la sua mancata proposizione nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all’Amministrazione finanziaria, non comporta l’obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per l’impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti (Cass. n. 45/2014, 24083/2014): nel caso in esame, infatti, la controversia riguardava il rapporto sostanziale.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere ritenuto la CTR legittimo l’implicito rigetto dell’istanza di condono a causa del ritardato pagamento del saldo, pur se manifestato dal Concessionario alla riscossione secondo la volontà dell’Agenzia delle entrate.

2.2. Il motivo è infondato e va respinto.

2.3. Secondo i più recenti arresti della Corte, che si condividono, la sanatoria prevista dalla L. n. 289 del 2000, art. 12 costituisce una forma di condono clemenziale applicabile a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR incluse in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000 mediante il pagamento del 25 per cento dell’importo iscritto a ruolo, sicchè, essendo pienamente certo il quantum da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, l’efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell’intero importo dovuto e l’omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente (Cass. nn. 20746/2010, 11669/2016, 21416/2016).

Nel caso in esame, l’integrale pagamento dell’importo dovuto non era intervenuto e la decisione della CTR, pertanto, risulta immune da vizi. 3.1. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

3.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 1.600,00=, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 13 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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