Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25588 del 14/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25588 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 20584-2012 proposto da:
PILEGGI ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PORTUENSE 104, presso la sig.ra ANTONIA DE ANGELIS,
rappresentata e difesa dall’avvocato COSENTINO VITO, giusta
delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AZUR ENERGIA SAN NICOLA SRL in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO 20, presso lo
studio dell’avvocato SCHUTZMANN PIET JAN, rappresentata e
difesa dall’avvocato PIETROPAOLO FERDINANDO, giusta
procura speciale in calce al controricorso;

– controdcorrente –

Data pubblicazione: 14/11/2013

nonché contro
GUZZI ERMANNO titolare dell’omonima impresa;

– intimata avverso la sentenza n. 763/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA.

Ric. 2012 n. 20584 sez. M3 – ud. 06-11-2013
-2-

CATANZARO del 9.6.2011, depositata 11 29/06/2011;

11) R. G. n. 20584/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
” 1. — La sentenza impugnata (Corte d’App. Catanzaro, 20/06/2011) ha, per
quanto qui rileva, accolto l’appello incidentale di Ermanno Guzzi avverso la
sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, che aveva dichiarato la

danni lamentati da Angela Pileggi, proprietaria del terreno la cui strada di
accesso veniva occlusa nell’eseguire i lavori di costruzione dell’impianto
idroelettrico a serbatoio e li aveva condannati in solido alla corresponsione
delle spese per le opere necessaria per ripristinare Io stato dei luoghi. I
giudici di secondo grado riformavano integralmente la decisione del
Tribunale e condannavano la Pileggi alla rifusione delle spese e competenze
del doppio grado di giudizio in favore dell’impresa GlIZ7i Ermanno,
compensando nella misura della metà le spese con la Azur Energia Sri,
sostenendo l’assunto secondo cui, alla luce di quanto affermato dal CTU,
l’accesso al fondo della Pileggi era sempre stato assicurato, ante e post
operam, dall’esistenza di due accessi carrabili alla sua proprietà.
2. — Ricorre per Cassazione la Pileggi con tre motivi di ricorso. Resiste con
controricorso la Azur Energia S. Nicola Sri. Le censure lamentate dalla
ricorrente sono:
2.1 — Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per insufficiente e
contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, ritenendo
che le conclusioni alle quali giungono i giudici di secondo grado non
troverebbero conferma nella c.t.u. .espletata in sede di gravame, dalla quale,
invece, doveva desumersi lo stato di interclusione, in cui si trovava il
fabbricato, per effetto delle opere dedotte in giudizio;
2.2 — Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per insufficiente e
contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, per avere
ridotto il danno ammesso a risarcimento per la sola distruzione della strada
di 32 metri accertata dal c.t.u., mentre questi avrebbe verificato
l’impedimento al raggiungimento del piano terra del fabbricato;
2.3 — Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per violazione di
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responsabilità concorrente della Azur Energia S. Nicola Srl e del Guzzi per i

legge, per avere la Corte proceduto alla liquidazione equitativa del danno,
laddove il ctu aveva, invece, quantificato esattamente i danni subiti,
stimando i costi necessari alla costruzione di una nuova strada in 10.780,25
euro circa.
3. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio. Tutti i motivi dedotti
dall’odierna ricorrente implicano accertamenti di fatto e valutazioni di
merito. Ripropongono, in particolare, un’inammissibile “diversa lettura”

di questa S.C. secondo cui, quanto alla valutazione delle prove adottata dai
giudici di merito, il sindacato di legittimità non può investire il risultato
ricostruttivo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al
giudice di merito, (Cass. n. 12690/10, in motivazione; n. 5797/05;
15693/04). Del resto, i vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non
possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle
prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte,
spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio
convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di
prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale
è assegnato alla prova (Cass. n. 6064/08; nonché Cass. n. 26886 /08 e
21062/09, in motivazione).
La sentenza impugnata ha fatto piena e puntuale applicazione dei principi di
diritto affermati da questa S.C., statuendo che, con riguardo al danno
prospettato dalla Pileggi a causa dell’esecuzione dell’opera, risultava
ridimensionato rispetto a quanto stabilito dal giudice di primo grado, in
quanto la circostanza della chiusura della strada per accedere alla proprietà
Pileggi, “è rimasta smentita dal c.t.u. nominato nel presente grado al
quale è stato demandato di verificare se il fondo Lacco della Pileggi fosse
rimasto privo di accesso per effetto della realizzazione dei lavori”. Inoltre, la
Corte statuisce che alcun danno poteva riconoscersi all’odierna ricorrente
per non aver potuto accedere al fondo, avendo la Pileggi sempre potuto
accedervi dall’altro accesso carrabile.
Con particolare riferimento al terzo motivo di gravame (con cui si richiama
erroneamente l’art. 360 n. 5 c.p.c., anziché il n. 3, relativo alla violazione di
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delle risultanze probatorie, senza tenere conto del consolidato orientamento

legge), la ricorrente non tiene conto dell’orientamento di questa S.C.
secondo cui in materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il
vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366,
primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d’inammissibilità,
dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto
contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in

delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente
dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al
proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata
violazione (Cass. n. 3010/2012; n. 21659/2005). Infatti, ai fini
dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, seppure l’indicazione delle
norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed
imprescindibile, occorre comunque tener presente che si tratta di elemento
richiesto allo scopo di chiarire il contenuto delle censure formulate e di
identificare i limiti dell’impugnazione. Ne consegue che la mancata
indicazione delle disposizioni di legge può comportare
l’inammissibilità della singola doglianza, qualora gli argomenti addotti non
consentano di individuare le norme e i principi di diritto di cui si denunci la
violazione (Cass. n. 4233/2012; n. 6671/2005). In ogni caso, tale motivo di
gravame involge critiche alla decisione di merito e solo apparentemente si
riferisce alla violazione di una non precisata norma di legge.
4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria, riproponendo le argomentazioni
di cui al ricorso.
Le argomentazioni addotte con la memoria non inficiano i motivi in fatto e
in diritto posti a base della relazione.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
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contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la parte costituita. Nulla
per le spese avverso gli altri intimati, non avendo svolto attività difensiva in
questa sede.
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.

presente giudizio a favore della Azur Energia San Nicola s.r.1., che liquida
in Euro 2500,00—, di cui Euro 2300,00= per compensi, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del

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