Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25588 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 10/10/2019), n.25588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21305/2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE e LELIO MARITATO;

– ricorrenti principali –

contro

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA

CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELENA

SORGENTE;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S.;

– ricorrenti principali – controricorrenti al ricorso incidentale –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 298/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/03/2013, R.G.N. 1793/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza del tribunale di Asti, dichiarava che nulla è dovuto da V.P. in relazione alla cartella esattoriale notificata il 12.3.2010 con la quale veniva intimato il pagamento di Euro 1213,90 per saldo contributi previdenziali a percentuale eccedenti il minimale per l’anno 2003.

2. Per quello che qui ancora rileva, la Corte riteneva che all’atto della notifica della cartella fosse decorsa la prescrizione quinquennale della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 9, lett. b), decorrente dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti (ovvero da cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi) e quindi dal 30.6.2004. Aggiungeva che l’avviso di accertamento notificato 5/12/2008 dall’Agenzia delle entrate non costituiva atto interruttivo, provenendo da soggetto distinto dall’ente previdenziale creditore.

3. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso V.P., che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi. Equitalia Nord S.p.A. è rimasta intimata. L’Inps ha depositato anche memoria.

4. La causa è stata rimessa sul ruolo all’esito dell’adunanza del 9.1.2019, avendo il V. comunicato di avere presentato in data 28.11.2018 richiesta di definizione agevolata del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 3, in attesa della comunicazione di cui dell’art. 3 citato, comma 11.

5. La difesa del V. ha depositato la comunicazione di ADER recante l’indicazione delle somme dovute, da pagare in unica soluzione entro il 31.7.2019 per la definizione della cartella impugnata in causa, nonchè quietanza del versamento avvenuto in unica soluzione in data 5.7.2019 dell’importo dovuto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. questa Corte ha chiarito (v Cass. n. 24083 del 03/10/2018) che in

presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.

7. Dovendo valere tali principi anche per la definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, conv. in L. 136 del 2018, c.d. rottamazione ter, in ragione di quanto documentato dalla parte ricorrente incidentale, come riferito in narrativa, dev’essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

8. Non è luogo a provvedere sulle spese, perchè il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (così Cass. 24803/2018 cit.).

9. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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