Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25587 del 30/11/2011
Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25587
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
SOCIETA’ CONSAP (OMISSIS) in persona dell’Amministratore Delegato
Dott. F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale del
Dott. Notaio FRANCESCO MARIA SIROLLI MENDARO PULIERI in CIVITAVECCHIA
25/11/2009, REP. n. 26115;
– ricorrente –
contro
C.C. (OMISSIS), D.G.S.
(OMISSIS), D.G.R. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTESANTO 68, presso lo
STUDIO GULLO ANGELONI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELONI
PIERLUIGI giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3740/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 07/09/2006, R.G.N. 10525/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/10/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato GIANFRANCO RUGGIERI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’INA, quale mandataria della CONSAP spa G.A.F.G.V.S., propose opposizione all’esecuzione avverso l’azione intrapresa nei suoi confronti dal D.G., deducendo che l’esecuzione avrebbe dovuto essere esercitata contro l’impresa designata e non direttamente verso il Fondo. Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’opposizione, limitò l’efficacia del pignoramento ad una somma inferiore rispetto a quella originariamente estesa.
La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame della CONSAP ritenendo sussistere la legittimazione passiva dell’azione esecutiva diretta dell’INA sia nell’ipotesi di esistenza di impresa cessionaria del portafoglio, sia del commissario liquidatore autorizzato L. n. 39 del 1977, ex art. 9 (come nel caso in esame) . Ciò in quanto il D.M. 31 luglio 1992 (con cui la COMITAS spa è stata posta in l.c.a.) all’art. 3 autorizza espressamente il commissario liquidatore a procedere per conto del FGVS ed in deroga alla L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 3, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente o posteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione. Propone ricorso per cassazione la CONSAP attraverso un solo motivo. Resiste con controricorso il D.G.. La CONSAP ha depositato memoria per l’udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Occorre ribadire il principio ormai consolidato in ragione del quale:
“ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 19 e 25 sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudicato di condanna al risarcimento del danno, formatosi a carico dell’impresa assicuratrice “in bonis” può essere posto in esecuzione dal danneggiato, ove sopravvenga la liquidazione coatta amministrativa dell’assicuratrice medesima, esclusivamente nei confronti dell’impresa designata a norma dell’art. 20 di detta legge (e nei limiti fissati dal successivo art. 21), impresa che, con riferimento alle somme erogate, ha diritto di insinuarsi al passivo della procedura concorsuale avvalendosi dell’autorità che quel giudicato, sotto il limitato profilo dell’accertamento del credito del danneggiato, spiega anche nei confronti della liquidazione. Tale disciplina non subisce deroghe a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1977, n. 39), il cui art. 9, nel contemplare la possibilità di autorizzazione del commissario liquidatore alla definizione di pendenze anche per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada, non interferisce sulla individuazione della suddetta impresa designata quale unico soggetto passivamente legittimato alla pretesa del danneggiato (cfr. in origine Cass. S.U. n. 825/82, poi Cass. nn. 14722/01 e 10999/03; tra le ultime Cass. n. 15759/06 non massimata).
Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza deve essere cassata ed il giudice del rinvio si adeguerà all’enunciato principio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche perchè provveda in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011