Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25587 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25587

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’ Agenzia delle Entrate ricorre, con un solo motivo, nei confronti di C.E., che si è costituito con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 194/1/2015, depositata il 26 febbraio 2015, che, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, relativo agli anni 2007 e 2008 con il quale era stata accertata una maggiore imposta Irpef a carico del contribuente.

La CTR ha ritenuto che nel caso di specie avesse carattere dirimente l’inosservanza da parte dell’ufficio della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, atteso che l’avviso di accertamento era stato emesso all’esito di esame della documentazione prodotta dal contribuente e dunque in assenza di verifiche, ispezioni, accessi con conseguente inapplicabilità del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

La censura appare fondata.

invero, come le Ss.Uu. di questa Corte hanno chiarito, in materia di Imposte dirette ed Irap va escluso che sia configurabile un obbligo generalizzato di instaurazione del contraddittorio per tutti gli accertamenti tributari, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. (Cass. Ss.Uu. 24823/2015)

Di conseguenza, le garanzie di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, consistenti nell’instaurazione di un contraddittorio anticipato con il contribuente e nel rispetto del termine dilatorio di 60 gg. per l’emissione dell’avviso di accertamento, operano esclusivamente nelle ipotesi di accertamenti emessi a seguito di accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguite nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, non venendo in rilievo nel caso di attività di verifica e controllo effettuate, come nel caso di specie, senza accesso nella sede o nei locali dell’impresa e sulla base della documentazione prodotta dallo stesso contribuente all’esito di questionario inviato dall’ufficio.

In particolare, come questa Corte ha già affermato, l’accertamento dei redditi con metodo sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, non postula, in difetto di ogni previsione al riguardo della norma, che gli elementi e le circostanze di fatto in base ai quali il reddito viene determinato dall’Ufficio siano, in qualsiasi modo, preventivamente contestati al contribuente (Cass. 7485/2010; Cass. 27076/2009).

Ed invero, solo a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, in vigore dal 31 maggio 2010 e che non ha efficacia retroattiva (Cass. 21041/2014), è configurabile l’obbligo di instaurazione preventiva del contraddittorio, mediante invito del contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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