Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25587 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. II, 12/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20740/2019 proposto da:

K.N., elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, via Malta n.

7, presso lo studio dell’avv.to MARIO DI FRENNA, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 641/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. LUCA MARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 21 febbraio 2019, respingeva il ricorso proposto da K.N., cittadino del (OMISSIS) avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. La Corte d’appello di Bologna rilevava che il Tribunale aveva ritenuto non credibile il racconto del dichiarante. Questi aveva riferito di essere scappato dal Pakistan per le minacce ricevute da parte di terroristi.

La Corte d’Appello confermava il giudizio di assoluta inattendibilità del racconto fornito dal richiedente per le numerose lacune, incongruenze e contraddizioni già specificamente rilevate dal Tribunale e non contestate efficacemente con i motivi di appello e confermava la decisione di negare lo status di rifugiato così come la domanda di protezione sussidiaria.

La non credibilità del racconto esimeva il collegio dall’esperire indagini ufficiose in ordine alla situazione generale del paese di provenienza. In ogni caso la Corte d’Appello evidenziava che nella Regione del Punjab non si riscontrava una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno. Infine, per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari mancavano specifiche plausibili ragioni di fatto legate alla situazione concreta individuale del richiedente, non potendo assumere rilevanza l’aver intrapreso un pur positivo percorso di integrazione all’interno della struttura di accoglienza.

3. K.N. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la Corte tenuto conto della documentazione prodotta e delle dichiarazioni precise e dettagliate svolte dal ricorrente, e per non aver attivato i poteri ufficiosi necessari ad un’adeguata conoscenza della situazione legislativa e sociale del paese e per non avere pronunciato in maniera positiva in ordine alla possibilità di un permesso umanitario, preso atto dell’instabilità del paese, della lunga permanenza del richiedente sul territorio italiano, nonchè del suo inserimento, e in conclusione, per non aver ritenuto credibile il racconto del richiedente e, di conseguenza, riconosciuto la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o in subordine di quella umanitaria.

Il ricorrente avrebbe compiuto ogni sforzo per circostanziare il proprio racconto e, la Corte d’Appello, avrebbe dovuto usare i poteri ufficiosi effettuando direttamente ricerche più approfondite circa la situazione attuale del Pakistan.

Inoltre, quanto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, la situazione di grave instabilità del Pakistan doveva indurre la Corte ad accogliere la domanda.

2. Il secondo motivo di ricorso è ripetitivo del primo sotto il profilo del vizio di motivazione.

3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

La critica formulata dal ricorrente costituisce una mera contrapposizione alla valutazione che la Corte d’Appello di Bologna ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.

La Corte d’Appello ha anche motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva del paese di origine, sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne consegue che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti.

La Corte d’Appello ha esaminato la situazione generale del paese di origine ed in particolare della regione di provenienza del ricorrente, precisando che doveva escludersi una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del Pakistan, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019).

Oltretutto l’esercizio di poteri officiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal citato art. 14, lett. a) e b), si impone solo se le allegazioni di costui al riguardo siano specifiche e credibili, il che non è nella specie, per quanto già detto.

Inoltre, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018), nè il ricorrente indica fonti ufficiali più recenti che siano idonee a smentire quanto accertato dalla Corte d’Appello.

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

La pronuncia impugnata, dunque, risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

4. In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese per non aver svolto attività difensiva la parte intimata.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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