Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25586 del 14/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25586 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 18503-2012 proposto da:
MACRINA ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FIRENZE 25, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se
stessa;

– ricorrente contro
CARPOINT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELL’UMANESIMO 69,
presso lo studio dell’avvocato DEL PRETE CARMELA, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

controdcorrente

avverso la sentenza n. 1895/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 04/04/2012;

Data pubblicazione: 14/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO;
udito l’Avvocato Del Prete Carmela difensore della controricorrente
che si riporta agli scritti e deposita ordinanza della Corte d’Appello di

è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA che aderisce
alla relazione.

Ric. 2012 n. 18503 sez. M3 – ud. 26-09-2013
-2-

Roma;

18503/2012

.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione
del seguente tenore:
<> su punto decisivo della
controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Il ricorso si appalesa inammissibile.
Esso risulta infatti formulato in violazione del requisito
richiesto ex art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c., atteso che la
ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di
merito [es., all’<,
al <>, a <>, alla chiamata in causa di Ford Carpoint s.p.a.,
alla comparsa di costituzione e risposta della chiamata, alla

3

respingeva il gravame interposto dalla sig. Elisabetta

18503/2012

sentenza del giudice di I grado, alle «prove prodotte>>, al
«proposto appello>>, >, al <>, al <>,

di finanziamento prodotto dall’attrice>>, alla
<> ], limitandosi a
meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte
d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero senza
puntualmente indicare in quale sede processuale, pur
individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al
riguardo necessario che si provveda anche alla relativa
individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento
del processo inerente alla documentazione, come pervenuta
presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile
l’esame v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con
precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo
d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o
prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass.,
23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass.,
25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157
), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo
il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069;
Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass.,

4

alle «prove prodotte dalla parte convenuta>>, al <, del <>, a <>, della chiamata
in causa di Ford Carpoint s.p.a., della comparsa di
costituzione e risposta della chiamata, della sentenza del
giudice di I grado, delle «prove prodotte>>, del «proposto
appello>>, del <>, al <>, del <>, ,
delle «prove prodotte dalla parte convenuta>>, del <>, della
<>, di <>], limitandosi a
meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte
d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero,
laddove riprodotti, senza puntualmente fornire le indicazioni
idonee alla relativa individuazione con riferimento alla
sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione,
al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass.,
16/3/2012, n. 4220), con precisazione in particolare

7

documenti del giudizio di merito [es., dell’<

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