Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25586 del 13/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.13/12/2016), n. 25586
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22623-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO DELLE ROSINE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ROVERETO, 7, presso lo studio dell’avvocato VALERIO ANTIMO DI ROSA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA IRMA
CIARAMELLA giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 231/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TORINO, emessa il 20/01/2015 e depositata il
19/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;
udito l’Avvocato Valerio Antimo Di Rosa, per il controricorrente, che
si riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti dell’Istituto delle Rosine, che si è costituito con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 231/22/2015, depositata il 19 febbraio 2015, che, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento con il quale era stata accertata una maggiore imposta Ires a carico del contribuente, in conseguenza del mancato riconoscimento, D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 dell’aliquota dimezzata.
La CTR, in particolare, ha ritenuto che nel caso di specie l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria fosse stata “troppo restrittiva”, sia perchè non si riescono ad individuare, in generale, le attività che possono usufruire della riduzione dell’aliquota, sia perchè il pensionato (OMISSIS) è una struttura ricettiva che accoglie esclusivamente studentesse lavoratrici per brevi periodi di tempo con evidenti obiettivi sociali.
Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che la CTR avrebbe riconosciuto l’applicabilità del beneficio in forza di un criterio meramente soggettivo – la qualifica dell’ente – senza prendere in considerazione la natura dell’attività concretamente svolta.
La censura appare fondata, con assorbimento dell’ulteriore motivo.
Ed invero secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, al fine del riconoscimento del beneficio della riduzione alla metà dell’aliquota dell’IRPEG, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, lett. h) in favore degli enti equiparati a quelli di beneficenza od istruzione, come gli enti ecclesiastici, con fini di religione o di culto, non è sufficiente che detti enti siano sorti con tali enunciati fini, ma occorre altresì accertare, alla stregua del coordinamento della citata norma con il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, artt. 1 e 2 istitutivo dell’IRPEG, che l’attività in concreto esercitata dagli enti medesimi non abbia carattere commerciale, in via esclusiva o principale, e, inoltre, in presenza di un’attività commerciale di tipo non prevalente, che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con quei fini di religione e di culto, e quindi, non si limiti a perseguire il procacciamento dei mezzi economici al riguardo occorrenti, dovendo altrimenti essere classificata come “attività diversa”, soggetta all’ordinaria tassazione (Cass. 1633/1995).
Ed invero la previsione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 in quanto norma agevolativa ha carattere eccezionale e può pertanto essere applicata solo a fronte delle attività specificamente previste.
Analogamente a quanto affermato in materia di Ici, dunque, lo svolgimento di attività di assistenza o di altre attività equiparate, senza le modalità di un’attività commerciale, costituisce il requisito oggettivo necessario ai fini dell’ agevolazione e va accertato in concreto, con criteri di rigorosità, e, dunque, verificando le caratteristiche della “clientela” ospitata, della durata dell’apertura della struttura e, soprattutto, dell’importo delle rette, che deve essere significativamente ridotto rispetto ai “prezzi di mercato”, onde evitare un’alterazione del regime di libera concorrenza e la trasformazione del beneficio in un aiuto di Stato. (Cass. 13970/2016).
A tali principi non risulta essersi conformata la CTR nell’impugnata sentenza, in quanto, a fronte delle allegazioni dell’ufficio, secondo cui il pensionato costituiva di fatto un’attività alberghiera, aperta al pubblico, e che avrebbe potuto essere gestita da qualunque imprenditore privato, e che, avuto riguardo ai redditi da fabbricati, gli immobili risultavano locati a privati secondo una logica di mercato, ha genericamente affermato che l’interpretazione dell’Amministrazione risultava troppo restrittiva e che il pensionato accoglieva studentesse lavoratrici per brevi periodi di tempo, omettendo di indagare in modo rigoroso sul presupposto oggettiva dell’agevolazione, vale a dire sull’attività concretamente svolta dall’ente.
la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR del Piemonte.
PQM
la Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione della CTR del Piemonte.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016