Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25586 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 10/10/2019), n.25586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29890/2015 proposto da:

G.D., titolare dell’omonima Impresa Costruzioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 108, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO MUSOLINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE MAZZETTI;

– ricorrente –

e contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 341/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 03/09/2015, R.G.N. 1329/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato G.D. a pagare ad S.A., originario ricorrente, la complessiva somma di Euro 15.733,40 (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali) a titolo di tfr, oltre accessori, con le decorrenze in dispositivo indicate in relazione a ciascuno dei periodi lavorativi svolti alle dipendenze del G..

1.1. Per quel che ancora rileva la Corte di merito ha ritenuto che in relazione al credito rivendicato non trovasse applicazione la decadenza semestrale prevista dal contratto collettivo in quanto la condotta del G., consistita nell’avere quantificato il tfr, consegnando al dipendente, per il tramite del proprio figlio, i relativi conteggi nonchè i modelli CUD nei quali era riportato l’importo ritenuto dovuto, escludeva ogni decadenza ai sensi dell’art. 2966 c.c.; ad un tempo, la consegna di tali documenti con l’impegno al pagamento non appena si fossero realizzate le condizioni di disponibilità finanziaria costituiva riconoscimento di debito implicante rinunzia ad avvalersi della prescrizione; al lavoratore spettava pertanto il tfr, in relazione ai tre periodi, non continuativi, nei quali si era articolato il rapporto tra le parti, nella misura accertata dal ctu sulla base di relazione peritale priva di vizi logici ed errori di calcolo.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso G.D. sulla base di un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2966 e 2937 c.c..

1.1. Premesso che ai sensi dell’art. 2966 c.c., la decadenza può essere impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale esso deve essere fatto valere, censura la sentenza impugnata per avere ravvisato, nello specifico, un riconoscimento del debito, pur essendo la consegna dei documenti stata effettuata dal figlio del G., estraneo al rapporto lavorativo e privo di ogni potere sul medesimo anche in relazione al presunto impegno verbale di pagamento, e pur essendo i documenti in questione -, prospetto contabile privo di sottoscrizione e modello CUD – inidonei ad assumere valenza ricognitiva del debito; sotto altro profilo critica la sentenza di appello per avere ritenuto tali fatti mai contestati omettendo di considerare che con le note autorizzate depositate in cancelleria il 13.2.2015 vi era stata confutazione di tali deduzioni. Assume, inoltre, che comunque “le modalità descritte ai fini della supposta rinunzia afferirebbero solo al rapporto lavorativo prestato dall’11.4.2002 al 28.11.2008 e non a quelli precedenti”. Analogamente argomenta quanto alla prescrizione che sostiene maturata in relazione ai rapporti intrattenuti dal 13.6.1990 al 28.2.1993 e dal 2.11.1993 al 16.3.2002, atteso che, in ogni caso, la prima richiesta azionata dal lavoratore risaliva al 28.11.2008.

1.2. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha ritenuto la condotta tenuta dal datore di lavoro come espressione implicita di riconoscimento del debito, senza distinguere in relazione ai vari periodi. Quanto alla riferibilità di tale condotta alla parte datoriale ha evidenziato che la consegna dei documenti era avvenuta per il tramite del figlio del G. implicitamente sottolineando con tale espressione il ruolo di mero nucius del genitore svolto dal primo nella vicenda. Tale accertamento poteva essere incrinato, in conformità dell’attuale configurazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dalla deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, formulata nei rigorosi termini chiariti da Cass. Sez. Un. 8053 del 2014, deduzione neppure prospettata dall’odierno ricorrerente.

1.3. La critica alla ritenuta non contestazione da parte del G. dei fatti rappresentati dalla consegna al lavoratore, per il tramite del figlio del G., dei documenti indicati in sentenza (v. sentenza, pag. 3, terzo cpv.), non è articolata nei termini prescritti al fine della valida censura della decisione sul punto, richiedendosi a tal fine che la deduzione di erronea applicazione del principio di non contestazione si accompagni alla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare (Cass. n. 20637 del 2016, Cass. n. 16655 del 2016). Tale onere non è stato assolto avendo parte ricorrente affidato la confutazione del carattere pacifico dei fatti richiamati al mero richiamo alle note autorizzate depositate il 13.2.2015, delle quali peraltro ha omesso la trascrizione nelle parti di pertinenza.

1.4. Le deduzioni intese a contestare la valenza probatoria dei documenti consegnati al lavoratore non sono conformi alle indicazioni di questa Corte secondo la quale il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass. n. 195 del 2016, Cass. n. 26174 del 2014, Cass. n. 22607 del 2014).

1.5. Le ulteriori deduzioni articolate dal ricorrente intese, in sintesi, a denunziare, la decadenza contrattuale, per decorso del termine semestrale, dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro cessato l’8.11.2008 sono parimenti inammissibili in quanto non sorrette, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, dalla esposizione dei fatti di causa in termini idonei a dare contezza, sulla base della sola lettura del ricorso per cassazione, della fondatezza della censura articolata.

1.6. La censura riferita al rigetto della eccezione di prescrizione non si confronta con la effettiva ragione del decisum sul punto fondata sulla intervenuta rinunzia, per comportamento concludente del G., ad avvalersi della prescrizione maturata; si tratta di argomentazione non incrinabile dal riferimento alla eccezione di prescrizione sollevata dall’odierno ricorrente in relazione ai rapporti di lavoro instaurati nei periodi 13.6.1990/28.2.1993 e 2.11.1993/16.3.2002.

2. Sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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