Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25585 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato “ex

lege” in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARAMONTE IVAN, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

T.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso lo studio dell’avvocato GALLUZZO

SILVIO, rappresentata e difesa dall’avvocato SPECCHI RAFFAELE con

studio in 96100 SIRACUSA, CORSO GELONE 83 giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

G.S.M., M.F.G.D., T.

G., T.C.;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 974/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 21/10/2006, R.G.N. 2060/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in

subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che M., G. e T.C., comproprietarie di un fondo rustico in (OMISSIS), agiscono contro A.M., soccidario, nonchè contro M.F.G.D. e G.S.M. per fare riconoscere la cessazione del contratto di soccida intercorso con il primo, cessazione sul riconoscimento della quale già era intervenuta pattuizione scritta, nonchè l’inopponibilità del subentro degli ultimi nel contratto, o, in subordine per la risoluzione del contratto per l’avvenuta concessione di terreni e bestiame a costoro, con condanna al rilascio dei beni nei confronti di chiunque li detenesse;

1.2. che l’ A. oppone essere intervenuta successivamente la verbale stipula di un contratto agrario, lamentando il carattere simulato della scrittura di scioglimento della soccida e comunque eccependo la carenza di previo tentativo di conciliazione; mentre gli altri convenuti contestano qualunque rapporto con il fondo;

1.3. che, concesso sequestro dei beni in corso di causa con nomina di custode terzo, la sezione specializzata agraria del tribunale di Caltagirone dichiara cessato il contratto di soccida e condanna l’ A. al rilascio ed alle spese di lite in favore delle attrici;

1.4. che in sede di impugnazione, per quel che qui ancora interessa, la sezione specializzata agraria della Corte di appello di Catania – con sentenza n. 774/06, pubbl. il 21.10.06 e notif. il 30.10.06 – riconosce la proponibilità delle domande accolte, tanto da rigettare i gravami principale del soccidario ed incidentale dei soccidanti sulla loro condanna alle spese;

1.5. che l’ A. ricorre per la cassazione di detta sentenza, affidandosi ad un unico motivo; mentre degli intimati si costituisce la sola T.M.;

1.6. che il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2. Deve al riguardo considerarsi in diritto:

2.1. che il ricorrente formula un unitario motivo, di “violazione e/o falsa applicazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46”, concludendolo con il seguente quesito: dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione, nell’ipotesi in cui non vi sia mai stata una precedente pronuncia di codesta Corte, se in ossequio ai disposto della L. n. 203 del 1982, art. 46 nella richiesta di tentativo di conciliazione innanzi l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, debbano espressamente ed in maniera precisa e dettagliata, enunciarsi tutte le azioni, con petitum e causa petendi autonomi, che saranno oggetto dell’eventuale e successivo giudizio;

2.2. che la sola controricorrente contesta l’ammissibilità – principalmente per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – ed il merito di detto motivo;

2.3. che al presente processo continua ad applicarsi l’art. 366-bis cod. proc. civ.: tale norma, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 disciplina – in virtù del medesimo decreto, art. 27, comma 2 – i ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma lett. d) in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 58, comma 5, di quest’ultima;

2.4. che l’unico motivo di ricorso è corredato di un quesito carente, ai sensi dell’elaborazione della norma operata da questa Corte:

2.4.1. esso si limita infatti ad enunciare una regola generale ed astratta, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dalla ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo (Cass. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420); e mancando quindi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice e ritenuta erronea (elementi che, in uno alla diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie, rendono, solo se compresenti, ammissibile il quesito: tra le molte e per limitarsi ad alcune tra le più recenti: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);

2.4.2. in particolare, il quesito stesso ripropone l’ovvia regola astratta della necessaria estensione del tentativo di conciliazione alle domande poi in concreto dispiegate, senza farsi carico di esporre sinteticamente i motivi per i quali nel caso di specie tale estensione sia stata malamente ritenuta:

2.5. che pertanto l’inammissibilità dell’unico quesito comporta l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità in favore della sola intimata che, con il controricorso, abbia dispiegato attività difensiva; mentre non vi è luogo a provvedere sulle dette spese nei rapporti tra il ricorrente e gli altri intimati che non hanno svolto in questa sede alcuna attività di tal fatta.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna M. A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di T.M., liquidandole in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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